Il ConsigliO. Richiesta di documentazione inerente operazioni bancarie

in Il Consiglio
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INERENTE OPERAZIONI BANCARIE Il punto 4^ dell?art. 119 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria recita: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell?amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni." Ne deriva che: - Occorre informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in copia. Alcune banche impongono anche 15-20 mila lire a pagina. Il valore deve essere comunque riportato dai "fogli analitici" che, su richiesta, devono essere messi a disposizione dalla banca. - La richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà fatta firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R. - Oltre alla definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera va specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al servizio: addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo sportello. (MN)

02/10/2001

Documento n.3009

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