Il ConsigliO. Chiusura di un conto corrente: accortezza anche dopo il decreto Bersani.

in Il Consiglio

Il ConsigliO. Chiusura di un conto corrente: accortezza anche dopo il decreto Bersani.
Di Mauro Novelli - 27-7-2006

Il Senato ha approvato il testo del decreto Bersani (definitivo, se non verrà modificato alla Camera). Riportiamo il testo dell’art. 10 (sui contratti bancari) che risulta modificato rispetto alla versione tuttora in vigore fino alla trasformazione in legge. [Su Il PuntO n° 72 , le considerazioni svolte per l’occasione sull’articolato iniziale]:
«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1 - . L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: “Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente“. 2 - . In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».
ATTENZIONE. Rispetto al testo originario, è ora chiaramente indicato che, se messi in estinzione, i contratti bancari di durata ( quelli non aventi la definizione di una scadenza: conto corrente, custodia titoli ecc.), non possono essere gravati da “spese di chiusura” del rapporto. Tanto meno potranno essere applicate, in aggiunta a tale voce di spesa, curiose voci quali “estinzione definitiva dei rapporti” ed altre similari. ATTENZIONE. Questo non vuol dire che potremo chiudere un conto corrente senza spendere un centesimo”. Il contratto di conto corrente prevede, di norma, una serie di spese di gestione a carico del titolare. Ne elenchiamo alcune: costo per ogni singola operazione (cioè per ogni riga di estratto conto); costo per l’invio dell’estratto conto; recupero di spese varie (postali, telefoniche); costo di servizi bancari regolati sul conto corrente (bonifici, utilizzo del Bancomat, ordini permanenti, acquisto titoli); applicazione di tassi passivi e commissioni di massimo scoperto (in caso di saldi negativi); spese imposte ad ogni “chiusura dei conti” (in genere ogni tre mesi, anche di 40 euro a trimestre); addebito del bollo per l’invio dell’estratto conto. Alcune banche propongono conti che forfetizzano tutte le spese appena elencate: si affronterà un costo omnicomprensivo addebitato ad ogni cadenza contabile, cioè ad ogni “chiusura dei conti” - in genere trimestrale - senza ulteriori voci di spesa. Per conti simili, indipendentemente dall’intensità di utilizzo del servizio, quello contrattuale sarà l’addebito periodico a carico del titolare. Con la trasformazione in legge del Decreto Bersani nei termini indicati dall’art. 10, un conto attivo regolarmente operativo (ipotizziamolo con contabilizzazione trimestrale) vedrà addebitati ogni tre mesi i costi di gestione (normali o forfetizzati) ed il bollo. Pertanto, se il titolare deciderà di metterlo in estinzione, all’atto della chiusura definitiva la banca calcolerà ed addebiterà: - le spese di gestione relative all’utilizzo del conto (cioè alle operazioni effettuate) dall’inizio del trimestre (cioè dall’ultima contabilizzazione dei conti) al giorno di chiusura; - il bollo sull’invio dell’ultimo estratto conto. ATTENZIONE. Da quanto detto, consegue che, dare ordine di estinguere un conto che presenta un “saldo zero” o prossimo allo zero, comunque un saldo tale da non coprire l’addebito delle spese di gestione e di bollo, comporterà la mancata chiusura del conto che, dopo gli addebiti suddetti, presenterà un saldo debitore. Se non coperta, la posizione debitoria si aggraverà velocemente per l’applicazione degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e delle spese trimestrali previste dal contratto.

27/07/2006

Documento n.6236

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK