Legge n. 3 del 27/1/2012 CONCORDATO DEL DEBITORE INSOLVENTE CON I CREDITORI. Procedure

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CONCORDATO DEL DEBITORE INSOLVENTE CON I CREDITORI

Legge n. 3 del 27/1/2012 concernente

“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”

 

Per risolvere il sempre più grave problema del sovraindebitamento delle famiglie (definito come situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili), è consentita alle persone fisiche insolventi, che non svolgano attività imprenditoriale, il raggiungimento di un concordato con i creditori.

La normativa è in vigore dal 29 febbraio 2012 (vai al testo: Legge n. 3 del 27/1/2012 concernente “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”). 

Vediamo come la legge affronta il problema del sovraindebitamento e quali procedure individua per consentire al debitore-consumatore insolvente, ed alle famiglie sovraindebitate insolventi,  di pervenire ad un concordato con i creditori.

Per concordato con i creditori si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti.

Accesso alla procedura di concordato – Requisiti (Art. 8.)

Ai fini dell’accesso alla procedura di concordato con i creditori, la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non svolgere attività imprenditoriale;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano anche se residente all’estero;
d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;
e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima;

f) i rapporti obbligatori devono essere sorti in Italia;

g) i debiti siano stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato

 

Accesso alla procedura di concordato – Domanda al Giudice di pace ( Art. 9.)

 

La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.

La domanda deve essere sottoscritta da una o più persone, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

 

Documenti da allegare

Alla domanda devono essere allegati i documenti riguardanti i rapporti finanziari e i seguenti elenchi, sottoscritti dal debitore richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui sopra devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

Alla domanda può essere allegata la dichiarazione di una o più persone che accettano di fare da garanti e che sottoscrivano, come tali, il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori; i garanti devono allegare l’elenco di beni mobili e immobili offerti per l’esecuzione del concordato.

Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false, omettere notizie o non produrre la documentazione riguardante lo stato attivo e passivo.

Qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, il sovraindebitato deve darne immediata notizia al Giudice di pace cui ha presentato la domanda; l’omessa notizia costituisce reato.

 

Instaurazione della procedura di concordato –

Blocco delle procedure esecutive (Art. 11.)

La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione il parere favorevole.

Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di concordato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, decide se instaurare la procedura. Provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l’esito della domanda. Rende altresì pubblica l’esistenza della procedura.

Se viene accolta la domanda di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l’esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l’esecuzione dell’accordo.

 

Concordato con i creditori (Art. 13.)

Il Giudice di pace propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
b) riduzione dei crediti;
c) rateizzazione dei crediti;
d) ordine di priorità nell’adempimento delle obbligazioni;
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l’accordo.

Il mancato rispetto dell’accordo risolve il concordato; in tal caso, i rapporti tornano ad essere regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell’accordo comporta l’estinzione delle obbligazioni originarie.

Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.

In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendano impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, l’adempimento delle obbligazioni assunte, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di modificare l’accordo.

 

Chiusura della procedura di concordato (Art. 17.)

Sentiti gli interessati, il giudice di pace dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte a suo tempo dal debitore.

 

11/02/2013

Documento n.9333

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