Anatocismo. Il testo dell’atto di citazione al Giudice di Pace

in Consigli e guide
La presente bozza di atto di citazione per la restituzione degli interessi anatocistici trimestrali applicati alle aperture di credito con scoperto di conto è stata realizzata a cura dell’Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente ADUSBEF – www.studiotanza.it - [email protected] ) Il ricorso al Giudice di Pace può essere inoltrato per richiesta di rimborsi non superiori ai 2.500 euro.
Giudice di Pace di _______________________ Atto di citazione Il sig. __________, associato ADUSBEF Onlus , nato a __________ il __/___/____ ( C.F. ___________________) residente in __________ ed ivi elettivamente domiciliato in Via __________ n. ___, presso lo studio dell’avv. __________ che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, espone PREMESSO CHE 1. __________ __________, intrattiene con BANCA _____ S.p.A. – Filiale di _____, un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. _____________, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa; 2. detto rapporto bancario di affidamento, ha avuto inizio nel _____ (cfr. contratto consegnato al cliente), ed è ancora in corso: l’ultimo estratto conto pervenuto espone un presunto saldo passivo al __/__/_____ di lire __.___.___; 3. l’odierno esponente, pur avendo sempre contestato l’eccessivo lievitarsi delle pretese della banca, ha cercato di comporre bonariamente la vertenza, attivandosi per ridurre gli importi pretesi entro i limiti della legalità, ma tali intenti venivano frustrati dalla banca che, facendo leva sulla sua posizione dominante, imponeva rientri a breve scadenza, sottoscrizioni di documentazioni prestampate e non meglio identificate ed ulteriori garanzie per il rientro dalla propria presunta esposizione creditoria. ____________________ Nel contratto di cui è causa, risulta prevista la chiusura delle partite debitorie ad ogni trimestre ed è, altresì, fissato che gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, come sopra specificato, producano a loro volta interessi nella stessa misura (art. 7 delle condizioni generali di contratto). Ora, la chiusura trimestrale con la corresponsione di interessi su interessi, costituisce una palese violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 cod. civ., che espressamente statuisce che gli interessi scaduti possono produrre, a loro volta, interessi, soltanto: a) dal giorno della domanda giudiziale; b) per l’effetto di convenzione posteriore alla scadenza purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Orbene, la Banca ha sempre richiesto all’odierno attore, nel corso del lungo rapporto intrattenuto, il pagamento degli interessi di mora non semestralmente, bensì trimestralmente, applicando un vero e proprio anatocismo. Nè, può essere accettato l’eventuale richiamo ad una applicazione, nella fattispecie dei c.d. "usi bancari" che derogano al disposto di cui all’art. 1283 cod. civ.- La dottrina maggioritaria, infatti, da sempre sostiene che il divieto di anatocismo previsto nel codice civile non può considerarsi derogabile in quanto tale norma rientra nel novero di quelle imperative. Pertanto, gli "usi bancari" non sarebbero ammissibili per la formazione di una consuetudine legittimante un anatocismo proveniente dalla ripetuta adozione di clausole generali predisposte dal cartello bancario in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 1283 cod. civ. e perciò stesso nulle ai sensi degli art. 1418 e 1419 cod. civ.. D’altronde, qualsivoglia atto, sia pur reiterato nel tempo che al momento della relativa attuazione sia in contrasto con quanto previsto da una legge non potrà mai essere considerato "uso" in senso giuridico. L’anatocismo, in definitiva, risulterebbe ammissibile soltanto per l’uso avente carattere normativo, che andrebbe accertato e dimostrato come già esistente quantomeno in un momento antecedente alla promulgazione del codice del 1942, sempre che risulti attualmente esistente. Si aggiunga che la giurisprudenza, ribaltando il granitico e precedente orientamento, ha ritenuto di condividere i principi esposti. Dal 1999 la giurisprudenza di legittimità prendendo spunto dalle novità normative in tema di usura (L. n. 108/96) e di tutela del consumatore (L. n. 52/96, che ha introdotto l’art. 1469 bis e ss. cod. civ.), ha stabilito che sono rilevanti solo ed esclusivamente gli "usi normativi" e non certo gli "usi negoziali". I principi affermati nelle motivazioni delle decisioni citate possono così sintetizzarsi: a. gli usi cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. in materia di anatocismo sono quelli normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 delle disp. Prel. al cod. civ.. Solo tali usi contrari possono derogare al divieto di capitalizzazione anatocistica; b. le norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI non hanno natura normativa ma pattizia e rilevano solo se richiamate dal contratto ai sensi dell’art. 1340 c.c.; c. non esiste prima del 1942 un uso normativo che autorizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito; d. le norme bancarie uniformi (N.U.B.) che consentono tale capitalizzazione sono state predisposte per la prima volta in data 1/01/1952; e. gli usi bancari difettano, in ogni caso, del presupposto psicologico della spontanea adesione da parte di entrambi i contraenti, che caratterizza l’uso normativo, laddove l’uso della Camera di Commercio difetta, comunque, del carattere nazionale della prassi, trattandosi sempre di usi locali. Il Vs. Istituto, da quando il conto in questione ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato, tra l’altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (ma anche gli artt, 1346 e 14182 c.c.) , nonostante che le indicate sentenze della Corte di Cassazione del marzo del 1999 e susseguenti, nonchè la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000 (che ha visto ADUSBEF coinvolta in prima fila con il proprio associato Miglietta P., rappresentato dal Vicepresidente Avv. Antonio Tanza, per approfondimenti consulta il sito www.studiotanza.it) avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse. Infine la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ponendo fine alle infondate aspettative degli Istituti bancarie, ha definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi, imposta fin dall’emanazione delle prime norme bancarie uniformi (1952) dal sistema bancario sui conti affidati è illegittima fin dalla sua prima applicazione (cfr. www.altalex.it per testo e commenti). Quanto sopra ritenuto e considerato, il sig. __________, come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato Cita la Banca __________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in __________, via __________n. ___, a comparire avanti al Giudice di Pace di __________ all’udienza del __________, luogo ed ore di rito, con espresso invito a costituirsi nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza, nonchè con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà la decadenza di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in loro legale contumacia, per ivi senti accogliere le seguenti Conclusioni Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. _______________ intestato a oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; 2) CONDANNARE, per l’effetto, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti; 3) CONDANNARE, per l’effetto, la banca al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Si offrono in produzione i seguenti documenti: 1) Contratto di conto corrente; 2) Ultimo e/c; 3) Perizia Adusbef. °°°°° Ai fini dell’art. 9 comma 5 della L. 488/99 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente causa è ________ (Max 2.500,00 euro) - Contributo Unificato di euro 62,00. °°°°°° PROCURA ALLE LITI: io sottoscritto _________________ delego l’Avv. ________________________ (convenzionato ADUSBEF) con studio in Via _________________, dove eleggo domicilio, a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase e grado, conferendo ogni e più ampio potere di legge, ivi compreso quello di transigere, rinunciare agli atti ed al giudizio, chiamare altri in giudizio, farsi sostituire da altri procuratori, con espressa preventiva ratifica di ogni atto ed operato. In fede _______________________ Per autentica della firma Avv. ___________________ __________, lì __________ Avv. _________________ RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso l’Ufficio notifiche del Giudice di Pace di __________, ad istanza come in atti ho notificato il suesteso atto a: 1) Banca __________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in __________, via __________n. ___, presso lo studio del suo procuratore costituito, avv. __________, mediante consegna di copia conforme all’originale a:

15/11/2004

Documento n.4251

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