---> Caso CRS: Il fallimento (Agg. del 2.4.03) - La vicenda - La lettera tipo e la citazione per il Giudice di pace.

in Consigli e guide
CASO CRS COMUNICATO STAMPA del 2.4.2003 LA CRS INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. È FALLITA: PRONTI PER PRESENTARE L?ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE ENTRO IL 12 MAGGIO 2003. (DELL?AVV. ANTONIO TANZA [email protected] ) LA CRS INTERNATIONAL NETWORK S.P.A. È STATA DICHIARATA FALLITA CON LA SENTENZA N. 278 DEL 26 MARZO 2003 EMESSA DAL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ROMA, L?UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO È FISSATA DINANZI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI ROMA PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2003. Sono passati solo due anni da quando il Presidente di ADUSBEF Onlus, il Dott. Elio LANNUTTI, ha promesso giustizia ai truffati dagli schermi di ?Mi manda Rai Tre?. Un primo importante passo è stato fatto. La CRS International Network S.p.a. era una delle più diffuse società di multilevel marketing che operava nel campo dell?offerta di beni di consumo e risparmio. Aveva raggiunto la cifra record di circa 130.000 clienti in un anno e mezzo di attività in Italia. Molti risparmiatori avevano investito, attraverso i consulenti della Crs, per rimanere delusi dopo. Il cliente era attratto dalla promessa, contenuta nei moduli d?ordine di corsi di formazione al risparmio (oggetto del rapporto contrattuale), di ottenere, ad esempio, per ogni 180.000 lire investite, buoni per un controvalore in beni di consumo (per esempio buoni benzina, schede telefoniche, ticket restaurant) pari al 140% di quanto versato ovvero 300.000 lire Il sistema prevedeva che i buoni venissero consegnati non prima di 90 giorni dal versamento fino a giungere a 210 giorni per somme superiori. I primi ordini, ricevuti dalla originaria Crs s.r.l. furono regolarmente adempiuti, creando convincimento della serietà del sistema a rete. A fine del 2000 la CRS International Network Srl veniva sostituita dalla CRS International Network Spa., che provvedeva alle consegne come se ci fosse stata trasformazione in Spa. La Srl invece, veniva messa in liquidazione ma nessuno notava l?evento a causa della presunta continuità con la Spa., che vedeva crescere il numero della clientela. Dopo l?estate del 2001, però, la CRS smetteva di corrispondere i beni continuando ad incassare ordini fino a ottobre del 2001, cessando di pagare i promotori. Svaniva così, per i clienti, il sogno di far fruttare i propri risparmi, e per i consulenti la speranza di un lavoro. Con la dichiarazione di fallimento si è ottenuto un primo importante risultato di verità. Ma l?impegno di ADUSBEF si spingerà affinché gli organi fallimentari giungano a fare richieste per l?accertamento di responsabilità penali per eventuali reati come la bancarotta. Il bilancio 2001 della CRS, ha evidenziato che a fronte di un successo commerciale strepitoso, con un fatturato del primo anno di attività oltre 123 miliardi di lire, si dichiarava una passività di quasi nove miliardi per imposte non pagate, mettendo immediatamente in liquidazione la società affidandola ad un pensionato ultrasettantenne che ha, al suo attivo, la liquidazione di circa una quarantina di società. Adesso i creditori interessati alla richiesta di ammissione al passivo devono farla entro il 12 maggio, con istanza depositata in cancelleria, in bollo, con elezione di domicilio su Roma, indicazione del credito e deposito del titolo e/o dei documenti su cui si fonda la domanda. Gli associati ADUSBEF Onlus possono rivolgersi per le istruzioni alla Vicepresidenza Adusbef (www.studiotanza.it) o scrivendo a [email protected] che provvederà alla distribuzione dei modelli. Lecce ? Roma, 2 Aprile 2003 Il Vicepresidente _________________________________________ Riportiamo le istruzioni da noi indicate prima del "fallimento". Ecco il testo dell?atto di citazione da presentare al Giudice di Pace. La definizione dell?avv. patrocinante è necessaria solo qualora il danno lamentato superi i due milioni di vecchie lire. _________ TRIBUNALE/GIUDICE DI PACE DI _______________________ ATTO DI CITAZIONE Il sottoscritto ___________________________________, residente in _______________, alla via __________________________, rappresentato e difeso congiuntamente (se il danno supera i due milioni di vecchie lire), in virtù di mandato a margine del presente atto, dall?avv. ________________________, ed, insieme con questi, elettivamente domiciliato in Roma, presso e nello studio dell?avv _________________________________ premesso che a) in data , veniva stipulato tra il sig. X e la CRS Spa il contratto avente ad oggetto l?acquisto, da parte dell?attore, dell?abbonamento alla rivista "Risparmiare" e della smart card, attraverso la quale effettuare pagamenti on ? line sul sito della società convenuta, al prezzo di £ 160.00 (euro 80); b) contestualmente, veniva acquistata dal Sig. X anche il corso di formazione al risparmio multishop e n. 1 ABN dell? importo di £ 300.000 pari ad euro 14,9; c) in data , venivano poi acquistate dall?attore rispettivamente n. ABN, al prezzo di £ (euro )____ cadauno e) tutti i pagamenti previsti nel contratto de quo sono stati adempiuti, al momento della sottoscrizione di esso dal mio assistito; f) a tutt?oggi, pur essendo decorsi giorni dal momento della stipula del contratto ed essendo passati abbondantemente i 15 giorni entro i quali la CRS aveva la facoltà di non accettare espressamente l?iscrizione al corso, il sig. X non ha frequentato i corsi di formazione al risparmio sottoscritti, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione in merito dalla CRS, non ha ricevuto nessuno degli omaggi previsti, né i numeri della rivista "Risparmiare", né la smart card; g) con lettera raccomandata a.r. del , il Sig. X invitava e diffidava la CRS ad adempiere la propria prestazione; h) a tale diffida la CRS opponeva una generica impossibilità. Da quanto detto si evince, facilmente, come: - la Società CRS è gravemente inadempiente, ex art. 1454 c.c, rispetto al contratto stipulato con il sig. X. Essa, infatti, non ha adempiuto a nessuno degli obblighi in esso previsti, non facendo pervenire all?attore: alcuna comunicazione relativa alla data del corso per "Consulente indipendente", alcun numero della rivista "Risparmiare" e nessuno degli omaggi richiesti; - di tale inadempimento non risulta fornita alcuna giustificazione giuridicamente rilevante; - l?attore, dal canto proprio, effettuando regolarmente e tempestivamente i pagamenti concordati, ha esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni che il contratto e la legge impongono a suo carico; - il medesimo, ha, anche, diffidato la società ad adempiere le proprie obbligazioni, ricevendone risposta negativa. Per quanto innanzi, appare realizzata la fattispecie giuridica di cui all?art. 1453 c.c, sicchè la convenuta, oltre alla restituzione delle somme ricevute in conto prezzo, è tenuta anche al risarcimento del danno. Tanto dedotto e rilevato, l?istante, come innanzi domiciliato rappresentato e difeso CITA La CRS International Network S.p.a., in persona del legale rappresentante pro ? tempore, con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n.1451, a comparire innanzi al Tribunale/Giudice di Pace di Roma, il giorno , ora del regolamento, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di 20 giorni prima dell?udienza ai sensi dell?art. 163, 3°co. n.7 c.p.c. ed espressa avvertenza che in mancanza di tempestiva rituale costituzione nei termini, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all?art. 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia perché l?Ill.mogiudicante, voglia accogliere le seguenti: CONCLUSIONI - dichiarare risolto, per grave inadempimento della Società CRS S.p.a, il contratto stipulato in data ; - condannare, per l?effetto, la medesima Società, in persona del proprio legale rappresentante, tenuta alla restituzione di tutte le somme incassate, in virtù della richiamata scrittura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - dichiarare tenuta la CRS al risarcimento di tutti i danni arrecati all?attore, per effetto del mancato adempimento del contratto; - condannare la convenuta alla refusione delle spese di lite, comprensive di diritti ed onorari, con distrazione a favore degli scriventi procuratori. IN VIA ISTRUTTORIA S?in d?ora si chiede ammettersi prova orale, sulle seguenti circostanze di fatto: 1) "vero che in data , il Sig. , la CRS S.p.a ha stipulato con il sig. X il contratto per il Corso di formazione al risparmio Multishop"; 2) "vero che al momento della stipula del contratto il sig. x ha versato £ pari ad euro"; 3) "vero che mai nessuna delle obbligazioni assunte in contratto dalla CRS è stata adempiuta"; 4) "vero che, alle rimostranze dell?attore, presentate con lettera raccomandata a.r., la CRS deduceva una generica impossibilità di adempimento", indicando a testi: 1) , rappresentante legale pro-tempore; 2) , Consulente Indipendente. Con riserva di integrare, modificare e/o emendare la prova e la domanda, a seguito dell?esame del comportamento processuale della convenuta. Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 1) contratto stipulato in data ; 2) lettera di diffida ad adempiere del ; 3) risposta della CRS alla diffida presentata in data ; data _______________________ firma____________________________ ____________________________________________________________________ INFORMAZIONE IMPORTANTE: sulla questione CRS, che ha coinvolto 130.000 italiani in una lunga catena di S.Antonio e di promesse non mantenute di facili guadagni, Adusbef ha presentato denunce penali alle Procure della Repubblica. L?avv.Tanza sta studiando il deposito di cause pilota in sede civile. I consumatori impazienti, possono sia inoltrare denunce penali alle rispettive procure,ai carabinieri ed alla polizia di Stato (che si consiglia di presentare ai consulenti per non essere chiamati in causa),che adire il giudice di pace competente,senza l?assistenza dell?avvocato e senza costi. Le sedi Adusbef sono disponibili per i necessari chiarimenti. (15.4.2002) ____________________________________________________________________ IL TESTO DELLE LETTERA DA INVIARE ALLA CRS (raccomandata A.R.) Spett.le Presidente della Consumer Recreation Service International Network S.p.A. Via Palmiro Togliatti n. 1447 00155 ROMA (posta normale) Spett.le ADUSBEF Onlus Via Farini n. 62 (00185) ROMA Oggetto: Contestazione inadempimento contrattuale e restituzione somme. Sig. Presidente della Consumer Recreation Service International Network S.p.A., il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________, residente in __________________ alla via _______________________________, nella qualità di cliente della Consumer Recreation Service International Network S.p.A., rappresentato da ADUSBEF onlus, espone quanto segue: - la Vs. società non ha rispettato gli impegni contrattualmente assunti e continua a trattenersi delle somme senza rendere alcun conto. Inoltre, le dichiarazioni rese alla trasmissione "Mi manda Rai Tre" manifestano l?impossibilità della Sua società di adempiere e mantenere le obbligazioni assunte. Allo stato, dunque, con la presente si invita e diffida la Consumer Recreation Service International Network S.p.A. a restituire bonariamente le somme percepite, maggiorandole degli interessi legali: in mancanza, sin da ora, si avanza espressa domanda di risarcimento di tutti i danni (danno emergente, lucro cessante e danni morali ed esistenziali) che detta attività di gestione ha creato ai suoi interessi, con riserva di quantificazione degli stessi. Allego alla sola copia della presente inviata ad ADUSBEF i titoli giustificativi della mia qualifica e del mio diritto (copia del contratto e versamenti eseguiti, ecc.), aderendo a tutte le iniziative intraprese dall?associazione ADUSBEF Onlus. In attesa di Vs. riscontro, si porgono i migliori saluti. Data__________________ (firma) __________________________ COMUNICATO ai CLIENTI "privilegiati" CRS Ci sono giunte numerosissime lettere e telefonate di utenti che lamentano l?inadempimento contrattuale da parte della CRS International Network S.p.A., con sede in Roma al viale Palmiro Togliatti n. 1451: in particolare gli utenti lamentano di aver sottoscritto dei formulari contrattuali prestampati che prevedevano dietro la corresponsione di somme di denaro l?erogazione, entro tempi predefiniti, di una serie di servizi e di beni che non sono stati erogati. Al fine di constatare il preteso inadempimento della società e la quantificazione del danno, elementi indispensabili per le instaurande vertenze civili di risoluzione contrattuale e risarcimento danni è necessario far pervenire i seguenti documenti: 1) codice contratto; 2) data dell?investimento; 3) importo investito; 4) data di maturazione del credito; 5) valore del credito maturato, specificando se di esso si è già beneficiato oppure no; 6) tipo di credito maturato, scelto al momento della sottoscrizione di ciascun contratto, 7) tipo di corso prescelto e motivazione dell?eventuale mancata partecipazione. Si consiglia di inviare, comunque, il prospetto riassuntivo dei contratti maturati e di quelli in maturazione, ricavabile dal sito internet CRS, area clienti, area contratti. Detta documentazione dovrà essere inviata a mezzo posta all?indirizzo: Vicepresidenza ADUSBEF, Corso Porta Luce n. 20, Galatina (LE), 73013, o a mezzo posta elettronica all?indirizzo: [email protected]. Verrete contattati, se ve ne sono i presupposti, per l?avvio dell?azione di recupero.

02/04/2003

Documento n.3046

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