USURA: MENTRE PD E GOVERNO RESUSCITANO L'ANATOCISMO, CANCELLATO DA 25 ANNI DI SENTENZE CONSOLIDATE ED UNANIME GIURISPRUDENZA, CASSAZIONE MANDA A PROCESSO I BANCHIERI PER USURA

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COMUNICATO STAMPA

 

USURA: MENTRE PD E GOVERNO RESUSCITANO L’ANATOCISMO, CANCELLATO DA 25 ANNI DI SENTENZE CONSOLIDATE, CASSAZIONE MANDA A PROCESSO I BANCHIERI PER USURA

 

 

       Mentre Governo e maggioranza, nel DL banche approvato ieri dalla Camera con il voto di fiducia, hanno riesumato l’anatocismo bancario annuale, abrogato da giurisprudenza consolidata  ed illegittimo dal 1 gennaio 2014, che produce almeno 2 miliardi di euro l’anno di lucro alle banche, la Corte di Cassazione con la sentenza 42764 depositata il 23 ottobre 2015 (presidente  Antonio Esposito, relatore Domenico Gallo), manda i banchieri sotto processo per il reato di usura, che in precedenza venivano prosciolti.

 Numerosi procedimenti penali per il reato di usura a carico dei banchieri, sono stati finora archiviati con la motivazione che i responsabili dei tassi e degli oneri a carico dei clienti nelle banche seguivano le “Istruzioni della Banca d’Italia” sul calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) nonostante le persone offese o le procure, con perizie accurate, dimostrassero che c’era stato un superamento del tasso soglia oltre il quale un prestito diventa usurario ai sensi della legge 108/96, perché sarebbe mancato l’elemento psicologico del reato (il dolo), cosicchè banchieri e dirigenti bancari, non erano ritenuti colpevoli del delitto di usura.

   La sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza del 23 dicembre 2014 del GUP del Tribunale di Brescia, il quale nell’udienza preliminare, dichiarava il non luogo a procedere, perché “il fatto non costituisce reato” (per mancanza del dolo) nei confronti del direttore di filiale di una banca, pur essendo stato accertato, in sede di indagini preliminari, che in un trimestre del 2011 il tasso soglia dell’usura del fido in conto corrente a causa dell’addebito fosse stato ampiamente superato, oltre che della Cms (Commissione massimo scoperto), che dalla commissione di disponibilità, riapre la strada a molti processi per il reato di usura a carico dei banchieri.

   La Cassazione quindi, in merito alle denunce di usura bancaria che piovono sui tribunali della Repubblica da parte di moltissimi imprenditori ed utenti dei servizi bancari usurati, con la sentenza n. 42764 (il cui link è riprodotto in calce), ha precisato che il GUP non può assolvere gli imputati per “mancanza del dolo”, perché esprimerebbe così un giudizio prognostico sull’innocenza dell’imputato, che non rientra tra le sue competenze.

    Il Giudice delle Indagini Preliminari (GUP), per la Suprema Corte, quando gli elementi acquisiti in sede istruttoria risultino insufficienti o contradditori, deve emettere il non luogo a procedere solo se i predetti elementi risultino comunque inidonei a sostenere l’accusa; ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p. il GUP “deve valutare solo sotto il profilo processuale ... non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ... essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative aperte o comunque ad essere diversamente valutate”.

    Adusbef e Federconsumatori, che sono costituite in molti processi penali per il reato di usura contro primarie banche ed importanti banchieri, faranno valere tale ottima sentenza di Cassazione non soltanto per l’odioso reato di usura, ma anche per tutelare i risparmiatori truffati dal decreto salva banche del 22 novembre 2015, con Bankitalia che sapeva benissimo dell’imminente esproprio  criminale della 4 banche in risoluzione e che invece di informare o impedire il concretizzarsi dell’esproprio,  ha dolosamente taciuto che su 67 miliardi di titoli subordinati, il 46,1%, ossia 32 mld  erano nei portafogli delle famiglie, senza che abbia preso alcun provvedimento per evitare la truffa.

 

http://www.eticapiu.com/wp-content/uploads/2015/12/Clicca-qui-per-leggere-la-Sentenza.pdf

 

                                                           Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

Roma, 24.3.2016

 

 

 

24/03/2016

Documento n.10276

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