RISPARMIO TRADITO: CONSOB RESPONSABILE OMESSA VIGILANZA, CONDANNATA A RISARCIRE VITTIME. SENTENZA CASSAZIONE N.23418 (17/11/16), OTTIMA PER TRUFFATI ED ESPROPRIATI SALVA BANCHE, CHE DEVONO RIVALERSI SU CONSOB PER I DOVEROSI RISARCIMENTI

in Comunicati stampa

RISPARMIO TRADITO: CONSOB RESPONSABILE OMESSA VIGILANZA, CONDANNATA A RISARCIRE VITTIME.  SENTENZA CASSAZIONE N.23418 (17/11/16), OTTIMA PER TRUFFATI ED ESPROPRIATI SALVA BANCHE, CHE DEVONO RIVALERSI  SU CONSOB PER I DOVEROSI RISARCIMENTI

 

   Sia il Governatore di Bankitalia Ignazio Visco, che il presidente della Consob Giuseppe Vegas, hanno sempre sostenuto che la responsabilità dei crac bancari, come BPVI, Veneto Banca, MPS, e delle 4 banche in risoluzione Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e CariFerrara, che ha messo sul lastrico 130.000 famiglie espropriate da Bankitalia e dallo Stato, non dipende dalla gestione dissennata del credito e del risparmio ma dall’ignoranza dei risparmiatori, che fidandosi dei consigli interessati degli istituti di credito investono in obbligazioni ed altri strumenti finanziari a cuor leggero.

     Vegas in particolare, invece di ammettere la grave colpa della Consob di non aver vigilato con correttezza e buona fede sulla emissione di bond bancari dall’altissimo rischio e basso rendimento validati nei prospetti,  in particolare di Banca Etruria appioppati ai risparmiatori, pensionati tacciati come speculatori, aveva dichiarato che le vicende relative alla liquidazione delle quattro banche non mettono in discussione la validità di fondo dei modelli di vigilanza sulla prestazione dei servizi d’investimento della stessa Consob.

   Ma la recente sentenza di Cassazione (Cass. Civ., I Sez., n. 23418 del 17/11/2016, nel link allegata),  condanna per colpa grave (ossia la mancanza di un dovere di diligenza che causi un danno a terze persone) funzionari e commissari Consob, per omessa vigilanza, che determina il risarcimento del danno all'investitore:… “Poiché la responsabilità della Consob deriva, ai sensi dell'art. 28 Cost., da quella dei suoi funzionari, la cui condotta si pone quale elemento della fattispecie di una responsabilità per fatto altrui imputata all'autorità di vigilanza, l'accertamento del fatto materiale relativo alla falsità in prospetto ed alla sua rilevabilità ictu oculí (...) è non più modificabile anche ai fini della valutazione della condotta dei funzionari: ferma restando la necessità di un autonomo apprezzamento dell'elemento soggettivo dell'illecito, per essi caratterizzato (...) almeno dall'integrazione della colpa grave.

   La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4587, ha condannato in solido M.P. (quale erede di B.), F.G. e L.S., rispettivamente commissario ed esperti della Consob, al risarcimento del danno in favore di I.G., anche quale procuratore speciale di R.S. ed altri 897 sottoscrittori (ed eredi) delle quote H.V.S.T. - Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l., nella misura complessiva di € 6.301.291,63,  a risarcire  ingenti somme agli investitori, essendo stata conclusivamente accertata la responsabilità per "falsità in prospetto" ed omessa vigilanza, direttamente connessa al danno patito dagli investitori.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161117/snciv@s10@a2016@[email protected]

  Il dispositivo della sentenza, afferma che si tratta di evidenti falsità, facilmente rilevabili all'occhio professionale di chi fa questo per lavoro (Consob), dai documenti depositati o dai dati contenuti nel prospetto, essendo gli stessi prospetti informativi di tali emissioni obbligazionarie, "avallati" dalla Consob senza il benché minimo battito di ciglia e senza alcun rilievo critico da parte sua.

Dopo la requisitoria del PM Lucia Russo nel corso della requisitoria del processo per bancarotta della Parmalat del 17.9.2010, secondo cui: "L'omessa vigilanza non è un evento sconosciuto quando si parla di Consob o di altri organi di vigilanza". "E' impossibile ritenere che Consob non si fosse accorta che Parmalat iscriveva tra i debiti le emissioni di bond che debbono per legge essere classificati separatamente nei bilanci, continua il pm. Eppure Consob non fa nulla. Anche per il riacquisto di 2,8 mld euro di bond che Parmalat sostiene di aver realizzato, Consob non fa nulla. E anche quando comincia la discesa negli abissi di Parmalat, Consob non fa nulla", la sentenza di Cassazione n. 23418 del 17/11/2016, scolpisce una lapide sulla responsabilità oggettiva della Consob ed apre la strada a migliaia di cause civili di risparmiatori truffati ed espropriati nei recenti crac bancari, con ottime probabilità di risarcimento da parte di Vegas & Soci.

 

29/11/2016

Documento n.10436

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK