Risparmi: investimenti rischiosi spacciati per piani previdenziali

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA RISPARMIO TRADITO: IL TRIBUNALE ANNULLA UN CONTRATTO CAPESTRO DI PRODOTTI BANCARI  RISCHIOSI, SPACCIATI PER PIANI PREVIDENZIALI ! ADUSBEF,CHE HA PATROCINATO LA CAUSA PILOTA, AVVIA UNA GRANDE CAMPAGNA PER FAR RESTITUIRE I  CAPITALI INVESTITI A 90.000 FAMIGLIE INCAPPATE NEI PRODOTTI? MY WAY? E ? 4 YOU? E PER RENDERE TRASPARENTE UN MERCATO CHE NASCONDE TRAPPOLE ED INSIDIE A DANNO DEI RISPARMIATORI !       Il My Way (contratto di investimento bancario del Monpaschi di Siena, annullato dalla sentenza n.791/2001 del Tribunale di Caltanissetta) della ex Banca 121 Spa, che nulla a che vedere con la canzone ?I did it my way? (ho fatto sempre a modo mio) cantato dal grande Frank Sinatra, ribattezzato 4 You , è un prodotto di alta ingegneria finanziaria frutto del collegamento negoziale tra più contratti complessi: a)      a)      la concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15 - 30 a mezzo rate mensili costanti; b)     b)      l?acquisto, la custodia e la gestione di obbligazioni (European Investiment Bank o altro) e quote del fondo comune azionario (Spazio Finanza Concentrato o Ducato); c)      c)       la costituzione in garanzia dei titoli sub b) a fronte dei due finanziamenti sub a); d)     d)       l?apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti dalle altre richiamate operazioni.  I risparmiatori venivano indotti a sottoscrivere tali ?piani previdenziali? con la promessa di restituzione del capitale in qualsiasi momento !   Infatti, gli utenti che hanno acquistato il prodotto e molti degli agenti che lo hanno venduto  (erano prodotti che dovevano essere venduti ad ogni costo) hanno confermato che My Way e 4 You veniva piazzato come un prodotto ?tranquillo?, ossia un piano di accumulo che poteva essere dismesso in qualsiasi momento, con la restituzione del capitale versato. Ma nessuna delle promesse veniva mantenuta: il risparmiatore, a sua insaputa, prendeva soldi in prestito dalla banca (nonostante in  molte casi avesse grandi possibilità economiche) per investire in strumenti altamente speculativi. Ma le illusioni vendute si scontravano con la realtà: i consumatori  non avevano effettuato un investimento sicuro e tranquillo, ma contratto un mutuo con una gravosa penale per uscirne e di un pessimo investimento dei loro risparmi. Cosa succede a chi non paga?  A chi non paga viene chiuso d?ufficio il mutuo, con l?applicazione della penale; vengono svenduti i titoli e messi in compensazione, il forte sbilancio passivo viene addebitato su un conto corrente che frutta alla banca interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, spese ed interessi anatocistici. Quando la banca decide che il cliente è ben spolpato, cerca di ottenere un sequestro dei suoi beni  o chiede un decreto ingiuntivo al fine di aggredire il patrimonio dell?utente. Ma vi è di più: My Way e  4 You è un contratto complesso che, in quanto comprendente un finanziamento, è soggetto a comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d?Italia: quello che ne deriva è la saturazione delle possibilità di affidamento che l?utente poteva ottenere. Che fare? Fortunatamente gli ingegneri che hanno costruito questo edificio hanno commesso molti errori basilari e la loro costruzione non tiene: il costo del finanziamento è sempre superiore al reale rendimento dei prodotti finanziari proposti. L?investitore, dunque, sottoscrivendo questo contratto, subisce sempre e comunque una perdita certa, che non può senz?altro percepire alla sottoscrizione, vuoi per le subdole rassicurazioni del funzionario proponente, vuoi per la fiducia riposta in questo e nell?intermediario, vuoi ancora per il complicatissimo e talora illeggibile contenuto dei moduli prestampati, sottoposti velocemente per la firma e consegnati solo dopo l?apposizione della stessa, vuoi infine perché tale importante circostanza relativa ai tassi è manifestata solo in un documento scritto in lingua inglese e mai tradotto in italiano (con buona pace della trasparenza e della diligenza, richieste dall?art. 21 e ss. TUIF!). Peraltro, la polizza assicurativa è garantita solo fino al 75 anno di età dell?investitore: il prodotto è stato rifilato anche a vecchietti ed invalidi (ad esempio il caso del ragazzo down di Lecce). Il Tribunale di Caltanisetta con una decisione lampo ha già dato ragione agli utenti (il testo è edito in www.adusbef.it e www.studiotanza.it ) ed in tutta Italia prolificano le associazioni di utenti possessori di contratti My Way e 4 You.   ADUSBEF Onlus fornisce le prime istruzioni di autodifesa per l?utenza. In primo luogo rifiutatevi categoricamente di sottoscrivere ulteriore documentazione alle banche: chiedete una copia in bianco di ciò che si propone, leggetela con calma a casa e poi decidete: stanno cercando di regolarizzare le macroscopiche mancanze formali dei documenti in loro possesso. Contemporaneamente, dato che la maggior parte non possiede copia dei documenti contrattuali eventualmente sottoscritti, acquisite il tutto inviando la seguente lettera (per il 4 You è sufficiente inviarla a solo MPS, mentre per il My Way va inviata anche alla Banca 121): trovate il link al modulo "Richiesta ex art23 del Tuf" nella sezione apposita o a fondo pagina. Successivamente, al momento della ricezione del materiale,farlo visionare da persone competenti di Vostra fiducia o dagli sportelli ADUSBEF onlus territoriali, oppure spedite il tutto ad ADUSBEF Onlus, coordinamento violazioni Tuf e Tub, Corso Porta Luce n. 20 (73013) Galatina (Lecce). La consulenza verbale e a mezzo corrispondenza è gratuita per gli associati ADUSBEF Onlus. ADUSBEF Onlus invita tutti i consumatori interessati a verificare se nella sottoscrizione di fondi ed altri prodotti finanziari si siano configurate le seguenti violazioni di diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari e finanziari: lesione del diritto previsto dalla legge 281/98 (art. 1) che garantisce l?erogazione di un servizio bancario e finanziario pubblico secondo precisi standard di qualità; mancanza di rispetto degli obblighi codificati per legge dal T.U.f. (testo unico della finanza, ovvero decreto legislativo 24/2/1998 n. 58) ed il suo regolamento Consob n. 11522 del 1998; esistenza di clausole di contratti per adesione in contrasto con la normativa richiamata ed in particolare diversità ed assenza di trasparenza riguardo l?effettiva qualità giuridica dell?atto da compiere qualificato come ?proposta di adesione a piano finanziario? e non quale mutuo di cui peraltro manca il tan e taeg piano di ammortamento, condizioni generali (violazione normativa specifica in tema di trasparenza, correttezza, equità, ecc..); attribuzione della propensione al rischio del consumatore confinata in un piccolo spazio- come semplice clausola di stile confusa nel corpo del contratto; assenza della prevista attività di accertamento ed una specifica dichiarazione del consumatore (violazione dell?art. 28 comma 1 del citato regolamento Consob n. 11522/98 che prevede la verifica da parte dell?intermediario e non una mera clausola di stile): il riferimento all?esperienza è essenziale per attribuire come viene fatto un?alta capacità della comprensione del rischio stesso; esistenza di contratto che spesso non costituisce corpo unico e non prevede la conoscenza specifica e la relativa sottoscrizione per ciascun foglio ma  un?unica sottoscrizione al termine del contratto;             mancanza dell?informazione essenziale riguardante la composizione dei fondi azionari ad alto                       rischio,che spesso non è fornita nel contratto ma rinviata ad un allegato,neppure sottoscritto; esistenza di clausola sul conflitto di interessi riportata nel corpo del contratto (violazione del richiamato regolamento Consob n. 11522/98 che vieta tali operazioni salvo il caso di preventiva informazione con sottoscrizione  da parte del consumatore-art.27); mancanza di adeguata informazione sulle modifiche unilateralmente determinate delle condizioni contrattuali ai sensi dell?art.118 D.lgs. 01/09/93 n.385; mancanza di adeguata informazione riguardo la possibilità ed il costo del recesso (violazione dell?art.119 D.lgs. 01/09/93 n.385) peraltro la clausola predisposta solo in allegato risulta incomprensibile e comunque è tanto onerosa da non rendere possibile il suo esercizio; violazione dell?obbligo di rendicontazione sull?andamento dell?investimento (violazione dell?art.62 comma 3 regolamento Consob n. 11522/98); mancanza di adeguata informazione sui compensi in favore della Banca componente azionaria dell?investimento, con riferimento alla componente obbligazionaria, con conseguente impossibilità di verificare la convenienza o meno dell?investimento, rinviati ad allegato non sottoscritto; abuso costituito dal fatto che i titoli non vengono costituiti in pegno a garanzia del finanziamento ma restano nella totale disponibilità della Banca; falsa prospettazione della realtà: il piano è stato presentato come forma di investimento a capitale garantito con possibilità di disinvestimento senza limiti temporali su semplice richiesta dell?utente,inducendo così in errore gli utenti con grave loro danno; violazione dell?art.21 del T.U.f. che stabilisce che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell?interesse dei clienti e per l?integrità dei mercati; violazione dell?obbligo di trasparenza che impone di scrivere chiaramente nel contratto i rischi cui può andare incontro, il quantum e l?indicazione degli interessi. violazione dell?art. 24 del T.U.f., in aderenza con l?art. 117 del T.U.b. (Testo Unico bancario, ovvero D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385), che prescrive sotto pena di nullità la forma scritta del contratto e suo regolamento secondo il disposto dell?art. 1350 c.c.; inoltre per lo stesso art. 24 è nullo il patto contrario alle disposizioni dello stesso articolo e tale nullità può essere fatta valere dal solo consumatore (in quanto l?art. 2725 c.c. stabilisce che quando un contratto per legge o per volontà delle parti deve essere provato per iscritto la prova per testimoni è ammessa soltanto quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova); infine, le clausole regolamentari devono essere accettate dal consumatore e se si tratta di clausole vessatorie, non sono efficaci in quanto non riportate  né esplicitamente né chiaramente negli atti sottoscritti, e sono opponibili all?utente, solo ed esclusivamente tutte quelle clausole contrattuali sottoscritte nonché tutte le disposizioni legislative come la disposizione CONSOB 33/1998 del 24/7/1998 che regola la consegna e la sottoscrizione da parte del cliente dei rischi cui lo stesso possa andare incontro. Nel caso si siano verificate anche solo alcune di queste violazioni è opportuno prendere contatto con ADUSBEF Onlus (www.adusbef.it e www.studiotanza.it)  per difendere i diritti lesi.

14/02/2003

Documento n.2914

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