Responsabilita' Autorita' di Vigilanza Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., n. 23418 del 17 novembre 2016 e' cessata definitivamente l'immunita' giudiziaria delle autorita' di vigilanza sul sistema bancario e finanziario.

in Comunicati stampa

Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., n. 23418 del 17 novembre 2016 è cessata definitivamente l’immunità giudiziaria delle autorità di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. La decisione, che costituisce l’ultima definitiva parola su una delle più tristi pagine di scandali finanziari italiani cominciata nel lontano 1983, consacra una volta per tutte la responsabilità extracontrattuale della Consob per omissione di vigilanza e la responsabilità solidale dei suoi funzionari ed esperti che hanno contribuito con l’Autorità a provocare il danno patrimoniale subito dagli investitori.

Il principio, affacciatosi timidamente nel nostro ordinamento con la sentenza della Suprema Corte n. 3132 del 3 marzo 2001 come “responsabilità da prospetto”, per non avere la Consob controllato la veridicità dei dati contenuti nel prospetto informativo di emissione di alcuni titoli atipici, e per non essere intervenuta, una volta accertata tale falsità ed incompletezza, con iniziative interdittive sulla circolazione, è stato poi rafforzato con le decisioni della Corte di Cassazione n. 4587 del 25 febbraio 2009 e la recente 23418 del 17 novembre 2016 che hanno esteso siffatta responsabilità anche ai funzionari Consob che abbiano agito con dolo e colpa grave.

Già i default obbligazionari dello scorso decennio (Cirio, Parmalat, Argentina, ecc.) avevano fatto riemergere il dubbio sulla legittimità dell’operato delle nostre Autorità per aver consentito la negoziazione di tali obbligazioni da parte delle banche nel territorio nazionale. Ora i recentissimi nuovi episodi di crisi finanziarie e depauperamento dei portafogli degli investitori (azionisti Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Popolare di Bari) hanno fatto riaprire drammaticamente il dibattito sul controllo sulla stabilità delle banche, sulla trasparenza nella vendita di titoli illiquidi (come le azioni non quotate) e sulla inspiegabile mancata osservanza da parte degli intermediari degli obblighi informativi rafforzati introdotti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.

Considerato che non tutti gli azionisti/obbligazionisti delle quattro banche in risoluzione potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui alla Legge n. 119/2016, mentre gli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza attualmente non hanno nemmeno un mercato in cui rivendere le azioni, l’azione di responsabilità nei confronti delle Autorità di Vigilanza si palesa l’unica strada al momento percorribile.

 

MODULO ADESIONE

MITTENTE: _________________ _________________

Via/P.zza _____________________ n. ___

( ______ ) ___________________ - ____ -

 

Spett.le ADUSBEF Via Farini n. 62 (00185) ROMA

(Lettera semplice) email : [email protected]

Oggetto: Campagna responsabilità Autorità di Vigilanza.

 

Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., n. 23418 del 17 novembre 2016 è cessata definitivamente l’immunità giudiziaria delle autorità di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. La decisione, che costituisce l’ultima definitiva parola su una delle più tristi pagine di scandali finanziari italiani cominciata nel lontano 1983, consacra una volta per tutte la responsabilità extracontrattuale della Consob per omissione di vigilanza e la responsabilità solidale dei suoi funzionari ed esperti che hanno contribuito con l’Autorità a provocare il danno patrimoniale subito dagli investitori.

Il principio, affacciatosi timidamente nel nostro ordinamento con la sentenza della Suprema Corte n. 3132 del 3 marzo 2001 come “responsabilità da prospetto”, per non avere la Consob controllato la veridicità dei dati contenuti nel prospetto informativo di emissione di alcuni titoli atipici, e per non essere intervenuta, una volta accertata tale falsità ed incompletezza, con iniziative interdittive sulla circolazione, è stato poi rafforzato con le decisioni della Corte di Cassazione n. 4587 del 25 febbraio 2009 e la recente 23418 del 17 novembre 2016 che hanno esteso siffatta responsabilità anche ai funzionari Consob che abbiano agito con dolo e colpa grave.

Già i default obbligazionari dello scorso decennio (Cirio, Parmalat, Argentina, ecc.) avevano fatto riemergere il dubbio sulla legittimità dell’operato delle nostre Autorità per aver consentito la negoziazione di tali obbligazioni da parte delle banche nel territorio nazionale. Ora i recentissimi nuovi episodi di crisi finanziarie e depauperamento dei portafogli degli investitori (azionisti Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Banca Popolare di Bari) hanno fatto riaprire drammaticamente il dibattito sul controllo sulla stabilità delle banche, sulla trasparenza nella vendita di titoli illiquidi (come le azioni non quotate) e sulla inspiegabile mancata osservanza da parte degli intermediari degli obblighi informativi rafforzati introdotti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.

Considerato che non tutti gli azionisti/obbligazionisti delle quattro banche in risoluzione potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui alla Legge n. 119/2016, mentre gli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza attualmente non hanno nemmeno un mercato in cui rivendere le azioni, l’azione di responsabilità nei confronti delle Autorità di Vigilanza si palesa l’unica strada al momento percorribile.

Invitiamo, pertanto, gli azionisti delle banche sopra richiamate a far sentire la propria voce compilando il modulo sotto riportato, al fine di verificare la possibilità di esperire un’eventuale azione di responsabilità per omessa vigilanza.

                                                                                  

Cognome_______________________          _____ Nome: _________________________________________

 

Nato a __________________________ il ___________C.F.  ____________________________________

 

Residente in Via _______________________  N°____ Città ________________ C.A.P ________ Prov. _____

 

Telefono_________________________________ E-mail:_______________________________________

 

 

Descrizione titolo

azioni/obbligazioni

 

Banca

negoziatrice

Importo

Data acquisito

Minusvalenza

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale minusvalenza

 

 

 

 

 

 

Lì ______________                                                     Firma___________________________________

 

12/02/2016

Documento n.10442

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