RC Auto: rimesso alla Consulta il decreto

in Comunicati stampa
COMUNICATO DELL?INTESA DEI CONSUMATORI (Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) RC AUTO: IL DECRETO TRUFFA SALVACOMPAGNIE, E? STATO OGGI RINVIATO ALLA CONSULTA, DAL GIUDICE DI PACE DI LECCE, DR. LUIGI PIRO, PER I NOTI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA?. ANCHE IL ?DECRETO SALVABANCHE?, CHE VOLEVA CANCELLARE I DIRITTI ACQUISITI, FU SCONFITTO DALLA CONSULTA. DOMANI (MARTEDI 11) ALLE ORE 10, SALA DEL CENACOLO IN VICOLO VALDINA A MONTECITORIO, CONVEGNO DELL?INTESA SUL DECRETO ?SALVACOMPAGNIE?. Le legittime contestazioni dei consumatori al ?colpo di spugna? che il Governo ha voluto dare in favore delle Compagnie di assicurazioni hanno già conquistato la Giurisprudenza più sensibile ai problemi dei cittadini. Il Giudice di Pace di Lecce, dott. Luigi Piro, chiamato a pronunciarsi sul giudizio promosso da un utente ADUSBEF di Lecce, rappresentato dagli avv.ti Antonio Tanza (Vicepresidente Adusbef), Salvatore De Gaetanis e Massimo Melpignano,tutti a nome dell?Intesa dei Consumatori, sciogliendo la riserva del 5 marzo 2003, ha oggi depositato l?ordinanza (la prima in Italia) di rimessione degli atti processuali alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità (costituzionale) dell?art. 1 del DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità", pubblicato in G.U. n. 33 del 10-2-2003, per violazione di legge nella parte in cui, a modificazione dell?art. 113 comma 2 del codice di procedura civile, sottrae alla valutazione secondo equità i giudizi pendenti innanzi agli Uffici del Giudice di Pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all?art. 1342 codice civile. Tale disposizione normativa,che modifica l?art.1342 del Codice Civile,è stata adottata dal Governo per mettere una pietra tombale sui diritti dei cittadini che chiedevano il rimborso dei premi RC Auto indebitamente percepiti da numerose Compagnie di Assicurazione sanzionate dall?Antitrust con provvedimento n. 8546 del 28/7/2000; confermato dal T.A.R. del Lazio con sentenza n. 6139/2001 e dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 129/2002. L?Intesa aveva ravvisato le seguenti violazioni,pienamente accolte nell?ordinanza di remissione: Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione: è un principio generale che condiziona tutto l?ordinamento nella sua obiettiva struttura e vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate". Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione: il D.L. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. "contraenti forti", cioè a dire di coloro che redigono ed "impongono" alla clientela in contratti standard ex art. 1342 C.C. poiché sottrae i contratti di massa al vaglio secondo equità, a differenza degli altri contratti, cui la novella non si applica. Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ex artt. 24, 101, 102, 104 Cost.: a tale riguardo la Corte Costituzionale ha piu? volte affermato che "il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice". Come ben si vede, tale principio ben si attaglia al cospicuo contenzioso in essere in materia di rimborsi R.C. auto. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: il D.L. n. 18/2003 di fatto preclude la tutela giurisdizionale del "contraente debole" sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. E? infatti evidente che l?innovazione legislativa influisce con forza pressochè paralizzante sui giudizi in corso. Violazione dei principi di straordinaria necessità ed urgenza per l?emanazione di decreti che abbiano valore di legge ordinaria ex art. 77 Cost.: Le compagnie di assicurazione, al cui favore sembra emanato "ad hoc" il citato decreto" hanno l?obbligo normativo di contrarre in materia di R.C. auto, attenendosi alle regole del libero mercato. Il decreto legge, in antitesi con la recente produzione normativa a tutela della parte contraente debole/consumatore (si pensi, alla L.108/96, alla L. 281/98 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che ha introdotto nel Codice Civile gli artt. 1469 bis e ss., alla legge sulla sub-fornuitura, alla L. 281/98) non tutela il contraente debole/consumatore/utente-assicurativo che, per legge, è obbligato a stipulare una polizza R.C. auto. Al contrario il D.L., di fatto introduce, a fronte di una sanzionata violazione da parte delle Compagnie delle "regole del marcato", una imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole. Ci sarà modo, nei prossimi giorni, di apportare ulteriori riflessioni al discusso (e discutibile) D.L. n. 18/03. Nelle 12 pagine di motivazioni dell?ordinanza, il Giudice di Pace di Lecce avv. Luigi Piro solleva questione di legittimità costituzionale dell?art.1 del Decreto legge 8 febbraio 2003,n.18,intitolato ?Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità? pubblicato in G.U. n.33 del 10.2.2003 per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 102 e 104 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; - dispone la sospensione del procedimento in corso; - ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato?. Così deciso in Lecce il 10 marzo 2003. La modifica dell?art. 113 c.p.c. di fatto, sottrae il contenzioso afferente i contratti di massa al vaglio secondo equità ed introduce per questa tipologia contenziosa il grado d?appello, in precedenza escluso potendosi invece impugnare le sentenze pronunciate secondo equità dinanzi alla Cassazione.Tutto ciò comporterà l?allungamento dei tempi della giustizia, l?aumento dei costi con l?introduzione di altro grado del giudizio, la negazione (o comunque l?estrema difficoltà) all?esercizio del diritto di difesa. Il testo integrale dell?ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale, sarà pubblicato sui siti delle associazioni dellIntesa.

10/03/2003

Documento n.2947

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