PROCESSO CIVILE contro ABBANOA S.p.A. per la contestazione del conguaglio regolatore

in Comunicati stampa

PROCESSO CIVILE contro ABBANOA S.p.A. per la contestazione del conguaglio regolatore

Novembre 2017

Autore: Avv. Antonio Siffu - Alghero SS

Un' ordinanza  (clicca qui per scaricarla) del Tribunale di Sassari accoglie un ricorso ex art.700 CPC .

In tale provvedimento, nascente dall'opposizione stragiudiziale di una utente e poi dal ricorso ex art.700 cpc a fronte dell'invio di intimazione di pagamento per oltre 3000,00 euro ed avviso di slaccio,   il Tribunale di Sassari ribadisce i seguenti  principi:

1- il gestore del servizio idrico aveva il dovere , come da Carta dei Servizi, di riscontrare entro 30 giorni il reclamo stragiudiziale proposto dal ricorrente, e già sulla scorta di tale inadempienza viene meno, nel caso di specie, la buona fede contrattuale;

2- buona parte del credito è prescritto, dato che una lettura del contatore risale al 2007 e l'ultima al 2016 (9 anni);

3- le fatture emesse dopo quasi dieci anni da Abbanoa non sono idonee a interrompere il corso della prescrizione ;

4- il gestore del servizio idrico non ha risposto in ordine alla autolettura operata dall'utente, che ha opposto la differenza anomala dei consumi effettivi rispetto a quelli presenti nella fattura di Abbanoa, e ciò comprova la piena contestazione dell'asserito credito, e la conseguente arbitrarietà e contrarietà a buona fede dello slaccio.

 

Cagliari settembre 2017

I consumatori di acqua della Sardegna si vedono esposti ormai da alcuni mesi alla richiesta da parte della società incaricata della distribuzione del bene primario su tutto il territorio della Regione alla richiesta di pagamento, anche a mezzo ingiunzione fiscale immediatamente esecutiva, del cosiddetto “conguaglio regolatore” e cioè una sorta di compensazione per costi ulteriori, asseritamente sostenuti da Abbanoa, nella somministrazione di acqua per gli anni 2005/2011.

Al contrario il conguaglio regolatore appare illegittimo sotto diversi profili e precipuamente perché va a richiedere crediti ormai prescritti in quanto risalenti a consumi idrici degli anni 2005/2011, nonché consumi già regolarmente pagati dagli utenti che si vedono aumentare il costo del servizio ex post.

E’ evidente la scorrettezza commerciale di Abbanoa che calcola il conguaglio regolatore per i cinque anni predetti sulla base dei consumi idrici effettuati dall’utente nel 2012 così individuando arbitrariamente e unilateralmente un costo aggiuntivo non previsto nel contratto di somministrazione.

I procedimenti civili

La contestazione della debenza dei conguagli regolatori inizia a investire Giudici di Pace e Tribunali dell’Isola che si stanno esprimendo per l’illegittimità della richiesta di Abbanoa S.p.A. accertando in particolare la prescrizione del credito vantato dalla società di Gestione.

ADUSBEF si batterà per i suoi associati: aderisci

Coloro che hanno ricevuto la richiesta di conguaglio regolatore sia a mezzo raccomandata che a mezzo ingiunzione fiscale o decreto ingiuntivo si mettano in contatto con questa Associazione per contestare o impugnare la domanda di Abbanoa S.p.A. di conguaglio regolatore.

Adusbef segue dal principio la vicenda e mette a disposizione i suoi legali per la difesa di tutti i consumatori danneggiati: per maggiori informazioni inviaci una mail ad [email protected] con oggetto "ABBANOA".

 

11/01/2017

Documento n.10592

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