MUTUI INDICIZZATI EURIBOR: DOPO PRONUNCE ITALIANE SU MANIPOLAZIONE, RIMBORSABILI INTERESSI su MUTUI e CONTRATTI TRA 2005 E 2009. ECCO COME

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

MUTUI INDICIZZATI EURIBOR: DOPO PRONUNCE ITALIANE SU MANIPOLAZIONE, RIMBORSABILI INTERESSI su MUTUI e CONTRATTI TRA 2005 E 2009. ECCO COME 

 

               Tre recenti provvedimenti del Tribunale di Pescara (13 febbraio 2018, ottenuto da legali ADUSBEF), Padova e di Nocera Inferiore (che si allegano) hanno risollevato uno dei problemi più evidenti e scottanti determinati dalle malefatte del sistema bancario: la manipolazione dei tassi Euribor.

               Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 febbraio 2018, del Dott. Federico RIA (allegata in calce), ha rimesso una causa sul ruolo disponendo: “la nuova convocazione ctu affinché si verifichi l’eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso”.

               Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 06 giugno 2017, del Dott. Luca MARANI (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/bancario/17529), disponeva CTU formulando i quesiti in modo che il perito: “... Verificherà, inoltre, se la banca abbia determinato l'ammontare delle rate del mutuo, applicando correttamente lo spread sull'euribor contrattualmente pattuito, effettuando i necessari ricalcoli laddove la doglianza attorea sia fondata. ... il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a) [applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria]. Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l'andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea”.

               Il Tribunale di Nocera inferiore, con ordinanza del 28 luglio 2017, del Dott. Mario FUCITO (http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18451), rimetteva la causa sul ruolo disponendo: “... Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell’istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT 39914, che ha rinvenuto l’esistenza di un’intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso Euribor e quindi volta ad influenzare l’ eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. Tale questione non è verificata dal CTU, il quale sul punto co separata ordinanza sarà chiamato a rispondere a precipuo quesito relativo allo scorporo delle competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor”.

               Le citate ordinanze del Tribunale di Pescara (allegato 1), Padova e Nocera Inferiore (allegato 2) sono state pronunciate sulla scorta di quanto deciso dalla Commissione Europea; l’organo europeo, infatti, con la decisione del 2013 (caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013 - si allegano links della pronuncia europea in inglese: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39914/39914_8021_6.pdf e traduzione http://www.adusbefpuglia.it/web/media/images/attachments/1decisionedellacommissionedel04.pd), ha riconosciuto implicitamente, il diritto al rimborso degli interessi erogati a favore degli utenti truffati con la sottoscrizione di contratti di mutuo, leasing, prestiti e derivati con tasso variabile legato all'Euribor, certamente a partire dal settembre 2005 fino al maggio 2008, anche se, al punto 84 della decisione del 4 dicembre 2013 si legge: “Dato il segreto in cui è stata effettuata l’infrazione, non è possibile determinare con assoluta certezza che l’infrazione sia cessata”.

               I contratti con tasso variabile legato all'Euribor appaiono irrimediabilmente nulli per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418, 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.

  I giudici italiani devono seguire la legge slegandosi dagli interessi della “bancocrazia”, tanto a cuore all’ultimo governo, sonoramente battuto dal risultato elettorale, e devono guardare alla tutela delle case e dei beni delle famiglie italiane.

               Nei giudizi in corso, dimenticando la macelleria sociale dettata dall’Europa per la tutela dei bilanci delle banche caricati da presunti “crediti incagliati” gravemente viziati e contra legem, devono effettuarsi delle CTU che possano quantificare l’esatto dare-avere restituendo gli interessi illegittimi e riformulando un piano di ammortamento al netto dell’indebito.

               Le case degli italiani non devono toccarsi!

               La prescrizione della restituzione dell’indebito scatta dalla scadenza del contratto e non dalla stipula: in ogni caso, ADUSBEF ha realizzato per i propri iscritti un modulo idoneo a bloccare la prescrizione, rifacendo decorrere dalla data di ricezione della raccomandata il termine di prescrizione decennale (scarica allegato dal link http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9743).

               La pubblicazione dei provvedimenti ribadisce e conferma, dunque, il diritto alla ripetizione degli interessi alle famiglie italiane che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell'Euribor, avevano contratto mutui a tasso variabile per circa 230 miliardi di euro, i cui interessi legati al tasso Euribor erano superiori a 30 miliardi di euro. I traders stranieri ed italiani che hanno deciso il tasso Euribor con la evidente e riconosciuta manipolazione sanzionata dall'UE, hanno provocato un danno ai sottoscrittori di mutui e derivati ancorati al tasso Euribor, che Adusbef aveva stimato in oltre 3 miliardi di euro a carico di 2,5 milioni di famiglie italiane danneggiate da tale conclamata illegalità, con una media di 1.200 euro di danni pro-capite, i cui contratti di mutuo legati all'Euribor, nel 2008 superò il tasso del 5,3%.

   Adusbef, ancora una volta e da oltre 30 anni in prima linea, per tutelare gli utenti saccheggiati dalle banche, pubblica il fac simile sul proprio sito (http://www.adusbef.it/Consultazione.asp?id=9743), dopo che anche i Tribunali italiani hanno dovuto prendere atto della condanna della Commissione Europea, che a conclusione delle indagini svolte, aveva sanzionato  4 tra le più note banche europee, con l'accusa di aver manipolato il tasso di interesse che incideva poi sui mutui di milioni di cittadini europei, l'Euribor appunto, nel periodo che va dal 2005 in poi.

Roma,11 aprile 2018

 

                                                                                                                       Avv. Antonio Tanza (Presidente Adusbef)

 

 N. R.G. 2016/527

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 527/2016

Il Giudice dott. Federico Ria,

ritenuto necessario, rimessa la causa sul ruolo

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 08/02/2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Dispone la nuova convocazione ctu affinché si verifichi l’eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso; fissa per tale incombente l’udienza del 5.4.2018 ore 10,30. Si comunichi alle parti e si avvisi il ctu.

13.2.2018

IL GIUDICE

Federico Ria

11/04/2018

Documento n.10667

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