MPS-BNP PARIBAS: CONSOB CHIEDA DI SMENTIRE O CONFERMARE INDISCREZIONE, SE NON VUOLE INCORRERE VIOLAZIONE ART.185 TESTO UNICO DELLA FINANZA.

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 MPS-BNP PARIBAS: CONSOB CHIEDA DI SMENTIRE O CONFERMARE INDISCREZIONE, SE NON VUOLE INCORRERE VIOLAZIONE ART.185 TESTO UNICO DELLA FINANZA.

    La Consob, invece di prorogare di volta in volta il divieto (che dovrebbe essere permanente per le banche) di assumere o di incrementare posizioni short sui titoli Mps e anche di Banca Carige, due delle banche italiane che sono state bocciate agli stress test della Bce, un divieto che vale anche sugli strumenti finanziari derivati che hanno come sottostante le azioni di Mps o di Banca Carige, scade il prossimo 27 gennaio, avrebbe l’obbligo di pretendere lumi sull’indiscrezione riportata oggi su BNP-MPS.

   Se il Montepaschi di Siena non rilascia commenti sulle voci di un'offerta targata Bnp Paribas, a seguito dei fallimentari risultati degli stress-test della Bce, di una banca gestita in maniera poco brillante da Alessandro Profumo, che  aveva aperto all'ipotesi di un'eventuale aggregazione, Consob ha il dovere di chiedere quale sia l’esatta posizione ai vertici delle due banche, che devono esprimere tempestivamente e pubblicamente per evitare speculazioni,dannose sempre per i piccoli risparmiatori.

   Non basta sospendere il titolo di Mps dalle contrattazioni, con gli operatori che citano le valutazioni espresse da Neil Unmach circa una possibile offerta di Bnp Paribas sull'istituto senese, che avrebbe rivelato la notizia di una futura aggregazione che porterebbe vantaggi si per Mps che per la sua controllata Bnp con sinergie calcolate nell'ordine dei 3,4 miliardi di euro, ed il vantaggio di trasformare Bnl dal sesto al terzo gruppo bancario del paese, dietro a Unicredit e Intesa Sanpaolo.

    Poiché non c’è traccia in rete e sulle Agenzie di alcuna richiesta della Consob, che deve chiedere e pretendere risposte, Adusbef, che non ha alcun pregiudizio su tale eventuale operazione di aggregazione, rammenta che la manipolazione del mercato evidenziato dall’art.185 del TUF (Testo Unico Finanza) Dlg 58/98, commina una pena da 2 a 12 anni per reati manipolativi, quindi è bene fugare ogni nebbia su tali indiscrezioni che possono essere smentite o confermate, per evitare la complicità in tali reati.

 

                                                                                                                                                     Elio Lannutti (Adusbef)

 

Roma,11.11.2014

11/11/2014

Documento n.7032

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