DECRETO FISCALE: CONDONI, FAVORI E MARCHETTE PER AMICI E COMPARI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I CONTRIBUENTI ONESTI NON ISCRITTI A RUOLO

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COMUNICATO STAMPA

 

DECRETO FISCALE: CONDONI, FAVORI E MARCHETTE PER AMICI E COMPARI,  DISPARITA’ DI TRATTAMENTO PER I CONTRIBUENTI NON ISCRITTI A RUOLO

 

    Nel provvedimento di rottamazione delle cartelle esattoriale evidente la  disparità  di trattamento tra chi non ha  ricevuto l’iscrizione a ruolo e  relativa cartella per non  aver  pagato il suo debito con l’Agenzia delle Entrate, in quanto gli è consentito per legge di  beneficiare della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, e chi invece, ha  aderito   alle  richieste dell’Agenzia delle Entrate formulate tramite  avviso bonario, per cui  non è stato iscritto a ruolo il suo debito quindi, è obbligato a saldarlo per intero.

   Poiché la rottamazione delle cartelle esattoriali è sostanzialmente un condono, in quanto per quelle future resta, comunque, in vigore, l’applicazione degli oneri aggiuntivi i quali,  ad esempio per le multe stradali, sono riferibili  al tasso vessatorio del 20 % annuo, imposto dall’art. 27 della L. 689/1981  a titolo di interessi per ritardato pagamento,  a meno che  la Corte Costituzionale, adita  dal giudice di pace di Grosseto Adriano Simonetti, non ne dichiari l’incostituzionalità, nell’udienza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2018, Giudice relatore Barbera (non si è costituita l’Avvocatura dello Stato),almeno per quanto riguarda l’assenza di un termine perentorio per le Amministrazioni – beneficiarie di tale interesse  -  per l’iscrivere a ruolo i loro crediti (a differenza del tributario).

    Tra l’altro, in sede di conversione in legge del decreto fiscale, potrebbe essere estesa la rottamazione anche   ad  altre sanzioni di evidente rilievo sociale, come quelle in materia di assegni a vuoto, la cui legge capestro 386/1990, di ispirazione Bankitalia, offre notevoli spunti di incostituzionalità, in quanto affida alla stessa persona del  “Prefetto”, sia la contestazione dell’illecito che la determinazione della sanzione, in aperta violazione delle norme, in particolare del CEDU (Corte Europea dei diritti dell’Uomo).

   Adusbef e Federconsumatori denunciano inoltre nel decreto fiscale,  l’ennesimo favore ai componenti e dirigenti delle autorità, le cui porte girevoli tra controllanti e controllati, ha prodotto la devastazione dei diritti con enorme danno a risparmiatori, consumatori, utenti dei servizi bancari e finanziari, come l’emendamento di Area popolare, che prevede venga dimezzato- da due anni ad uno, invece di essere raddoppiato, il periodo entro il quale agli ex dirigenti e componenti degli organi di vertice di Consob e Autorità per l’energia elettrica ed il gas, è vietato di accettare incarichi e rapporti di collaborazione o consulenza in società soggette alla loro regolamentazione.

    Qualora dovesse essere recepita tale norma, che riforma l’art. 29 bis della legge su “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, con  “i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi” e “i contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli”, si otterrebbe l’effetto devastante di maggiore contiguità tra vigilanti e vigilati.

   Invece di offrire un dorato paracadute agli ex commissari, che  dopo un anno e un giorno di stop potranno invece andare a lavorare per le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari venduti ai risparmiatori su cui ora vigilano, analogamente ai dirigenti e vertici dell’Aeegsi  (Autorità Energia,Gas e Servizi Idrici), che già non brillano per la tutela dei diritti degli utenti nel far west dei contratti a distanza attivati a migliaia di famiglie nei settori elettrici e del gas, una giungla di illegalità e comportamenti fraudolenti specie degli anziani, occorre raddoppiare da 2 a 4 anni dalla fine dell’incarico, i  rapporti di collaborazione, consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, a tutela dei taglieggiati e vessati consumatori.

 

                                                         Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

Roma,11.11.2016 

11/11/2016

Documento n.10424

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