CREDITO SPORTIVO: COMMISSARIATO DA BANKITALIA DAL 2011,IN APERTA VIOLAZIONE DEL TUB, CHE PREVEDE MASSIMO 18 MESI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

CREDITO SPORTIVO: COMMISSARIATO DA BANKITALIA DAL 2011,IN APERTA VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO BANCARIO, CHE PREVEDE MASSIMO 18 MESI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. INTANTO IL TAR DEL LAZIO,HA CONDANNATO L'EX MINISTRO DELL'ECONOMIA DOMENICO SINISCALCO, A PAGARE DANNI ERARIALI PER 10 MILIONI DI EURO,PER AVER FAVORITO LA BANCA ICS.

 

 La Banca d'Italia, che adotta la politica dei commissariamenti di banche spesso con i conti in ordine (ad es. Bene Banca Vacienna), come strumento di politica creditizia per favorire banche 'amiche' facenti parte del cerchio magico del governatore e del direttorio (ad es. Banca Popolare di Vicenza), sorvolando su banche con gravissimi problemi finanziari (ad.es. Carige, Mps,ecc.), continua a praticare illegalità e lampanti violazioni di norme pubblicate beffardamente perfino sul suo sito.

 

Recita l'art.70 (TITOLO IV) Testo Unico Bancario. Disciplina delle crisi.

Capo I. Banche. Sezione I. Amministrazione straordinaria:

 

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche....

 

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

 

L'Istituto di Credito Sportivo (ICS), il cui capitale è pari a

835.528.692,00 euro, suddiviso in quote del valore unitario di un Euro, ripartito fra i partecipanti:  Ministero dell'Economia e delle Finanze 80,438%; CONI Servizi S.p.A. 6,702%; Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2,214%; Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.1,724%; Dexia Crediop S.p.A. 3,110%; Assicurazioni Generali S.p.A. 1,336%; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

1,480%; Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,264%; Unicredit S.p.A. 1,264%;Banco di Sardegna S.p.A. 0,468%; è in amministrazione straordinaria ex art. 70, comma 6, del TUB, secondo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011. I Commissari straordinari sono stati Marcello Clarich e Paolo D'Alessio fino all'agosto 2014, quando il primo ha rassegnato le dimissioni per assumere la presidenza della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.  Nel 2013 la procura della Corte dei Conti ha aperto un'indagine sull'istituto, dove è coinvolto anche l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze Domenico Siniscalco per le modifiche statutarie del 2004.

Come mai, nel silenzio più assordante, viene consentita alla Banca d'Italia di perseguire la più aperta violazione di legge nei commissariamenti delle banche, specie se controllata dal MEF ?

 

Gli articoli dal 70 al 76 del titolo quarto del Testo Unico Bancario (pubblicato perfino sul sito di Bankitalia)

 

https://www.bancaditalia.it/;internal&action=search_result.action ) recita testualmente:”L'amministrazione straordinaria viene disposta con decreto dal ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. La durata massima è di un anno, con una proroga di sei mesi in casi eccezionali”.

 

Una sentenza del Tar del Lazio nel giudizio di responsabilità n. 73499 ad istanza della Procura Regionale per la Sezione Lazio, in persona del V.P.G.

Ugo Montella,  (allegata) ha condannato l'ex ministro dell'Economia Domenico Siniscalco già direttore generale del Tesoro, assoldato come ex ministri e direttori generali dalle banche di affari di riferimento del Mef, a pagare allo Stato 10 milioni di euro di danno erariale,  per aver favorito smaccatamente le banche azioniste dell'Istituto di Credito Sportivo nella revisione statutaria.

 

     Come fa Bankitalia a pretendere dalle banche rispetto delle regole sancite dal Testo Unico Bancario nella prudente gestione del credito e del risparmio, quando è la prima a dare cattivi esempi violando platealmente disposizioni di legge, nel silenzio tombale di mass media, governo, parlamento e giornalisti economici embedded ?

   Adusbef, pur consapevole delle protezioni di cui gode Bankitalia (che cominciano a vacillare), continuerà a denunciarne le gravissime violazioni quotidiane che danneggiano i risparmiatori, per non essere complice di un regime, un sistema gelatinoso che seleziona attentamente le notizie da dare in pasto alla pubblica opinione, censurando ed occultando tutte quelle sgradite che possono arrecare disturbo ai dittatorelli di turno, in primis i cacicchi  Bankitalia Governatore in testa, corresponsabili assieme ai politici,  di aver portato l’Italia, divorata da corruzione ed illegalità, alla più totale rovina economica dopo aver cancellato ogni etica e morale per facili arricchimenti.

 

 

Elio Lannutti (Adusbef)

Roma, 31 agosto 2015

 

 

 

TITOLO IV. Disciplina delle crisi. Capo I. Banche. Sezione I.

Amministrazione straordinaria

 

Art. 70 - (Provvedimento)

 

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

 

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

 

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

 

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

 

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto 'articolo 72, comma 6.

 

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,non prima dell'insediamento ai sensi 'articolo 73 .

 

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

 

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

 

31/08/2015

Documento n.10162

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK