Commissione europea ha avviato una doppia procedura di infrazione contro l'Italia sui rimborsi ai passeggeri dei viaggi cancellati durante la pandemia

in Comunicati stampa

Come noto, nonostante ripetuti solleciti a più livelli, la legislazione italiana in tema di rimborsi è rimasta invariata, non essendo intervenuta alcuna auspicata modifica all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020).

Pertanto, compagnie aeree, agenzie viaggi, operatori turistici e vettori dei trasporti possono emettere unilateralmente voucher in luogo del rimborso in denaro.

In data odierna la Commissione europea ha avviato una doppia procedura di infrazione contro l'Italia sui rimborsi ai passeggeri dei viaggi cancellati durante la pandemia: contrasta con il diritto comunitario la legislazione emanata che consente alle compagnie di offrire voucher come unica forma di rimborso.

Ai sensi dei regolamenti sui diritti dei passeggeri dell'Ue, infatti, questi hanno il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso.

Inoltre, l’Italia è soggetta ad una ulteriore procedura di infrazione per le norme nazionali specifiche sui viaggi "all inclusive" che consentono agli organizzatori di emettere voucher invece del rimborso in denaro per viaggi annullati, o di posticipare il rimborso ben oltre il periodo di 14 giorni, come stabilito nella direttiva sui viaggi tutto compreso.

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle copiose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte delle associazioni dei consumatori e dei consumatori stessi, è intervenuta per segnalare al Parlamento e al Governo la disciplina d’emergenza di cui all’art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia (legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modifiche dalla legge n.27/2020).

La recente normativa consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher - in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore.

Nella segnalazione al Parlamento e al Governo l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. 

La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. 

La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. 

Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.

Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero perlomeno presentare alcune caratteristiche, 

tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti

Adusbef, stante il perdurare dello stallo sulla possibile modifica dell’art 88-bis del Cura Italia, ha deciso di attivarsi a difesa dei propri iscritti presentando singoli / collettivireclami all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato segnalando le pratiche scorrette alle quali vengono assoggettati.

Per la redazione del reclamo collettivo non è previsto e non sarà richiesto alcun costo ai nostri associati ordinari regolarmente iscritti ad Adusbef nell'annualità 2020: che sarà presentato non appena raggiunto un quorum congruo. 

Viceversa, per coloro i quali non fossero iscritti, possono effettuare l’iscrizione accendo al sito www.adsubef.it al seguente questo link: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

 

Una volta effettuata l’iscrizione, qualora intendiate procede con reclamo al’AGCM, Vi chiediamo cortesemente di inviarci, in una sola mail ed UNICAMENTE all'indirizzo [email protected]:

-        Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto;

-        copia del versamento effettuato; 

-        copia fronte/retro del documento d’identità valido e del codice fiscale/tessera sanitaria;

-        resoconto dettagliato della vicenda occorsa;

-        prova dell’avvenuta prenotazione;

-        ogni eventuale missiva intercorsa con il vettore/agenzia viaggi.

 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia informazione aggiuntiva, 

si saluta cordialmente

Ufficio legale Adusbef

 

02/07/2020

Documento n.14917

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