Cassazione. Mutui in contenzioso. Illecito l?anatocismo. Come proteggersi. (Avv. Antonio Tanza)

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA LA SENTENZA DI CASSAZIONE SULL?ILLECITA APPLICAZIONE DELL?ANATOCISMO SUI MUTUI,OLTRE A BLOCCARE LE ESECUZIONI IMMOBILIARI IN CORSO,APRE LA STRADA A MIGLIAIA DI RIMBORSI ! ADUSBEF PUBBLICA LE ISTRUZIONI PER L?USO A TUTELA DEGLI UTENTI ED IL MODELLO DI OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI DELLE BANCHE. Il testo della lettera di intimazione di ricalcolo degli interessi e del ricorso in opposizione su "argomenti correlati" in calce al comunicato Secondo dati ufficiali (Ultimo Bollettino Statistico della Banca d?Italia),la consistenza totale per l?acquisto di immobili ad opera delle famiglie consumatrici è pari a 96,3 miliardi di euro i quali, sommati ad 1,8 miliardi di euro per i mutui agevolati,rappresentano un totale complessivo di circa 190.000 miliardi di vecchie lire inerenti i prestiti per l?acquisto della casa di abitazione. Secondo recenti stime su dati Istat e segnalazioni degli uffici notarili,nel 2002 le compravendite immobiliari sarebbero state 830.000 mentre le ipoteche immobiliari,ossia le richieste di mutui per l?acquisto della casa, sarebbero state circa 400.000 con una consistenza di mutui pari a circa 3,5 milioni. Almeno il 10 per cento di cittadini che contraggono un mutuo,per sopravvenute difficoltà economiche o per altre cause non riescono ad onorare gli impegni con la propria banca ritardando il pagamento di una o più rate,sulle quali gli Istituti di credito calcolavano,fino a pochi giorni fa,interessi di mora giudicati illegittimi da una recente sentenza di Cassazione che ha finalmente stabilito che anche nei contratti di mutuo vi è l?applicazione della capitalizzazione composta: il vero problema è che vi è anatocismo non solo negli interessi di mora, ma anche in quelli corrispettivi. Cassazione Civile con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003 ha applicato la norma imperativa prevista dall?art. 1283 c.c. anche ai contratti di mutuo (non vi era alcun motivo per non applicarla). Il principio dell?art. 1283 c.c., applicato al mutuo, è chiaro: gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L?anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l?emanazione del codice civile ed infatti negli ?Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961?, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell?Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi ?non si trasformano in capitale da restituire a chi l?ha concesso?. Tale evoluzione giurisprudenziale (che peraltro prende le mosse dalla precedente sentenza n. 5286/2000 della Corte di Cassazione (in www.studiotanza.it), con cui in tema di interessi moratori per scoperto di conto corrente, ma con argomenti di carattere generale, è stato asserito che la pattuizione degli interessi a tasso divenuto usurario a seguito della legge 108/96 è nulla, anche se compiuta prima dell?entrata in vigore della detta legge) consente all?interessato, previa verifica delle condizioni di pagamento di un tasso superiore a quello di usura, anche per un periodo di un semplice trimestre, di chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso, o di opporsi ai decreti ingiuntivi od alle esecuzioni fondate su titoli aventi ad oggetto richieste di somme costituite anche dagli interessi anatocistici. Poiché almeno 350.000 cittadini,dopo la sentenza di Cassazione che consolida precedenti sentenze in tema di anatocismo,hanno pagato interessi moratori sui mutui non dovuti, l?avv. Antonio Tanza vice presidente Adusbef ha redatto modelli di autotutela e di opposizione ad eventuali decreti ingiuntivi emessi dalle banche,pubblicati sui siti www.adusbef.it e www.studiotanza.it., che bloccano le esecuzioni immobiliari. Il Presidente Elio Lannutti Roma,28.2.2003 ______________________ Ma quando si accorgeranno i giudici ed i dotti che vi è anatocismo anche nel tasso corrispettivo dei contratti di mutuo? Quando la Magistratura rileverà che il c.d. ammortamento alla francese utilizzato attualmente dalla massima parte delle banche italiane contiene una formula di matematica attuariale contenente l?interesse composto e non quello semplice previsto dal nostro codice civile all?art. 821, comma 3 ? Se da un lato il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale, dall?altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, è obbligato a tenere conto dell?incidenza che la modalità prescelta per l?imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall?art. 1194 c.c. rispetto all?imputazione del rimborso del credito, non può mutarsi nel diritto ad usare artifizi per incrementare surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell?art. 1284 c.c. e, con ciò, gli interessi, ovvero la remunerazione del capitale prestato. Se nel mutuo si conviene un tasso nominale di interesse non si può assolutamente maggiorare detto tasso occultando tale incremento nel piano di ammortamento: anche il calcolo dell?interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito con le regole matematiche dell?interesse semplice. Per approfondimenti consultare i siti www.studiotanza.it e www.adusbef.it. La banca al contrario utilizzando la capitalizzazione composta da un lato viola la norma di cui all?art. 1283 c.c., dall?altro viola anche la norma dell?art. 1284 c.c. che prevede l?applicazione di un solo tasso ultralegale semplice e, quindi, nell?ipotesi di incertezza (tra un tasso nominale contrattuale e tasso effettivo di ammortamento) dovrà applicarsi il tasso legale semplice e non quello ultralegale (nominale o effettivo) indeterminato ed incerto. Lecce ? Roma, 26 febbraio 2003 Il Vicepresidente Avv. A. Tanza

28/02/2003

Documento n.2948

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK