BANCHE USURARIE: ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI , CHIEDONO URGENTI DIMISSIONI COMMISSARIO ANTIUSURA ELISABETTA BELGIORNO

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COMUNICATO STAMPA

BANCHE USURARIE:  ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI , CHIEDONO  URGENTI  DIMISSIONI  COMMISSARIO ANTIUSURA  ELISABETTA BELGIORNO,PER GRAVISSIME DICHIARAZIONI RILASCIATE SU INDAGINE DI TRANI.

   Adusbef e Federconsumatori chiedono le immediate dimissioni del commissario Antiracket ed Antiusura prefetto Elisabetta Belgiorno, per le gravissime ed improvvide dichiarazioni (una bolla mediatica priva di dolo) rilasciate in merito all’inchiesta della  Procura di Trani, che dopo anni di indagini affidate al nucleo speciale della Guardia di Finanza, ha indagato 62 persone per il reato di usura bancaria tra i vertici di Bnl, Unicredit, Mps e di Banca popolare di Bari (Bpb), e per concorso i vertici di Bankitalia, come l’ex direttore generale  ed ex Ministro del Governo Letta, Fabrizio Saccomanni ed Anna Maria Tarantola, ex capo della Vigilanza.

  A questa cupola viene contestato il reato di usura (bancaria) continuata ed aggravata perpetrata ai danni di alcuni clienti-imprenditori del barese delle banche sottoposte ad accertamenti in relazione a finanziamenti concessi prevalentemente sotto forma di anticipazioni su conto corrente. Secondo il pm inquirente, Michele Ruggiero, il reato di usura è stato compiuto dagli organismi di governance e di controllo delle banche con il concorso morale degli ex vertici di Bankitalia e di un attuale dirigente del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e Finanze. Questi ultimi - secondo l’accusa - contravvenendo alle disposizioni della legge sull’usura, prescrivevano alle banche di calcolare (attraverso una particolare formula algoritmica) gli oneri dei finanziamenti concessi in rapporto al credito «accordato», anziché (come richiesto dalla legge) a quello effettivamente «erogato/utilizzato» dal cliente, così precostituendo le condizioni per una elaborazione (e successiva segnalazione a Bankitalia) da parte della banche di tassi effettivi globali (cosiddetti Teg) falsati poiché più bassi di quelli effettivamente praticati. Di conseguenza - secondo le indagini della Guardia di Finanza - gli interessi/remunerazioni applicati dalla banche alla clientela per determinate categorie di finanziamenti (in forma di anticipazioni su c/c) risultavano sempre entro i limiti dei «tassi soglia», pur essendo in concreto ad essi superiori e, come tali, usurari.

  Dopo le denunce contro Bankitalia per concorso nel reato di usura, per la circolare 30.9.1996 che escludeva le commissioni bancarie dal tasso soglia, la Corte di Cassazione con  plurime sentenze (n.12028 seconda sezione penale;  sentenza n.870 del 18.1.2006 prima Sezione Civile;  n. 46669/2011) aveva sancito che anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario,tutti gli oneri che l'utente sopporta sull'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive Bankitalia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

    “Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia, neppure quale mezzo di interpretazione, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.

      La Corte di Cassazione  interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative di Bankitalia, il  codice penale, ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e  tra di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto.

   Poiché il commissario Antiusura, pur non conoscendo nulla dell’indagine penale di Trani, aveva fornito dichiarazioni denigratorie contro i magistrati ed il lavoro del nucleo speciale della Gdf, deve dimettersi con urgenza o essere destituita con effetto immediato, non esprimendo serenità e indipendenza di giudizio nel suo ruolo della lotta all’usura bancaria.

 

                                                             Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)    

Roma, 13.6.2014                                                    

13/06/2014

Documento n.9743

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