BANCA MARCHE: BANKITALIA PROROGA DI 12 MESI LA GREPPIA DEI COMMISSARI, VIOLANDO IL TESTO UNICO BANCARIO.

in Comunicati stampa

COMUNICATO STAMPA

 

BANCA MARCHE: BANKITALIA PROROGA DI 12 MESI LA GREPPIA DEI COMMISSARI, VIOLANDO IL TESTO UNICO BANCARIO.

 

    Il commissariamento di Banca delle Marche iniziato il 15 ottobre 2013, i cui amministratori (37 indagati a vario titolo dalla Procura di Ancona, tra gli ex vertici della banca ed imprenditori del mattone che avrebbero prodotto un buco di 900 milioni di euro), sono accusati  di associazione per delinquere, appropriazione indebita e vari reati societari,  è stato prorogato di un altro anno dal Ministero dell’Economia (che funge da passacarte) su richiesta di Banca d’Italia, in aperta violazione di precise norme di legge.

   Gli articoli dal 70 al 76 del titolo quarto del Testo Unico Bancario (pubblicato perfino sul sito di Bankitalia)

https://www.bancaditalia.it/;internal&action=search_result.action) recita testualmente:”L'amministrazione straordinaria viene disposta con decreto dal ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. La durata massima è di un anno, con una proroga di sei mesi in casi eccezionali”.

   Nel caso di Banca Marche, virtuosa banca del distretto calzaturiero oggetto di ispezioni annuali dell’ufficio di Vigilanza che aveva sempre approvato in precedenza la gestione spericolata di Massimo Bianconi, che raccoglieva sul territorio marchigiano finanziando fuori Regione anche soggetti appartenenti alla cricca del G8, come  i costruttori del gruppo Anemone e l’ex provveditore Angelo Balducci, i cui vertici sono accusati di gravissimi reati, Bankitalia ha prorogato la greppia  di 1 anno ai soliti uomini di fiducia come Bruno Inzitari  ed all’ex ispettore Federico Terrinoni.

   Nell’elenco degli istituti di credito finiti in amministrazione straordinaria, eccetto Carife,la Cassa di Ferrara con 107 sportelli bancari e Banca Marche con 311, ci sono solo piccole o piccolissime banche: la teramana Tercas e la Popolare di Spoleto (le cui procedure di commissariamento si è appena chiusa)  arrivano rispettivamente a 99 e 98 agenzie; 65 succursali Carichieti; 24 sportelli la Bcc del Veneziano, 12 la calabrese Bcc dei Due mari, 7 la Bcc Euganea, 11 la Bcc di Alberobello, 22 la Bcc Romagna, 10 la Bcc Irpinia, 15 la Cassa di Risparmio di Loreto (una Spa), 2 la Popolare dell’Etna, 9 la Bcc Padovana e 48 la Caripe. Moltissime, in questa lista diffusa dalla Banca d’Italia, le Banche di credito cooperativo.

   Come fa Bankitalia a pretendere dalle banche rispetto delle regole sancite dal Testo Unico Bancario nella prudente gestione del credito e del risparmio, quando è la prima a dare cattivi esempi violando platealmente disposizioni di legge, nel silenzio tombale di mass media e giornalisti economici embedded ?

   Adusbef, pur consapevole delle protezioni di cui gode Bankitalia, continuerà a denunciarne le gravissime violazioni quotidiane che danneggiano i risparmiatori, per non essere complice di un regime che seleziona attentamente le notizie da dare in pasto alla pubblica opinione, censurando ed occultando tutte quelle sgradite che possono arrecare disturbo ai dittatorelli di turno, in primis i cacicchi  Bankitalia, corresponsabili assieme ai politici di aver portato l’Italia, divorata da corruzione ed illegalità, alla più totale rovina economica dopo aver cancellato ogni etica e morale per facili arricchimenti.

                                                                                                                                                    Elio Lannutti (Adusbef)

Roma, 6.11.2014

 

TITOLO IV. Disciplina delle crisi. Capo I. Banche. Sezione I. Amministrazione straordinaria

Art. 70 - (Provvedimento)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto 'articolo 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,non prima dell'insediamento ai sensi 'articolo 73(*) .

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

11/06/2014

Documento n.9877

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