Unit linked: continua il saccheggio. Da Il Sole:il credito d’imposta? È sottratto agli assicurati

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Sabato 18 Marzo 2006 Il credito d’imposta? È sottratto agli assicurati da Plus del 18/03/2006 I numerosi assicurati che negli scorsi anni hanno sottoscritto polizze unit linked, non sono stati penalizzati solo dai rendimenti deludenti. A infierire c’è stato anche il Fisco. La vicenda ha del paradossale. Il problema riguarda in particolare le polizze legate a fondi comuni di diritto italiano. Per evitare la doppia tassazione subìta - di anno in anno sui fondi comuni italiani (tassati sul risultato maturato) e alla scadenza della polizza sulla differenza tra capitale incassato e i premi investiti - il Fisco ha previsto la possibilità di recuperare un credito d’imposta (pari al 15%). Ma tale recupero non va a vantaggio degli assicurati, vittime della doppia tassazione, ma solo delle compagnie. Da quanto risulta a «Plus24», infatti, le società assicurative nella stragarande maggioranza dei casi non restituiscono tale rimborso agli utenti come sarebbe logico fare. Sono rarissimi i gruppi che lo rendono ai clienti, ma qualche mosca bianca c’è, è il caso della Zurigo. «Le compagnie sono autorizzate a iscrivere a bilancio un credito d’imposta del 15% sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi in base all’articolo 9 comma 3 della legge 77/1983, così come modificato dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 221/2000 - spiega Luigi Di Falco, responsabile Vita, previdenza e risparmio dell’Ania -. Non abbiamo elementi relativi alle modalità di riconoscimento di tale credito da parte delle compagnie agli assicurati». Il problema è stato affrontato anche dall’Isvap. Dapprima in maniera soft, con la circolare 474/2002, in cui l’organismo di vigilanza disponeva alle compagnie di indicare nella nota informativa se resituivano il credito d’imposta. In caso contrario invece non vi era alcun obbligo di indicare l’esistenza della doppia tassazione. La più recente circolare sulla trasparenza 551/2005 ha cambiato le cose: ora le compagnie, devono indicare - in base all’allegato 8 punto 9 - i casi in cui, attraverso l’acquisto di strumenti finanziari da parte del fondo interno l’impresa matura un credito d’imposta, e illustrare le modalità operative di attribuzione agli assicurati: tempi, misura, e così via. Qualora la compagnia decida di non riconoscere agli assicurati il credito di imposta deve inoltre riportare la seguente frase: l’impresa trattiene tale credito di imposta che pertanto non va a beneficio degli assicurati. Dovrà specificare anche che tale mancato riconoscimento di può tradurrre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto (ossia dei consumatori), spiegandone le motivazioni. Federica Pezzatti

23/03/2006

Documento n.5842

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