RC Auto. Decreto salvacompagnie: brevi profili di illegittimità costituzionale

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Brevi Profili di illegittimità Costituzionale del D.L. 8 febbraio 2003 n. 18 (Avv. Antonio Tanza, Avv. Massimo Melpignano) Il DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n.18, pubblicato in G.U.n.33 del 10.2.2003,intitolato "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita?" ha lo scopo di mettere una pietra tombale sui diritti dei cittadini,rendere più gravose le controversie di modeste entità,impedire un equo accesso alla giustizia ai consumatori. Come è noto tale provvedimento di immediata entrata in vigore, interviene sull?art. 113 co. 2 c.p.c., escludendo la decisione secondo equità del Giudice di Pace per le controversie relativa ai c.d. contratti di massa (quelli cioè che, a mente dell?art. 1342 C.C., sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalità dei contraenti). Il provvedimento si inserisce nella controversa vicenda dei rimborsi richiesti alle compagnie di assicurazione sanzionate dalla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per aver costituito un accordo di cartello teso ad uniformare il prezzi delle polizze R.C. auto, e segue temporalmente la celebrata sentenza della Corte di Cassazione n. 17475/02 che, tra le altre cose, aveva confermato la competenza per valore del Giudice di Pace ed il diritto per il consumatore di agire giudizialmente per il risarcimento del danno conseguente ad accertata violazione della norme in materia di concorrenza e mercato. Il decreto legge, entrato in vigore già dall?11/2/2003, sottraendo la valutazione secondo equità ai giudizi relativi ai contratti di massa, di fatto rende applicabile anche a questo tipo di contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al Tribunale.Gli effetti pratici sono facilmente intuibili: dilatazione dei tempi della giustizia, lievitazione dei costi, antieconomicità del contenzioso per controversie di infimo valore. In attesa del prevedibile dibattito parlamentare che sorgerà in sede di conversione in legge del decreto, il provvedimento governativo presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale, fin da ora rilevabili dai Giudici di Pace chiamati ad esaminare le migliaia di ricorsi presentati dagli utenti (infatti la Corte Costituzionale in più occasioni - Cost. n° 184 del 19/6/1974 e Cost. n° 327 del 20/7/1999 - ha ritenuto la propria competenza in ordine al sindacato di legittimità costituzionale dei decreti legge, anche nel periodo anteriore alla loro conversione). Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione: trattasi di principio generale che condiziona tutto l?ordinamento nella sua obiettiva struttura e vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate". Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione: il D.L. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. "contraenti forti", cioè a dire di coloro che redigono ed "impongono" alla clientela in contratti standard ex art. 1342 C.C. poiché sottrae i contratti di massa al vaglio secondo equità, a differenza degli altri contratti, cui la novella non si applica. Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ex artt. 24, 101, 102, 104 Cost.: a tale riguardo la Corte Costituzionale ha piu? volte affermato che "il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice". Come ben si vede, tale principio ben si attaglia al cospicuo contenzioso in essere in materia di rimborsi R.C. auto. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: il D.L. n. 18/2003 di fatto preclude la tutela giurisdizionale del "contraente debole" sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. E? infatti evidente che l?innovazione legislativa influisce con forza pressochè paralizzante sui giudizi in corso. Violazione dei principi di straordinaria necessità ed urgenza per l?emanazione di decreti che abbiano valore di legge ordinaria ex art. 77 Cost.: Le compagnie di assicurazione, al cui favore sembra emanato "ad hoc" il citato decreto" hanno l?obbligo normativo di contrarre in materia di R.C. auto, attenendosi alle regole del libero mercato. Il decreto legge, in antitesi con la recente produzione normativa a tutela della parte contraente debole/consumatore (si pensi, alla L.108/96, alla L. 281/98 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" che ha introdotto nel Codice Civile gli artt. 1469 bis e ss., alla legge sulla sub-fornuitura, alla L. 281/98) non tutela il contraente debole/consumatore/utente-assicurativo che, per legge, è obbligato a stipulare una polizza R.C. auto. Al contrario il D.L., di fatto introduce, a fronte di una sanzionata violazione da parte delle Compagnie delle "regole del marcato", una imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole. Ci sarà modo, nei prossimi giorni, di apportare ulteriori riflessioni al discusso (e discutibile) D.L. n. 18/03. IN SEDE EUROPEA: VIOLAZIONE ART. 6 CONVENZIONE DIRITTI DELL?UOMO Le associazioni dell?Intesa hanno infatti deciso di denunciare alla Corte Europea dei Diritti dell?uomo, il Governo italiano per la clamorosa violazione dell?art 6 della Convenzione dei diritti dell?uomo, perché sottrarre ai Giudici di Pace le controversie relative ai consumi ed alle utenze, significa rendere impossibile, oggi per gli assicurati rc auto,domani per altre questioni, il diritto dei consumatori di ottenere giustizia con strumenti processuali equanimi e rapportati al modesto valore delle controversie. Abolire, infatti, la valutazione equitativa del Giudice di Pace per le controversie relative i consumi, vuol dire costringere i consumatori ad intraprendere giudizi ordinari, con tempi lunghissimi e spese giudiziarie tali da definitivamente impedire loro di far valere i propri diritti : con la palese violazione non solo dello articolo 6 della Convenzione dei diritti dell?Uomo (?Ogni persona ha diritto ad un?equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole per determinare i suoi diritti ed i suoi doveri?.?), ma anche delle disposizioni comunitarie relative l?accesso alla giustizia dei consumatori. Nei prossimi giorni,sui siti internet dell?Intesa,saranno presenti i moduli di ricorso individuali alla Corte Europea dei Diritti dell?Uomo per i singoli consumatori, per offrire loro la possibilità di denunciare in sede europea il Governo italiano. L?Intesa ricorda che il giudizio a Strasburgo è gratuito e non necessita dell?assistenza di un legale, con l?aspettativa che i ricorsi possano essere decine di migliaia proprio per impedire il concretizzarsi di atti di inaudità gravità contro i diritti e gli interessi dei cittadini-consumatori. Mentre i giudizi dei Giudici di Pace condannano le sole compagnie di assicurazione, il Governo, in pieno contrasto di poteri, interviene per prevenire la diversità di giudizi: quasi come se tutti i giudici italiani dovessero decidere conformemente. Non vi è chi non possa vedere la solita, quanto sfacciata, ingerenza del potere legislativo (politico) sul giudiziario. Ma non basta: a farne le spese non sono solo i 18 milioni di automobilisti, ma tutti i consumatori ed utenti italiani. Nelle causa di basso valore, è stato definitivamente affossato il contraente debole, atavico perdente in una legislazione di potere come quella italiana. Certo la decretazione d?urgenza, strumento di cui si è fatto abuso negli ultimi anni (anatocismo, mutui, micropermanenti, ecc?), è provvisoria e deve essere convertita in legge nei prossimi 60 giorni. Se questo decreto verrà convertito possiamo dimenticarci di impugnare e contestare bollette e cartelle: luce, acqua, telefonia, viaggi, servizi ecc? I contraenti forti brinderanno dinanzi alla probatio diabolica a cui è sottoposto il singolo cittadino, ovvero il consumatore, quando si scontra contro i colossi. Il decreto si applica immediatamente a tutti i processi in corso (tempus regit actum), per i quali non si è avuta la sentenza. Relativamente agli utenti che risiedono nelle città campione, interessate dal provvedimento dell?Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, la prova del danno e la sua quantificazione è agevole: basta raffrontare le tabelle per avere il danno arrecato, in quell?anno, da quella singola compagnia in quella città. Un eventuale ricorso in Appello (a spese dell?appellante: cioè la compagnia) e quello in Cassazione non vedrà soccombente l?utente. Certo, l?esiguità delle somme e la complessità può scoraggiare gli utenti. In Italia, purtroppo, esistono solo le class action preventive, mentre la richiesta di risarcimento è individuale: viceversa se le associazioni potessero chiedere il danno per gli associati, le cose cambierebbero. Cambierebbero anche se ci fosse la previsione di un danno punitivo. Affrontare tre gradi di giudizio per una manciata di euro, significa negare Giustizia. Inoltre immaginiamo i Tribunali e la S.C. invasa da micro-giudizi: quante multe prenderà l?Italia dall?Europa per le lungaggini processuali? Questo decreto mira ad affossare il processo civile. Il provvedimento, sfacciatamente a favore del contraente forte, sarà oggetto di numerose remissioni alla Corte Costituzionale. Disparità di trattamento, inopportuna decretazione d?urgenza, contrasto di poteri, ecc? sono solo alcuni degli argomenti che saranno sollevati. Qualora la Corte Costituzionale dovesse addebitare ogni responsabilità al Governo, intervenuto con l?eccezionale strumento d?imperio del decreto legge, quest?ultimo, responsabile di un atto, che ha creato un danno ingiusto, sarà chiamato a rispondere ed a risarcire i danni ai cittadini. Se il danno ingiusto non verrà pagato agli utenti dalla compagnie per colpa dello Stato, allora sarà lo Stato a dover risarcire i cittadini. _____________________________________ XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro delle attività produttive (MARZANO) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità Presentato il 10 febbraio 2003 Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, tenuto conto del recente vorticoso incremento del contenzioso introdotto davanti al giudice di pace (soprattutto in relazione a contratti di assicurazione), intende rispondere ad ineludibili esigenze di difesa, per ogni tipo di controversia civile derivante da rapporti giuridici, contrattuali o anche extracontrattuali, comunque relativi a contratti cosiddetti "di massa" (vale a dire, per il richiamo dell?articolo 1342 del codice civile, "contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali"). Si tratta, in relazione a tali rapporti, di un?esigenza imprescindibile, incidendo gli stessi normalmente su settori soggetti a specifica vigilanza amministrativa per ragioni di pubblico interesse; sicché la norma giuridica deve essere rettamente applicata in ogni singolo caso, per garantire il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza, anche nel rispetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede comunitaria. Tali primarie finalità, come è evidente, possono essere concretamente pregiudicate da una indefinita miriade di decisioni giurisdizionali adottate non già secondo diritto, bensì meramente equitative. Risulta quindi necessario reintrodurre la giurisprudenza secondo diritto nelle controversie relative a tali ambiti, anche al fine di permettere la piena esplicazione della funzione nomofilattica della Cassazione rispetto a tali delicati settori di vitale interesse per l?economia nazionale. Nonostante si tratti di decisioni che, a dispetto del modesto valore individuale, in ragione della loro serialità, sono di enorme entità economica e sociale, esse risultano attualmente, per effetto della decisione secondo equità prevista dal secondo comma dell?articolo 113 del codice di procedura civile, sostanzialmente sottratte a qualsivoglia controllo in sede di impugnazione. Ciò perché, da un lato, ai sensi del terzo comma dell?articolo 339 del codice di rito le sentenze emesse per legge secondo equità dal giudice di pace non sono soggette ad appello; dall?altro lato, perché anche in sede di ricorso per cassazione (formalmente sempre ammissibile ai sensi dell?articolo 111 della Costituzione) la circostanza che la decisione sia stata adottata su basi equitative dal primo giudice esclude, nella quasi totalità delle fattispecie concretamente portate all?esame della Corte, ogni possibilità di effettuare un reale controllo di legittimità (i ricorsi, quasi sempre, vengono proprio per questo dichiarati inammissibili). La modifica proposta, assoggettando alla decisione secondo diritto tutte le sentenze del giudice di pace nelle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti seriali e di massa (bancari, assicurativi, finanziari, forniture di servizi, eccetera) anche se di valore inferiore a 1.100 euro, rende dunque effettivo il diritto di difesa mediante l?appellabilità di tali sentenze, nonché permette un reale controllo della Cassazione sull?esatta applicazione e l?uniforme interpretazione del diritto anche ad opera dei giudici di pace. Viene fissata, nello stesso tempo, la soglia di valore in un importo arrotondato ai 1.100 euro, ora che l?euro è l?unica moneta avente corso legale nello Stato. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. E? convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003 Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l?articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. Il secondo comma dell?articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all?articolo 1342 del codice civile". Articolo 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Castelli, Ministro della giustizia. Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli:Castelli

18/02/2003

Documento n.3096

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