Piedipuliti. Totocalcio:Il parere legale dell' avv. Antonio Tanza,vice presidente Adusbef

in Articoli e studi
Il parere legale dell' avv. Antonio Tanza,vice presidente Adusbef Lunedí 15.05.2006 16:39 L’utente che scommette o che formula dei pronostici sui risultati delle competizioni sportive ha il diritto che le stesse competizioni si svolgano secondo le regole della correttezza, in modo da garantire la parità di chances. Il pagamento della schedina, la correttezza della compilazione e la consegna della stessa, secondo le modalità del regolamento, costituiscono l’obbligazione dell’utente. Dall’altra parte vi sono gli enti che gestiscono le scommesse e lucrano parte delle stesse (infatti, solo parte del monte delle scommesse viene devoluta nelle vincite) e, pertanto, hanno il dovere di garantire la correttezza e la regolarità della gara. Nel momento in cui si verifica una forzatura della regolarità del gioco a causa di terze persone (calciatori ed arbirtri) ne deriva la responsabilità di chi doveva garantire la liceità della competizione e che ha omesso o trascurato la vigilanza necessaria per evitare l’evento. Detta responsabilità da “culpa in vigilando” non può che gravare sugli enti che gestiscono e lucrano sulle scommesse, in quanto il verificarsi del fatto delittuoso prova la inidoneità e/o omissione dei mezzi necessari e sufficienti per evitare l’evento. Se così non fosse, sarebbe privo di causa negoziale l’arricchimento derivante a tali enti dalle scommesse: verrebbe a mancare da parte di detti enti la controprestazione (della garanzia del corretto e leale svolgimento della competizione) a fronte del pagamento della scommessa. Pertanto, gli enti gestori delle scommesse sul gioco del calcio hanno un obbligo contrattuale al corretto adempimento della loro obbligazione: per l’art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Il garantire la correttezza nella gara non è impossibile (se così non fosse si dovrebbe vietare il totocalcio), mentre il verificarsi dell’evento prova, in se e per sé, la mancanza di mezzi idonei ad evitarlo. Solo ora, dopo le indagini della Procura, si sono resi pubblici episodi verificatisi nei vari campi che avrebbero dovuto allarmare qualsiasi persona con un minimo di responsabilità. Altri articoli (artt. 1223, 1375, 1176, ecc..del codice civile garantiscono, sotto altri profili, il corretto adempimento delle obbligazioni). Se detti enti sostengono che non hanno l’obbligo di garantire la correttezza della gara, verrebbero meno il sinallagma contrattuale (ovvero la corrispettività delle reciproche obbligazioni) e la stessa causa negoziale, con la conseguenza di un illegittimo arricchimento da parte degli stessi enti da cui discende il correlativo obbligo di restituire tutte le somme incassate dalle schedine giocate. Infatti per l’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”. Se, infine, non si vuole qualificare l’obbligo degli enti garanti delle scommesse come un obbligo contrattuale, questi sono comunque tenuti a rispondere del loro operato omissivo, quale ne sia la gravità, in quanto per l’art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e quindi anche qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che non lo ha impedito a risarcirlo. La platealità di alcune condotte poste in essere dagli odierni indagati pone gli enti nell’evidente violazione dei loro obblighi di vigilanza e controllo.

16/05/2006

Documento n.5966

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK