I quesiti posti dai Giudici ai CTU per gli interessi su aperture di credito

in Articoli e studi
I QUESITI PROPOSTI DAI GIUDICI AI CTU NELLE CAUSE PER LA RIPETIZIONE DEGLI INTERESSI NEI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO (dell?avv. Antonio Tanza) Dopo le sei sentenze della Corte di Cassazione del marzo , aprile e novembre 1999 , del febbraio e del marzo 2002 , nonchè della sentenza della Corte Costituzionale dell?ottobre 2000 , i giudici che si accingono a pronunciare la nullità delle clausole contenute nei contratti bancari in conto corrente, stipulati ante legge sulla trasparenza, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti al cliente, nonché l?utilizzo del tasso ultralegale secondo gli ?usi di piazza?, stanno predisponendo CTU volte a fornire loro il dato tecnico contabile per pronunciare sulla domanda dei clienti tesa ad ottenere la ripetizione a titolo di indebito oggettivo degli illegittimi interessi e delle competenze corrisposti alla banca in esecuzione di clausole invalide e/o mai pattuite. Pubblichiamo tre recenti ordinanze, che hanno recepito gli indirizzi giurisprudenziali richiamati: ____________________________________ LA CORTE D?APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO Sezione Unica Civile Composta dai Sigg. 1. Dott. Giuseppe LANZO Presidente 2. Dott. Giuseppe SANTARCANGELO Consigliere 3. Dott. Pietro LISA Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nella causa civile iscritta al numero 27 r.g. delle cause dell?anno 1999 (Cron. 1039), riservata all?udienza di trattazione del 16 gennaio 2002 TRA De Padova Francesco nella qualità di titolare dell?omonima ditta corrente in Avetrana e Cazzolla Lucia, residente in Avetrana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco DE LAURENTIS ed Antonio TANZA; Appellanti E BANCA POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA Soc. Coop. a r.l. con sede in Matera, rappresentata e difesa dall?avv. Armando LASALVIA; Appellata La Corte Esaminati gli atti; rilevato che appare necessario ai fini del decidere disporre CTU al fine di determinare il dare e l?avere fra le parti in relazione al conto corrente n. 78/4 del 02 febbraio 1983 originariamente aperto dal De Padova presso la Banca Popolare di Taranto, filiale di Mandria, oggi Banca Popolare di Puglia e Basilicata; considerato che a tale scopo è necessario disporre di tutte le scritture contabili della banca, in riferimento al periodo indicato; P.Q.M. Nomina CTU ??.. con il compito di accertare quanto segue: dica il CTU quale sia il residuo dare ? avere in relazione al c/c n. 78/4 del 2 febbraio 1983 aperto dal De Padova presso la banca appellata ?. applicando l?interesse legale sul capitale, nonché su accrediti con decorrenza dal giorno dell?accreditamento, e sugli addebiti secondo la decorrenza in contratto, escludendo anatocismo e CMS. Fissa per il giuramento l?udienza ?.. Ordina alla banca di esibire tutte le scritture contabili necessarie, mediante deposito in Cancelleria entro 10 giorni prima di detta udienza. Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della Sezione Civile della Corte d?Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, il 15 maggio 2002. Il Presidente ________________________________ Detta ordinanza focalizza i punti chiave della questione, applicando i principi chiaramente indicati dalle citate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Per i contratti stipulati prima dell?8 luglio 1992 è dovuto alla banca la sola restituzione del capitale, maggiorato del tasso legale di volta in volta vigente. Ovviamente non si applica l?art. 117 del T.U.B., non in vigore all?epoca di stipulazione del contratto (cfr. in ultimo Cass. Civ., Sez. I. sentenza 1 febbraio 2002 n. 1287), anche se alcuni giudici, purtroppo, non ricordano la norma dell?art. 11 delle preleggi del c.c. (irretroattività della legge nel tempo), studiata al primo anno di Giurisprudenza. Non è dovuta la CMS trimestrale poiché non prevista in contratto. Le valute decorrono dalla data dell?effettivo accreditamento ed addebitamento, salvo precise e differenti disposizioni contrattuali. Non è dovuto alcun anatocismo: errano i giudici che arbitrariamente riconoscono l?anatocismo annuale in favore della banca, in quanto non è previsto in contratto (cfr Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del 21 gennaio 2002, edita in www.studiotanza.it e Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002 ). ___________________________________ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCE Sez. Civile del Presidente Dott. Oronzo DE PASCALIS, nella causa civile n. 2388/99 R.G. promossa DA BIAGINI Tina, rappresentata e difesa dall?Avv. Antonio Tanza ATTRICE CONTRO BANCA del SALENTO S.p.A. CONVENUTA Il Presidente Istruttore, esaminati gli atti; ritenuto necessario disporre C.T.U. al fine: 1) di calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso-soglia di cui alla legge n. 108/96; 2) di determinare quindi l?effettivo dare-avere tra le parti, sulla base della documentazione esibita e di quella in possesso della Banca (compatibilmente con il disposto dell?art. 2220 c.c.), in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, esclusa la rilevanza delle voci relative alla C.M.S.; 3) di formulare due distinti calcoli in modo che il primo tenga conto della durata dell?intero rapporto, il secondo della eccepita prescrizione decennale; P.Q.M. Riservato ogni altro provvedimento in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti, dispone consulenza tecnica sui punti innanzi indicati;?(omissis). Lecce, 18 maggio 2002 Il Presidente Oronzo De Pascalis ___________________________________________ Detta ordinanza, al pari della precedente, coglie il nuovo consolidato indirizzo giurisprudenziale aggiungendo, ai quesiti già visti dalla Corte d?Appello, quello volto a controllare la liceità del tasso applicato con riferimento alla legge 108/96 sull?usura: infatti, anche se il contratto di conto corrente è stato stipulato anteriormente all?entrata in vigore della c.d. legge sull?usura, la banca, in virtù dell?uso piazza, ha variato unilateralmente il tasso di interessi, potendo così superare il tasso soglia. Superflua appare invece la preoccupazione del Magistrato di una eventuale prescrizione decennale: Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2262 del 09 aprile 1984, con riferimento ad un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante conto corrente, ha statuito che "Il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente sia con riguardo al mandato (Sent. 06/07/1976 n. 2505) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente -, alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (Sent. 21/12/1971 n . 3701; 06/12/1974 n. 4043), qui ricorrente. Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392; e 25/07/1972 n. 2545)". Questo indirizzo non è stato mutato dalla recente Cassazione, Sez. I, 03 maggio 1999, n. 4389 secondo cui, anche se con riferimento ad un libretto di deposito (che ha natura e causa ben differente da quella del conto corrente): ?La prescrizione del diritto alla restituzione di somme depositate nel deposito bancario inizia a decorrere non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da quella del rifiuto della banca ma ? da quello dell?ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti : ciò in quanto, essendo il diritto alla restituzione un diritto di credito nel quale si è convertito il diritto di proprietà del depositante, il mancato esercizio di siffatto diritto dà luogo immediatamente a quello stato di inerzia che è il presupposto della prescrizione?. Non va poi dimenticato che Corte di Cassazione, Sez. I, 14 aprile 1998 n. 3783 ha statuito che: ? Il termine di prescrizione del diritto, per la banca, di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l?apertura di credito in conto corrente non decorre dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall?apertura di credito e dalla chiusura del conto corrente?. Pertanto, appare evidente che il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di chiusura del rapporto e, quindi, se il giudizio di ripetizione è iniziato entro e non oltre il decimo anno dalla chiusura di detto rapporto è evidente che la ripetizione riguarderà l?intera durata dell?apercredito. ____________________________________ TRIBUNALE CIVILE DI LECCE 1^ SEZ. STRALCIO ORDINANZA del GOA Dott. Avv. Luigi Carmine Elia in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta al nr. 1632/95 R.G. promossa DA RONDINI Deborah, RONDINI Patrizia E PAPPADA? Francesco, rappresentati e difesi dall?Avv. Antonio Tanza ATTORI IN OPPOSIZIONE CONTRO BANCA LEUZZI & MEGA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall?Avv. Marcello De Marini CONVENUTA OPPOSTA Avente ad oggetto: opposizione a D.I. Introitata all?udienza del 8.2.2002 IL G.O.A. vista la propria sentenza non definitiva, in pari data, tra le stesse parti, rimette la causa dinanzi a sé e dispone CTU contabile al fine di accertare quanto dovuto dagli opponenti Rondini Deborah, Rondini Patrizia e Pappadà Francesco alla Banca opposta Lezzi & Mega spa (incorporata dalla Banca del Salento spa) per scopertura del conto corrente nr. 110101032277/0, tratto sulla fliale di Lecce, tenuto presente che: 1) per gli interessi passivi deve applicarsi il tasso legale; 2) per la capitalizzazione degli stessi va effettuata su base annuale; 3) le commissioni di massimo scoperto sono dovute soltanto nella misura in cui risultano essere state espressamente convenute; 4) per la decorrenza delle valute deve farsi riferimento alla data effettiva in cui la Banca ha perduto o ha acquistato la disponibilità del denaro?(omissis). Lecce lì, 10.5.2002 _______________________________________ Unico difetto di detta ordinanza è l?ammissione equitativa dell?anatocismo annuale, non previsto contrattualmente: confronta per un esauriente argomentazione dell?inammissibilità dell?anatocismo (annuale o semestrale, in luogo di quello trimestrale) Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del 21 gennaio 2002, edita in www.studiotanza.it, e Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002 . Ovviamente continua la incessante serie di sentenze di rimborso di cospicue somme di denaro in favore degli utenti (cfr. www.adusbef.it e www.studiotanza.it): da ultimo riportiamo un articolo apparso sul mensile Milano Finanza dell?agosto 2002 : ?L?ultima, in ordine di tempo, è la sentenza del Tribunale civile di Napoli, datata giugno 2002, con la quale la quarta sezione impone al Banco di Napoli il pagamento di 75mila euro ad un cliente E. C., titolare dell?azienda S. Sas. A E. C. aveva fatto causa per 373 milioni di lire di crediti non pagati. Accade sempre più di frequente che il cliente chiamato in causa dalla banca per il pagamento del debito derivante da uno scoperto di conto corrente risulti creditore, una volta riclassificato e liquidato il conto. ?Ciò è possibile per i clienti che hanno stipulato un affidamento bancario con scoperto di conto corrente prima dell?8 luglio 1992, data di entrata in vigore della legge di entrata in vigore sulla trasparenza?, spiega Antonio TANZA, vice presidente ADUSBEF (associazione no profit specializzata in diritto bancario), che sta seguendo in tutt? Italia casi simili a questo. ?La Cassazione ha ritenuto nulla la clausola per la quale la misura dell?interesse debitore era determinata secondo il cosiddetto uso di piazza, la decisione unilaterale della banca di stabilire un proprio tasso di interesse?.

03/09/2002

Documento n.3094

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK