GdP di Agnone. Nullità dell'anatocismo. Avv. De Benedittis

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SENTENZA SHOCK DEL GIUDICE DI PACE DI AGNONE SU ANATOCISMO BANCARIO – ANNULLATA DAL GIUDICE DI PACE GLI EFFETTI DELLA DELIBERA C.I.C.R. DEL 9.2.2000 SULLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE ( a cura dell’ADUSBEF Molise Onlus) E’ del 1° giugno 2007 la Sentenza n° 55/07 del Giudice di Pace di Agnone sull’anatocismo bancario,sentenza che è destinata a fare storia. La causa,partita nel febbraio 2004,veniva instaurata da un imprenditore di Poggio Sannita contro la ex Banca Popolare di lodi al fine di ottenere il rimborso dalla banca degli interessi anatocistici maturati illegittimamente sul proprio conto corrente di affidamento.L’imprenditore alto molisano,difeso dall’Avv. Carmine de Benedittis del Fòro di Campobasso,chiedeva il ricalcolo degli interessi previa declaratoria della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale oramai dichiarata illegittima dalla Cassazione civile con la Sentenza a S.U. n. 21095 del 4.11.2004.La novità di questa sentenza consiste nel fatto che il Giudice di Pace di Agnone,Avv. Adele Cerimele,nonostante il conto corrente oggetto di causa fosse stato aperto nell’anno 2002,e quindi in pieno regime della Delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale sul Credito ed il Risparmio) del 9.2.2000 che prevedeva il ripristino di fatto della capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire da questa data dopo che il famoso decreto “salva banche” n. 342/99 voluto dall’ex Governo D’Alema era stato dichiarato parzialmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale,ha accolto la domanda condannando la banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.Il Giudice,partendo dai principi enunciati dalla Sentenza a Sezioni unite della cassazione civile n. 21095, ha motivato questa sua decisione affermando che “….le questioni concernenti l’anatocismo applicato dalle banche rivestono problematiche di nullità assoluta,radicale,e,quindi,rilevabili anche d’Ufficio……Dunque è pacifico che,come dalla sopraccitata sentenza,la nullità dell’anatocismo,provocando a catena la nullità di tutti gli atti preordinati,successivi e connessi,non può che comportare la dichiarazione di nullità degli interessi anatocistici,comunque applicati dalla banca.”.Ma,cosa più importane e che costituisce novità assoluta in materia di giurisprudenza di merito per questo tipo di cause,ha introdotto un principio assolutamente rivoluzionario.Il Giudice di Pace,in sostanza ha dichiarato che la delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 uniformando la trimestralità degli interessi sia passivi che attivi ai fini della parificazione delle posizioni tra debitore e Banca renderebbe possibile la capitalizzazione trimestrale degli interessi ma la stessa non ha valore in quanto gli interessi attivi dovuti dalla banca al cliente sono pressoché inesistenti,dal momento che in Banca è molto raro che vi siano depositi su conti correnti e che gli interessi dovuti dalla Banca sono in genere determinati dalla banca stessa in misura inferiore all’1%,mentre quelli pretesi sugli interessi passivi sono altissimi e sproporzionati rispetto a quelli attivi. Da ciò,sostiene il Giudice,”…..la nullità dell’anatocismo riverbera i suoi effetti anche sugli atti amministrativi che siano stati compiuti,qualunque sia l’Autorità di provenienza (quod nullum est,nullum producit effectum) e,di conseguenza,l’atto C.I.C.R. – supposto che possa interpretarsi nel senso voluto dalla Banca – non può avere effetto alcuno,perché nullo a tutti gli effetti.E poiché la nullità,per principi costanti e non revocabili in dubbio,deve essere rilevata di ufficio dal Giudice,il quale è tenuto a disapplicare,anche in via incidentale,l’atto amministrativo che sia contrario a norme di legge,così come chiarito dalla citata sentenza a Sezioni Unite della cassazione civile,la delibera C.I.C.R. deve,pertanto,ritenersi come non valida (tamquam non esset) e,perciò,il Giudice è tenuto a disapplicarla………..”. Questa sentenza è destinata ad avere importanti risvolti per il futuro avendo aperto una breccia in favore dei consumatori contro lo strapotere del sistema bancario. Adusbef Molise Onlus – sede regionale – Via Mazzini n° 40/B – 86100 Campobasso. Tel. 0874/698473 – e.mail: [email protected] – sito internet: www.adusbefmolise.it

28/08/2007

Documento n.6782

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