Da repubblica 10-12-06. Perde i risparmi investendo on line. "La banca deve risarcire il cliente"

in Articoli e studi
l tribunale civile: la Popolare di Bergamo dovrà restituite 1,8 milioni a un docente dell´Eur Perde i risparmi investendo on line. "La banca deve risarcire il cliente" Marino Bisso La sentenza crea un precedente per le cause dei risparmiatori travolti dai bond flop Un maxi risarcimento dalla banca "colpevole" di non aver informato adeguatamente il cliente nell´effettuare «scelte consapevoli d´investimento» anche nelle operazioni on line. Così i giudici del Tribunale civile hanno sancito che la Banca Popolare di Bergamo risarcisca un milione e ottocentomila euro a Vincenzo V., un professore dell´Eur, che tra il 2000 e il 2001 ha perso tutti i suoi risparmi puntando su titoli e azioni della new economy. La sentenza emessa dalla terza sezione, presieduta da Ciro Monsurrò e composta da Riccardo Romagnoli e Marco Vannuci, è destinata a fare scuola. Un giudizio avverso alla banca che costituisce un precedente importante per tanti risparmiatori che negli ultimi anni sono rimasti vittime di investimenti flop procacciati da importanti istituti di credito in titoli e azioni rivelatesi poi grossi fallimenti. La battaglia giudiziaria del tenace professore (assistito dagli avvocati Giovanna Fiore e Marco Morra) contro la Popolare di Bergamo è iniziata nel 2004. La terza sezione civile di viale Giulio Cesare ha chiaramente dato torto alla banca che ha cercato di declinare ogni responsabilità soprattutto per le operazioni effettuate on line. Il legali della Popolare infatti hanno sostenuto che «qualsiasi informazione fornita dalla banca risulta comunque ininfluente perché il cliente ha già assunto una scelta d´investimento, consapevole dei rischi». E ancora: «La prestazione a distanza del servizio di negoziazione comporta che il cliente acceda al sito dell´intermediario perché vuole acquistare un titolo quotato e lo fa, senza ricevere alcuna informazione da parte del negoziatore». Una tesi che è stata completamente rigettata dai giudici e ritenuta in «netto contrasto» con la prescrizioni della Consob. «Anche per il servizio reso con la modalità on-line - sentenziano i giudici - (caratterizzato da maggiori rischi perché in tempo reale) gli intermediari hanno l´obbligo di rispettare le regole relative alle informazioni da rendere agli investitori». Ma la partita tra il professore dell´Eur e la Popolare di Bergamo (che potrebbe presentare ancora ricorso) non è ancora finita. «Ora i miei legali hanno intimato alla banca di pagare quanto stabilito dal Tribunale - spiega il risparmiatore -. Ma resta aperta la questione delle commissioni. La banca deve ancora spiegare perché le abbia applicate anche in occasioni di negoziazioni su titoli non quotati in borsa. Mi auguro che la Consob, a questo punto, faccia la dovuta chiarezza». (10 dicembre 2006)

08/01/2007

Documento n.4665

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