Da miaeconomia. SIC. Un nuovo codice per il credito al consumo

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Un nuovo codice per il credito al consumo (10/05/2005) Si scrive Sic ma si legge più tutela e garanzia per tutti i debitori. Dal 1° gennaio i sistemi di informazioni creditizie hanno mandato in soffitta le Centrali rischi private, le banche dati meglio conosciute come “lista dei cattivi pagatori”. Sonni più tranquilli quindi per chi chiede un prestito personale, un mutuo o un finanziamento per acquistare la tv o l’automobile. Ogni volta che il consumatore accede a questi finanziamenti viene registrato nei Sic dove si raccolgono tutte le informazioni sui contratti (positive: puntualità nel pagamento delle rate; negative: ritardi lievi o gravi) che successivamente vengono trasmessi alle banche e alle finanziarie per verificare l’affidabilità e la puntualità del cliente, ma anche il rischio di sovraindebitamento e le eventuali morosità. Le regole sul trattamento dei dati personali mettono fine alle numerose controversie createsi negli ultimi anni nei confronti dei cattivi pagatori. Si tratta soprattutto dell’esattezza e della completezza delle informazioni, nonché dei tempi di conservazione dei dati e delle correzioni. Va, infatti, ricordato che la presenza di un dato errato o non aggiornato nei Sic può comportare anche il rifiuto del prestito. Ma cosa cambia con il nuovo Codice? Consumatori più informati sui propri diritti attraverso opuscoli obbligatori consegnati all’atto del finanziamento e per ogni aggiornamento mensile tra la banca e i Sic dei dati personali. Dati che devono essere necessariamente corretti e oggettivi. Sparisce ad esempio la definizione di cattivo pagatore. Meno guai anche per i garanti che da ora non sono più giuridicamente responsabili per il debitore. Fuori dalle banche dati le informazioni sensibili e giudiziarie del consumatore. Divieto assoluto poi di utilizzare i dati raccolti per marketing e ricerche di mercato. E per i Sic arriva l’obbligo di avvertire il debitore nel caso venga inserito nei loro elenchi. Una maggiore tutela che consente al cittadino di correggere tempestivamente eventuali errori che pregiudicherebbero l’accesso al credito. E se per i dati negativi non ci si può opporre, tutti coloro che pagano le loro rate regolarmente possono decidere se far registrare i loro movimenti. Cambiano, infatti, anche i tempi di conservazione dei dati nei Sic: Le richieste di credito vanno mantenute non oltre 6 mesi. Ma se la domanda non viene accolta, il Sic ha tempo 30 giorni per provvedere alla cancellazione dei dati. Mentre per i ritardi successivamente regolarizzati le informazioni sono visibili: -per 1 anno (fino al 2005 erano 5 anni) se il ritardo non è superiore a 2 rate o 2 mesi. -per i ritardi superiori si sale a 2 anni dalla data di regolarizzazione. Anche nei casi in cui il mancato pagamento non venga regolarizzato il Codice prevede tempi più stretti: le informazioni possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto. Un periodo di 36 mesi valido anche per tenere in memoria i dati di buona condotta del consumatore senza ritardi o altri eventi negativi Quando e come si registrano i dati dell’interessato Commesso il 1° ritardo nel pagamento delle rate i dati raccolti sono accessibili alle banche e alle finanziarie: -nel caso di informazione negative dopo 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o dopo il mancato pagamento di 4 rate -nei casi positivi i giorni si riducono a 60 o dopo il mancato pagamento di almeno 2 rate mensili Nel caso in cui il consumatore voglia sapere se i propri dati sono registrati in Sic, quale banca li abbia trasmessi, ottenere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione può presentare una semplice richiesta alla banca, alla società o ai Sic che entro 15 giorni dovranno rispondere in maniera precisa e comprensibile.

11/05/2005

Documento n.4641

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