Da Il Sole-24 Ore (4-7-06). Capitolo per capitolo l'abc della manovra correttiva 2006

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Il Sole 24 Ore 4-7-06 Capitolo per capitolo l'abc della manovra correttiva 2006 di Nicoletta Cottone e Roberto Giuliante La liberalizzazione arriva per decreto: il Consiglio dei ministri ha varato venerdì 30 giugno un decreto legge urgente per la correzione dei conti pubblici per il 2006. Una manovra bis da 11,2 miliardi di euro che prevede, oltre alla correzione del deficit, anche uno stanziamento per Anas ed Fs. Sul fronte delle liberalizzazioni stop alle tariffe minime dei professionisti, al divieto di farsi pubblicità e di creare società multiprofessionali. Arrivano, dunque, le parcelle negoziabili. Per i professionisti, inoltre, anche l’obbligo di conti dedicati alla gestione dell’attività professionale, con obbligo di incassare le parcelle con bonifico, Pos, carte di credito, bollettini postali tracciabili. In banca clienti più informati con l’obbligo per gli istituti di credito di comunicare ai clienti le modifiche ai contratti sui conti correnti con 30 giorni di anticipo. Sul fronte dell’Rc auto arriva l’agente plurimandatario: viene, dunque, abolita l’esclusiva fra agenti e compagnie. Da gennaio 2007 arriva anche l’indennizzo diretto. Novità anche al supermercato: arrivano sugli scaffali i farmaci da banco e di automedicazione non soggetti a prescrizione medica. La vendita dovrà avvenire in una superficie ben distinta dagli altri reparti e in presenza di un farmacista. Scompaiono i limiti alla produzione di pane e al numero dei panifici e non sarà più necessario andare dal notaio per la compravendita di auto, moto e rimorchi. Per i taxi, invece, sparisce il divieto di cumulo delle licenze e i Comuni potranno rilasciare titoli autorizzatori temporanei in caso di eventi particolari. La parola d’ordine della manovra correttiva è lotta all’evasione e all’elusione. Nel subappalto viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore: in edilizia, dunque, l’appaltatore diventa responsabile dei versamenti di Iva e contributi del subappaltatore. Il regime agevolativo del 41% per le ristrutturazioni in edilizia è subordinato alla condizione che nella fattura venga esposto separatamente il costo della manodopera. Obbligo, poi, negli atti di acquisto di immobili di indicare se ci si è avvalsi di un mediatore. Novità anche per le stock option, l’ammortamento di beni immateriali, l’apertura delle partite Iva. Ecco, punto per punto, le principali novità della manovra correttiva. Accertamento. Norme per rinvigorire l’organizzazione dell’attività di accertamento svolta dall’Amministrazione finanziaria. Rafforzata la possibilità di effettuare indagini economico finanziarie da parte di Uffici dell’Agenzia delle entrate e Guardia di finanza con la previsione che gli operatori finanziari (banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario) comunichino periodicamente l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. Le medesime informazioni sono acquisite dall’Anagrafe tributaria, in una sezione dedicata e potranno essere utilizzate anche ai fini della riscossione mediate ruolo, in presenza di debitori morosi. L’Anagrafe tributaria potrà inviare con procedure automatizzate questionari per l’acquisizione di informazioni utili all’attività di controllo, se non risultano dalle dichiarazioni annuali o da altri flussi informativi. Accertamento Iva. Per contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell’Iva obbligo di trasferire per via telematica l’elenco clienti e fornitori (le modalità tecniche saranno chiarite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate). Il termine potrà essere differito per evitare la concentrazione in un unico periodo delle attività di inoltro. Previsto un avvio in due tappe: per il 2006 i contribuenti sono obbligati a mettere nell’elenco clienti i soli titolari di partita Iva, mentre dal 2007 gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali. Sono escluse le cedroni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute. Ammortamento delle automobili. Dal 2006 esclusa la possibilità di applicare ammortamenti anticipati dei mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di impresa (lettera a, comma 1, dell’articolo 164 del Tuir). La normativa di applica anche alle imprese soggette a Irpef. Ammortamento dei terreni. Norma interpretativa sull’ammortamento dei terreni. Non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali e internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. La modifica ha lo scopo di uniformare i principi fiscali a quelli civilistici e semplificare il calcolo per la determinazione del valore del terreno su cui insiste un fabbricato per quei soggetti che civilisticamente non sono obbligati a effettuare tale operazione. Ammortamento di beni immateriali. La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi viene equiparata a quella dell’avviamento (un diciottesimo del costo). Una ulteriore norma, invece, aumenta il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how per incentivare investimenti in nuove tecnologie. Antitrust. Rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Antitrust può adottare misure applicabili per un determinato periodo ed eventualmente rinnovabili. In caso di inadempimento da parte dell’impresa, l’Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato. In caso di impegno da parte dell’impresa a rimuovere comportamenti anticoncorrenziali, l’Autorità, senza accertare l’illecito, può far cessare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dall’impresa. In caso, però, di mancato rispetto di tali impegni, l’Antitrust può erogare una sanzione fino al 10% del fatturato e riaprire d’ufficio il procedimento se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione, se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti e, infine, se la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. L’Autorità definisce i casi in cui le imprese che collaborano nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza possano beneficiare di uno sconto sulla sanzione amministrativa e pecuniaria. La sanzione comunque non può essere ridotta in misura non superiore alla metà. Autovetture di lusso. Disposizioni per evitare che le auto di lusso a uso personale possano essere immatricolate come autocarri da lavoro e quindi godere dei relativi sconti fiscali. Campione d’Italia. Eliminata una eccezione relativa ai cittadini di Campione d’Italia. L’articolo 188 del Tuir stabilisce, al comma 1, che “ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio”. Questo sistema di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di quanti risiedono nel comune di Campione d'Italia e, nel territorio del medesimo Comune producono il proprio reddito in franchi svizzeri, è basato sull'utilizzo di un tasso di cambio convenzionale per la conversione dei redditi in euro. Venne introdotto per perequare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini campionesi, tenuto conto che questi ultimi, operando in un contesto economico sostanzialmente assimilabile a quello svizzero - caratterizzato dall'utilizzo del franco svizzero e dal costo della vita superiore a quello registrato in Italia - sarebbero stati penalizzati dalla conversione dei redditi in lire secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 9 del Tuir. Ora però la distanza fra il costo della vita in Svizzera e in Italia, pure esistente all’epoca in cui è stato previsto il beneficio, è sostanzialmente venuta meno. La nuova norma prevede quindi di eliminare questa eccezione relativa solo ai cittadini di Campione, tanto più che il Dm 27 ottobre 2005, per il triennio 2005- 2007, ha fissato il tasso in euro a 0,40515 per ogni franco svizzero, mentre oggi il franco svizzero è quotato a 1,550 euro. Cessione di fabbricati. Per evitare frodi e attività speculative indebite tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti a imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori e ultimati da meno di 5 anni. L’unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell’immobile a opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato. L’Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile. Class action. Un disegno di legge istituisce l’azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti in linea con le disposizioni europee. Associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal ministro dello Sviluppo Economico, associazioni di professionisti e Camere di commercio possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Commercio e attività assimilate. Obbligo per tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate di comunicare all’Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti. La procedura è già applicata per la grande distribuzione e può essere estesa con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate alle imprese che operano in esercizi commerciali di oltre 250 metri quadrati (150 in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti). La decorrenza è dal 1° gennaio 2007. Nella norma è anche prevista l’eliminazione della vanezza fiscale dei registratori di cassa. Commissioni consultive. Soppressione di commissioni consultive che allungano i tempi della burocrazia. Una norma del decreto legge si prevede la soppressione delle commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio, delle commissioni presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l’esame di ricorsi, della commissione camerale per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi. Inoltre chi giudica non può essere parte in causa: esclusi dalla composizione di una commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari quelli ancora in attività. Compravendite immobiliari. L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti il valore reale della transazione e indicare le modalità di pagamento. Se il valore reale della transazione è difforme dalla verità l’imposta viene ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo. Obbligo di indicare nell’atto notarile se c’è stato un corrispettivo per l’intermediazione di agenti immobiliari, inserendo anche l’ammontare della somma pagata, il canale di pagamento utilizzato e i dati identificativi degli agenti. Concorrenza e commercio. Eliminati i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali non alimentari. Soppresso il parametro della distanza minima tra un esercizio e l’altro per la concessione dell’autorizzazione all’apertura di una attività commerciale. Scompare anche la limitazione alla libera scelta di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale. Eliminati i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale. No anche a divieti generali, parziali, a limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione per vendite di fine stagione e per quelle sottocosto. Conti correnti. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei conti correnti deve essere comunicata per iscritto al cliente con modalità comprensibili e preavviso di 30 giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto a recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali che non rispettano le nuove regole sono inefficaci, se recano pregiudizio al consumatore. Le variazioni che dipendono da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori, sia su quelli creditori. Contribuenti non congrui da studi di settore. Gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni secondo le stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. L’obiettivo è quello di potenziare l’efficacia dell’applicazione degli studi nei confronti della generalità dei contribuenti. Corresponsabilità committente e appaltatore. Responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per le ritenute e i contributi dovuti dal subappaltatore. Sanziona amministrativa se il committente paga il subappaltatore senza aver verificato che ritenute e contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente relativi all’opera, alla fornitura o al servizio siano stati effettivamente versati. La norma mira a rompere il circolo vizioso alla base di evasioni e frodi che caratterizza i rapporti da committente e appaltatore in edilizia. Disciplina tributaria dei contributi sospesi per calamità naturali. La norma è diretta a evitare il rischio del doppio beneficio di non concorrenza della base imponibile nell’anno di sospensione e di deduzione nell’anno di pagamento del contributo. La norma transitoria vuole evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d’imposta di sospensione. Dogane.L’Agenzia delle dogane può procedere all’acquisizione dei dati, ai documenti di trasporto, assicurazione, nolo, e ogni altro elemento destinato a formare il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o Iva e in transito. L’Agenzia applica le sanzioni amministrative previste qualora gli interpellati non ottemperino alla richiesta di informazioni da parte della stessa Agenzia. Questi poteri sono decisivi per la lotta alle frodi e in particolare alla sottofatturazione dei valori imponibili delle merci al momento delle importazioni. Fabbricati di interesse storico e artistico. Si tratta di una norma interpretativa dell’articolo 11, comma 2, della legge 413/1991. Si conferma per legge che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. Nessuna sanzione è prevista per il passato. In caso di comportamenti difformi dall’interpretazione autentica, i contribuenti possono mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l’agevolazione è sospesa. Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo. La disposizione riguarda anche l’Ici. Farmaci da banco o da automedicazione negli esercizi commerciali. I farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali. La vendita dovrà avvenire in una superficie ben distinta dagli altri reparti con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati e iscritti all’ordine. Vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto che abbiano a oggetto farmaci. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco può essere liberamente determinato dal distributore al dettaglio ed esposto in modo leggibile e chiaro. Abolito, dunque, il tetto massimo di sconto del 20 per cento. Scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio per i medicinali non ammessi al rimborso del Ssn. Prevista la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista. Farmacisti. Il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non è più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Eliminata l’incompatibilità tra attività all’ingrosso e attività al dettaglio. Abrogata la norma che consente all’erede del farmacista di continuare per molti anni a essere titolari di una farmacia di famiglia senza essere laureati e scritti all’albo. Fusioni con effetti retroattivi. Attualmente, dando efficacia retroattiva all’operazione di fusione, è possibile “compensare” i risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante (o beneficiaria) con i risultati negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della scissa). Ciò si presta a possibili abusi, in quanto non appaiono applicabili le limitazioni previste dall’articolo 172, comma 7, del Tuir, per le perdite pregresse. Per evitare abusi, è ora previsto che se l’incorporazione (o la scissione) vede coinvolta una società “non operativa”, la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante ai sensi dell’articolo 84; mentre, se la società coinvolta è “operativa”, si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse di cui all’articolo 172, comma 7. Giochi. Interventi di contrasto al gioco illecito, all’evasione e all’elusione fiscale. Interventi di ammodernamento e riorganizzazione del settore in linea con le disposizioni europee. Ici. Soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici. I contribuenti liquidano l’imposta in Unico o 730 (un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà modalità e termini per la progressiva attuazione delle disposizioni). Introdotto l’obbligo per l’Agenzia del territorio di trasmettere in tempo reale i dati delle variazioni oggettive e soggettive dei Comuni. Imposta di registro. Per l’accertamento relativo all’imposta di registro e ai tributi collegati valgono gli stessi poteri di indagine previsti per Iva e imposte dirette. Incentivazione per l’esodo. Abrogato il comma 4-bis dell’articolo 19 del Tuir che agevola ai fini Irpef le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l’esodo. La norma elimina alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria già segnalati dalla Corte di giustizia europea. Irpef. Redditi diversi. La modifica proposta mira a rendere applicabile la ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/ 1973, anche ai compensi che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La previsione uniforma le modalità di tassazione dei redditi in questione a quelle previste per altri tipi di redditi allorché i compensi sono erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta. L’applicazione della ritenuta consente l’anticipo della tassazione al momento dell’erogazione dei compensi stessi rispetto al sistema attuale che ne prevede la tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Iva, aliquota ordinaria. Riportati ad aliquota ordinaria alcuni beni non più agevolati con aliquota al 10% (tra questi alcuni prodotti dolciari, i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici, i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli. Restano ad aliquota agevolata al 10%, invece, i beni relativi al settore dell’edilizia e i servizi di fornitura di calore-energia per uso domestico derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili. Iva, apertura delle partite. Prima di concedere l’apertura di una nuova partita Iva gli uffici finanziari debbano concludere in tempi stretti uno screening sul contribuente che l’ha richiesta. Oggi lo screening viene compiuto solo dopo aver concesso il numero di partita Iva al contribuente che ne ha fatto domanda. La verifica effettuata in anticipo eviterà una eccessiva crescita del numero delle partite Iva, al di là delle esigenze fisiologiche dell’economia. Qualora l’esito fosse negativo potranno fare ulteriori approfondimenti per decidere se si può rispondere in modo positivo alle richieste del contribuente. Solo in caso di comprovata urgenza si potrà ottenere un numero di partita Iva provvisorio. Iva, esclusione della soggettività tributaria dei soggetti minimi. Prevedere, quale regime naturale per gli imprenditori individuali, commerciali e agricoli, per le società semplici in agricoltura e per gli esercenti arti e professioni, con volume d’affari non superiore a 7mila euro, l’esclusione dal campo di applicazione Iva per le operazioni effettuate, con possibilità di optare per il regime normale. L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva semplifica in modo radicale le procedure per i soggetti coinvolti, che non dovranno più tenere libri contabili, ma solo mantenere le fatture. A beneficio degli esclusi è previsto il tutoraggio degli uffici. Per coloro che sceglieranno il regime normale è previsto invece il monitoraggio da parte degli uffici. Le imposte sui redditi sono da applicare nei modi ordinari. Libere professioni. Arrivano le parcelle negoziabili fra le parti e legate al risultato della prestazione. Eliminate, dunque, le tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati a raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Possibile far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità: una norma del decreto legge abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto e prezzo delle prestazioni. Abrogato anche il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. Il professionista però non può partecipare a più di una società. La specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti precedentemente indicati sotto la propria personale responsabilità. Locali da ballo e aliquota Iva sulle consumazioni obbligatorie. L’aliquota Iva del 20% si applica alle consumazioni obbligatorie imposte nei locali da ballo. Restano assoggettate a Iva al 10% le consumazioni facoltative. Minusvalenze derivanti dall’assegnazione ai soci. Norma finalizzata a rendere indeducibili le minusvalenze in caso di assegnazione ai soci di beni o di destinazione a finalità estranee. Monitoraggio prezzi prodotto agro-alimentari. Il ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con quello delle Politiche agricole, mette a disposizione di Regioni e Comuni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari per rendere pubbliche le variazioni dei prezzi. No tax area per i non residenti. Attualmente la no-tax area si applica anche ai redditi di contribuenti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Ciò non appare coerente con la finalità della “no-tax area”, volta a escludere da tassazione un importo minimo vitale. Il beneficio, infatti, ha senso per i residenti che sono assoggettati a tassazione per tutti i loro redditi ovunque prodotti e non per i non residenti che assoggettano a tassazione in Italia, in linea generale, solo i redditi prodotti in Italia mentre assoggettano a tassazione il loro redditi complessivo nel Paese di residenza. Inoltre viene esclusa per i non residenti l’applicazione delle deduzioni per oneri di famiglia. Omesso versamento Iva. Introdotta una nuova fattispecie delittuosa per il mancato versamento dell’Iva dovuta a seguito di dichiarazione che si realizza al superamento della soglia dei 50mila euro di imposta evasa al posti degli attuali 150 milioni di lire. Sottoposta a sanzione penale anche la compensazione di Iva falsa. Opere e servizi di durata ultrannuale. Le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale possono essere svalutate ai fini fiscali per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, del 2% per lavori eseguiti in Italia o del 4% per quelli eseguiti all’estero. Si abolisce la possibilità di effettuare tale svalutazione con rilevanza fiscale. Pane e panifici. Abrogato il limite quantitativo alla produzione di pane e al numero di panifici nei singoli Comuni. D’ora in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali. Passaggi di proprietà. Eliminato l’obbligo di intervento del notaio per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, moto, barche) e rimorchi o nella costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. La richiesta può essere indirizzata qualsiasi Comune e ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i diritti di segreteria, nella stessa data di richiesta, salvo motivato diniego. Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori. La riformulazione dell’articolo 8 del Tuir prevede che le perdite di autonomi e imprese minori siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta e che le eventuali eccedenze siano scomputate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto. Le perdite derivanti da redditi d’impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali potranno dedurle nell’esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano. Perdite illimitatamente riportabili. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), modifica del comma 2 dell’articolo 84 del Tuir. In particolare, viene specificato che l’insorgenza nei primi tre esercizi di imposta di perdite illimitatamente riportabili può avere luogo: esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e a condizione che si riferiscano a una “nuova” attività produttiva, con esclusione quindi di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta. Plusvalenze derivanti da cessioni di immobili oggetto di donazioni. La disposizione proposta uniforma il trattamento fiscaleprevisto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione, beninteso a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante. Professionisti. Obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale su cui far confluire i pagamenti dei clienti e prelevare le somme per le spese professionali. Obbligo di incassare mediante bonifico, Pos, carte di credito, bollettino postale tracciabile. Eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti dall’Iva. Rc auto. Nasce l’agente plurimandatario: i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo di vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. L’agente, dunque, potrà liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del decreto legge sono fatte salve fino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2008. Con un Dpr, sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust, a partire dal 1° gennaio 2007 ci sarà un nuovo tipo di risarcimento del danno: direttamente la propria impresa assicuratrice provvederà a liquidare tempestivamente il danno e si rivarrà sull’impresa del danneggiante. L’indennizzo diretto scatta in caso di incidente in territorio italiano tra due autoveicoli e prevede il risarcimento per danni a persone e a cose. Per danni a persone il risarcimento ha luogo se si tratta di danni di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità. Un recto legislativo prevede che l’Isvap trasmetta ogni mese al ministero per lo Sviluppo economico dati, informazioni e notizie sulle tariffe Rc auto. Un comitato di esperti si occuperà di monitorare l’andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione che operano in Italia. Ogni utente potrà consultare on line sul sito del ministero il sistema tariffario. Previsti programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi. Reddito dal lavoro dipendente all’estero. Si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta - secondo le disposizioni dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir - il prestatore di lavoro all’estero fruisce, per le imposte pagate all’estero, di un credito d’imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis. Regime di trasparenza delle Srl a compagine sociale ristretta. La norma interviene nel regime di trasparenza delle Srl a ristretta compagine sociale (articolo 116 del Tuir): elimina la causa ostativa al regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 del Tuir e stabilisce che, in capo alla Srl, gli utili di cui all’articolo 89 e le plusvalenze di cui all’articolo 87 concorrono a formare il reddito nella misura del 40 per cento. In sostanza, la Srl viene, a questi effetti, equiparata a una società di persone. La disposizione corregge una distorsione del sistema per cui una persona fisica otteneva un regime di favore per il solo fatto di detenere la partecipazione non direttamente ma tramite una Srl che opta per la trasparenza fiscale. Riforma dei servizi pubblici locali. Una legge delega fisserà i criteri della riforma dei servizi pubblici locali. Il principio generale per l’affidamento sarà quello della gara pubblica. Aumenta la tutela degli utenti. L’affidamento diretto a società miste partecipate dall’ente locale sarà consentito solo eccezionalmente. L’eccezionale ricorso diretto a società a partecipazione mista sarà accompagnato da precise garanzie circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive. Indispensabili norme e clausole per assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a evitare possibili situazioni di conflitto di interessi. Non potranno acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza, le aziende municipalizzate che operano con affidamento diretto e le imprese partecipate da enti locali che usufruiscano di sussidi pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempre che l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale. La nuova disciplina riguarderà in via generale l’affidamento dei servizi pubblici locali e a essa saranno armonizzate le norme dei singoli settori (rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas). La disciplina transitoria prevede che gli affidamenti diretti in essere devono cessare alla scadenza naturale, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. In ogni caso chi oggi detiene l’affidamento diretto potrà concorrere all’affidamento dei servizi a gara ad evidenza pubblica, purché la gara avvenga entro il 2011. Ogni gestore deve adottare e pubblicizzare, pena la revoca dell’affidamento, una carta dei servizi all’utenza concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate, che indichi anche le modalità d’accesso alle informazioni garantite, oltre a quelle per porre reclamo, per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza. Il permanere dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato all’adozione e al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la vigilanza dell’ente locale. Riporto perdite nella trasparenza fiscale. Introdotto un limite all’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Attualmente, infatti, a differenza di quanto avviene nel consolidato, la società partecipante che ha esercitato l’opzione per la trasparenza ha la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati dalle società partecipate. La modifica evita fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell’articolo 118, comma 2, del Tuir. Riscossione. Norme per rafforzare e migliorare l’attività di riscossione svolta dall’amministrazione finanziaria. Ristrutturazioni edilizie. Nel regime agevolativi per le ristrutturazioni edilizia (detrazione del 41%) l’applicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore el decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto separatamente il costo della manodopera. Società esterovestite. Invertito l’onere della prova sul controllo estero di una società in cui operino in maniera prevalente soggetti di nazionalità e residenza italiana. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Società non operative. Criteri più stringenti per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative. Aumentano le percentuali utilizzate per stabilire l’entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato; l’Iva a credito non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o ancora costituire oggetto di cessione; lo stesso credito di imposta, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato in avanti. Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente metta in evidenza gli eventi straordinari che gli hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla norma. Somme liquidate dalle assicurazioni. Imprese, intermediari e tutti i settori che operano nelle assicurazioni che erogano somme di denaro nei confronti dei propri assicurati collegate a contratti di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle somme liquidate, la causale di versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni rese in favore della compagnia di assicurazione o dell’assicurato sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate definirà modalità e termini di trasmissione e le specifiche tecniche del formato. Spese relative a studi e ricerche. Ires. Le spese relative a studi e ricerche vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese. Stock option. Le stock option sono sottoposte a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Subappalto. Varata una misura per evitare il lavoro nero e le frodi fiscali, come il mancato versamento di Iva e contributi da parte del subappaltatore per lavori in edilizia. In pratica viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al subappaltatore: l’appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. Con questa misura l’Austria ha ottenuto un aumento di gettito Iva pari all’1,5%: un analogo aumento in Italia poterebbe all’Erario circa un miliardo e mezzo di euro. Taxi. I Comuni, fata salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo l’attuale programmazione numerica, possono bandire concorsi pubblici e concorsi riservati a chi è già in possesso di licenza taxi per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. In questi casi gli assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti con contratto di lavoro subordinato che deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le 24 del giorno precedente il servizio. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra titolari di licenza taxi del medesimo Comune che mantengono una sola licenza. I Comuni possono anche rilasciare titoli autorizzatori temporanei non cedibili per fare fronte a eventi straordinari. Terreni edificabili. Abolita la tariffa agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nel piani urbanistici particolareggiati. L’effetto dell’abolizione è dall’entrata in vigore del decreto. Trasporto locale. I Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico passeggeri in ambito comunale e intercomunale che possano essere svolti in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati anche da soggetti privati in possesso dei requisiti tecnico-professionali e morali. Per questi soggetti resta esclusa qualsiasi forma di sussidio pubblico. I Comuni con sedi di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono tenuti a consentire l’accesso allo scalo agli operatori autorizzati del bacino servito. Sul fonte della tutela ambientale Regioni ed enti locali potranno disciplinare l’accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicoli nelle aree dei centri abitati, nonché l’accesso di veicoli in particolari condizioni di traffico e di inquinamento, anche in relazione all’impatto del veicolo sull’inquinamento e sul traffico e al numero di persone trasportate da ciascun veicolo. Gli enti locali possono istituire zone di divieto di fermata, anche limitate a fasce orarie, per evitare i problemi causati dalle auto in seconda e terza fila, anche utilizzando mezzi di rilevazione fotografica e telematica. Trattamento di fine rapporto. Previsto un termine più lungo (dagli attuali tre a quattro anni) per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti. La norma tiene conto della complessità nella determinazione dell’imposta dovuta, per la quale l’Amministrazione finanziaria deve avere notizie precise dalle aziende sostitute di imposta. Inoltre si prevede che non vengano considerati crediti o addebiti inferiori a 100 euro. Utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. La norma ripristina la formulazione dell’articolo 47, comma 4, del Tuir precedente alla modifica recata dall’articolo 2, comma 2, lettera b) del correttivo Ires (Dlgs 247/2005). Con quest’ultima modifica, infatti, si era specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata riguarda solo quelli “corrisposti” direttamente dalla partecipata estera situata in detti Paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto “provenienti” dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. E la norma, modificata in questo modo, ha consentito di aggirare il regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un Paese a regime fiscale non privilegiato.

04/07/2006

Documento n.6145

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