Da Il Sole-24 Ore (19-4-06). ANTIRICICLAGGIO -Contante super-vigilato

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ANTIRICICLAGGIO - I controlli al via da sabato si aggiungono a quelli per i pagamenti Mercoledí 19 Aprile 2006 Contante super-vigilato I professionisti e gli intermediari finanziari chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio sono tenuti alla «segnalazione» delle operazioni sospette (in vigore da sabato) e alla «comunicazione» delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore (in vigore dal 14 marzo 2004). Si tratta di adempimenti che non devono essere confusi, neppure dal punto di vista lessicale: segnalazione e comunicazione sono solo apparentemente sinonimi. La segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio - disciplinata dall’articolo 3 della legge 197/91 e dal l’articolo 9 del Dm 141/2006 - implica la valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive della transazione. I professionisti - dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, notai, avvocati e revisori contabili e tributaristi - dovranno segnalare ogni operazione sospetta di riciclaggio. Vale a dire ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate - tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita - porti a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale. La comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, disciplinata dal l’articolo 7 del decreto legislativo 56/2004, concerne invece la rilevazione di infrazioni all’articolo 1 della legge antiriciclaggio (197/91) e la conseguente informativa all’autorità. La norma sancisce il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a 12.500 euro. Ne consegue che particolare attenzione deve essere posta dai professionisti nel rilevare le infrazioni di cui abbiano conoscenza nell’esercizio di funzioni privatistiche (in specie nella tenuta di contabilità per conto dei clienti e comunque nel normale esercizio di mandati) e negli incarichi di rilevanza pubblicistica (per esempio, nello svolgimento di funzioni di curatore fallimentare o di consulente tecnico). Distinte sono anche le autorità destinatarie dei due diversi obblighi: per la segnalazione di operazione sospetta dev’essere attivato senza ritardo l’Ufficio italiano dei cambi. La comunicazione delle infrazioni all’articolo 1 della legge antiriciclaggio deve essere invece inoltrata dai professionisti, entro 30 giorni, al ministero dell’Economia. Differenti sono anche le sanzioni amministrative che fanno da contraltare al mancato rispetto degli oneri. La violazione dell’obbligo di comunicazione è punito con la sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione, con possibilità di applicare anche il meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 delle legge 689/81. La definizione può essere effettuata corrispondendo all’Erario la più favorevole misura tra il doppio del minimo e la metà del massimo edittale previsto (nel caso di specie è preferibile la prima soluzione, che porta al 6%). L’omissione della segnalazione di operazione sospetta è invece punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell’operazione, senza possibilità di utilizzare il meccanismo dell’articolo 16. L’obbligo di comunicazione delle infrazioni rilevate dai professionisti e dagli intermediari finanziari alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore è in vigore dal 14 marzo 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo 56/2004, che ha recepito la seconda direttiva comunitaria antiriciclaggio. UN AIUTO IN RETE Su www.ilsole24ore.com le regole per la lotta al riciclaggio e i commenti degli esperti Da sabato scattano i nuovi vincoli antiriciclaggio, di segnalazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette. La raccolta della disciplina antiriciclaggio, destinata a professionisti, intermediari finanziari e non finanziari, è reperibile sul sito Internet del Sole-24 Ore (www.ilsole24ore.com) insieme con i commenti degli esperti

20/04/2006

Documento n.5910

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