Da altromolise.it. Anatocismo: ancora vittorie dell'Adusbef Molise.

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Anatocismo, vittorie in giudizio dei risparmiatori molisani 2007-04-13 16:24:23 Anatocismo: ancora vittorie dell'Adusbef Molise. COntinua la restituzione delle somme percepite illegittimamente dalle banche. Ennesima sconfitta delle Banche in materia di anatocismo (interessi capitalizzati trimestralmente). Sono del mese di Aprile 2007, un’ulteriore Ordinanza di pagamento immediato del Tribunale di Termoli, e due Sentenze, emesse dal Tribunale di Campobasso, in favore di alcuni correntisti che hanno fatto causa a tre grossi Istituto di credito (Banca Popolare di Lanciano e Sulmona,Unicredit Banca e San Paolo-imi). Assistiti dallo studio legale “DE BENEDITTIS” della Filiale ADUSBEF (Associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari) di Campobasso,i correntisti,stanchi di dover continuamente pagare ingenti somme a titolo di interessi su interessi ,capitalizzati trimestralmente,si sono rivolti al Tribunale di Termoli e Campobasso per vedere riconosciuto il loro diritto alla restituzione delle somme percepite illegittimamente dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente durato qualche anno. La prassi seguita dalle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi è stata piu’ volte dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione poiché contraria all’art.1283 del codice civile. La Corte di Cassazione si è espressa anche a Sezioni Unite (massimo grado di giurisdizione) in senso favorevole ai correntisti ponendo così uno stop definitivo a tale metodo di calcolo da parte degli Istituti di credito. Per i contratti di conto corrente stipulati prima dell’Aprile 1992 (data in cui è stata emanata la Legge n. 154 sulla cosiddetta “Trasparenza Bancaria”) ,oltre alla nullità della capitalizzazione trimestrale,puo’ essere chiesta anche la nullità della clausola contrattuale del tasso di interesse ultra-legale applicato quando prevede la dicitura “gli interessi si intendono determinati alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza” ,ovvero il cosiddetto “uso piazza”,poiché contraria all’art.1284 del codice civile.In tal caso deve essere applicato ,esclusivamente, il tasso legale secondo i vari periodi di riferimento. Così come la Corte di cassazione ha dichiarato nulla la commissione di massimo scoperto quando la stessa non è stata pattuita in contratto. L’ADUSBEF,da sempre impegnata nella campagna di sensibilizzazione a favore dei consumatori contro i comportamenti illegittimi delle banche,invita i correntisti ad effettuare un’attenta valutazione della propria posizione,attraverso la verifica del contratto di conto corrente e degli estratti conto,per poter procedere alla interruzione della prescrizione (che matura in dieci anni dalla estinzione del conto corrente) ed alla richiesta di restituzione di quanto pagato in piu’ illegittimamente. Se attenti, i correntisti, oltre a recuperare ingenti somme non dovute,eviteranno esecuzioni immobiliari e richieste di fallimento. L’ADUSBEF inoltre,invita coloro ai quali è stato notificato un Decreto Ingiuntivo,di proporre immediatamente opposizione davanti al Tribunale competente. L’opposizione deve essere notificata entro e non oltre 40 giorni dalla notifica del Decreto Ingiuntivo. “ADUSBEF MOLISE” c/o studio legale De Benedittis via G. Mazzini 40/B Campobasso tel. 0874-698473 e 0874 66599.

16/04/2007

Documento n.6524

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