AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Rateizzazione dei conguagli sulle bollette elettriche:

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AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Comunicato stampa (18-7-2006) (Segue il testo della delibera) ________________________________________ Rateizzazione dei conguagli sulle bollette elettriche: nuove garanzie per i consumatori Milano, 18 luglio 2006 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha aggiornato la regolazione in materia di rateizzazione delle somme di conguaglio, eventualmente dovute dal consumatore per la fornitura di energia elettrica; si rafforza così la tutela degli interessi dei consumatori. La deliberazione, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it L’Autorità, con questo provvedimento ha rafforzato e aggiornato le regole già in vigore in tema di rateizzazione che danno la facoltà al cliente finale, a fronte di bollette di conguaglio particolarmente onerose, di richiederne la rateizzazione. Sono infatti ancora frequenti le bollette elettriche che presentano conguagli; questi sono determinati contabilizzando i consumi effettivi (rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva), a saldo di bollette d’acconto su consumi stimati. In particolare l’Autorità ha introdotto come garanzia aggiuntiva per i consumatori una disposizione circa il numero minimo di rate che l’esercente è tenuto ad accordare; tale numero di rate, comunque non inferiore a due, deve essere pari almeno al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio. Inoltre è stato previsto il principio di non cumulabilità delle rate in una stessa bolletta e che la periodicità di pagamento sia conforme alla periodicità di fatturazione. Le rate di valore costante avranno cioè la stessa periodicità della fatturazione e su ciascuna bolletta potrà essere richiesto il pagamento di una sola rata. Per preservare la possibilità del cliente e dell’esercente di individuare eventuali soluzioni più personalizzate, è fatta salva la facoltà delle parti di definire un diverso accordo. Inoltre, ai clienti che alla data odierna hanno in corso un piano di rateizzazione concordato secondo la regolazione previgente (ai sensi dell’art. 13 della delibera n. 200/99) viene riconosciuta la facoltà di rinegoziare le condizioni di detto piano entro e non oltre il termine del 30 settembre 2006. Il provvedimento è una risposta urgente ai numerosi reclami effettuati dai consumatori, nonché segnalazioni di associazioni dei consumatori, che hanno evidenziato l’intensificazione di casi in cui, a fronte di conguagli particolarmente onerosi per i clienti finali, questi ultimi hanno incontrato serie difficoltà a concordare con il proprio fornitore tempi di pagamento adeguati e sostenibili rispetto all’importo complessivo da corrispondere. E’ infatti emerso che di norma l’esercente tende ad imporre al cliente la modalità di rateizzazione anche laddove conguagli elevati si generano non solo per la non accessibilità del misuratore, ma anche per cause legate a scelte operate dall’esercente su un più ampio piano organizzativo (ad es. sostituzione dei contatori tradizionali con i contatori telegestiti, riorganizzazioni degli archivi commerciali o dei sistemi informativi). Le modificazioni introdotte riguardano le condizioni contrattuali minime ed inderogabili a beneficio dei clienti domestici e di quelli non domestici che, pur essendo già liberi di scegliere un nuovo fornitore, non si sono ancora avvalsi di tale facoltà.
Delibera n. 148/06 Modifiche ed integrazioni urgenti alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 luglio 2006 Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” (di seguito: legge n. 239/04); la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004” (di seguito: legge n. 62/05); la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99); la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01); l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/04); la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2005, n. 117/05 (di seguito deliberazione n. 117/05); la deliberazione dell’Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05 (di seguito: deliberazione n. 153/05). Considerato che: l’Autorità ha definito, con deliberazione n. 200/99, condizioni contrattuali di fornitura dell’energia elettrica minime ed inderogabili a beneficio dei clienti del mercato vincolato; e che tali condizioni continuano a trovare applicazione ai clienti che non abbiano esercitato il diritto di scegliere un nuovo fornitore, connesso con la qualifica di cliente idoneo; in particolare l’articolo 13 della deliberazione di cui al precedente alinea disciplina i casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, riconoscendo, al comma 5, all’esercente ed al cliente la facoltà di concordare le modalità e i tempi con cui effettuare tale rateizzazione; con deliberazione n. 117/05 è stato dato avvio all’iter di revisione, tra l’altro, della deliberazione n. 200/99; numerosi reclami di consumatori e utenti nonché segnalazioni di associazioni dei consumatori hanno evidenziato l’intensificazione di casi in cui, a fronte di conguagli particolarmente onerosi per i clienti finali, questi ultimi incontrano serie difficoltà a convenire con il proprio fornitore tempi di pagamento adeguati all’effettivo ammontare del debito maturato; e che, in particolare, i predetti conguagli sono prevalentemente riconducibili alle seguenti vicende attinenti a scelte organizzative dell’esercente: le sostituzioni dei misuratori elettromeccanici con i misuratori elettronici che hanno di fatto concretizzato un aumento delle casistiche di conguagli particolarmente onerosi conseguenti a ripetute mancate letture dei misuratori sostituiti derivanti da motivazioni diverse; interventi di modifiche ed adeguamento dei sistemi informativi effettuate da alcuni operatori che modificando temporaneamente la periodicità di fatturazione hanno di fatto prodotto come conseguenza indiretta per il cliente finale conguagli considerevoli; azioni di recupero effettuate su clienti non letti da oltre 12 mesi a causa di errori nei data base commerciali dell’esercente che non consentivano la corretta individuazione del misuratore; dalle segnalazioni ricevute è emerso che il cliente del mercato vincolato non ha capacità negoziale di modificare le proposte degli esercenti sulla numerosità ed il valore delle singole rate e che, pertanto, laddove i conguagli abbiano ad oggetto importi particolarmente onerosi e tali da indurre il cliente a richiedere un numero di rate superiore a quelle solitamente convenute, l’attuale disciplina di cui all’art. 13 della deliberazione n. 200/99 non è idonea ad assicurare al medesimo cliente un’adeguata tutela; nei casi sopra richiamati, le segnalazioni manifestano un sensibile e diffuso disagio del cliente finale a provvedere ad un pagamento oneroso ed imprevisto in concomitanza, tra l’altro, con una spesa energetica crescente; e che la periodicità di pagamento proposta rappresenta un ulteriore aggravio di una situazione economicamente precaria, tenuto conto che, a volte, nella stessa bolletta viene richiesto il pagamento di più di una singola rata; la fornitura di energia elettrica sia un bene irrinunciabile ed indifferibile per il cliente finale e che le conseguenze derivanti dall’impossibilità di far fronte ad un pagamento oneroso quanto imprevisto potrebbe mettere in discussione tale bene; nella diffusione dei misuratori elettronici deve tenersi conto non solo dell’esperienza quasi conclusa di Enel Distribuzione, ma anche di quanto si sta verificando per le maggiori imprese distributrici locali che hanno recentemente avviato o stanno per avviare l’installazione di misuratori elettronici e di sistemi di telegestione, e che ciò potrebbe acuire la problematica di conguagli onerosi e conseguentemente della modalità e tempistica di rateizzazione dei conguagli medesimi; l’Autorità intende promuovere la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione anche presso l’utenza di bassa tensione al fine di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze del mercato, aperto anche ai clienti domestici a partire dal 1° luglio 2007, e del sistema elettrico generale; la diffusione di misuratori elettronici presso l’utenza di bassa tensione comporterà nella fase di sostituzione dei misuratori un incremento di casi di conguagli per consumi precedentemente non rilevati e alle conseguenti richieste di rateizzazione dei clienti finali; la deliberazione n. 229/01, con la quale sono state disciplinate le condizioni del contratto di fornitura di gas naturale ai clienti, prevede dal combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’articolo 10 che, salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Ritenuto che: sia necessario e urgente, in considerazione della necessità di tutelare i clienti del mercato vincolato che, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza non sono dotati di un’efficace capacità di negoziare le condizioni contrattuali, modificare l’articolo 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99, prevedendo, in particolare, un criterio che individui un numero minimo di rate ed esplicitando una periodicità di pagamento; condizioni che le parti possono derogare concordemente, in analogia con quanto fissato dalla deliberazione n. 229/01 per i contratti di fornitura di gas naturale; sia altresì misura di equità, riconoscere ai clienti, che hanno in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un piano di rateizzazione ai sensi dell’art. 13 della deliberazione n. 200/99, la facoltà di rinegoziare entro un termine prefissato le condizioni di detto piano secondo i criteri individuati DELIBERA di approvare le modifiche ed integrazioni all’articolo 13, comma 5, della deliberazione n. 200/99 sostituendolo con il seguente comma: “13.5 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due. Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. L’informazione sulla possibilità di ottenere la rateizzazione deve essere fornita al cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile”; di riconoscere ai clienti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno in corso un piano di rateizzazione ai sensi dell’art. 13 della deliberazione n. 200/99, la facoltà di rinegoziare le condizioni di detto piano secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 5, così come modificato ed integrato dalla presente deliberazione entro e non oltre il 30 settembre 2006; di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it); di prevedere l'entrata in vigore dell’art. 13, comma 5 della deliberazione n. 200/99 così come integrato e modificato dalla presente deliberazione, il decimo giorno successivo alla data della sua prima pubblicazione; di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 200/99, come risultante dalla modificazione apportata con il presente provvedimento.

19/07/2006

Documento n.6204

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