Audizione 23.1.02: Valutazioni Adusbef sul TUF (dlg 58/98)

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VALUTAZIONI ADUSBEF SUL DLG 58/1998, TESTO UNICO DELLA FINANZA AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEL 23.1.02 [ Tutti i dati quantitativi sono di fonte Banca d'Italia] PREMESSA Il 20 febbraio 1998, veniva approvato dal Consiglio dei Ministri il testo definitivo del TUF (dlg 58/98). Rispetto alla prima lettura del 19 dicembre 1997, il decreto riportava le seguenti notevoli variazioni, imposte da una vincente azione di lobby portata avanti da banche e compagnie di assicurazioni: 1) OBBLIGAZIONI BANCARIE: Le obbligazioni e gli altri titoli emessi da banche ed i prodotti assicurativi non ricadono sotto la disciplina della sollecitazione all'investimento e dei relativi obblighi di informazione. 2) INSIDER TRADING: Non è stato permesso alla Consob di ampliare i poteri di indagine sull'insider trading. 3) OPA: non è stata data alla Consob la possibilità di fissare soglie inferiori al 30 per cento (livello rilevante perché scatti l'obbligo di OPA) per le società ad alta capitalizzazione e/o ad azionariato molto frazionato. A quattro anni di distanza, possiamo affermare che quelle modifiche limitanti hanno causato danni notevoli all'ambiente finanziario italiano: 1) OBBLIGAZIONI: A marzo 2001 ne circolavano 277 miliardi di euro (536 mila miliardi di lire). Di queste, ben 134 miliardi di euro ( 259 mila miliardi) erano costituite dai famigerati titoli obbligazionari a tasso fisso, la quasi totalità dei quali presenta, nel Regolamento d'emissione, la clausola "call". Questa permette alle banche di rimborsare alla pari (100 lire) titoli dai corsi nettamente superiori (anche 108 - 110 lire), o di riacquistarli sul mercato se valorizzati al di sotto delle 100 lire. Tale clausola è stata accuratamente taciuta dagli operatori e i sottoscrittori si son visti rimborsare alla pari titoli - pagati oltre le 100 lire - anche a pochi mesi dall'acquisto. Il fenomeno è stato particolarmente cruento nel 1999, quando l'abbattimento dei tassi di mercato causò un aumento notevole nei valori delle obbligazioni a tasso fisso, ed una altrettanto notevole attività di rimborso da parte delle banche emittenti. 1BIS) PRODOTTI ASSICURATIVI: Nel comparto assicurativo, i prodotti sono collocati al di fuori di ogni vincolo informativo dettato dal TUF. E' fondamentale ricondurre i servizi assicurativi con implicazioni finanziarie (polizze vita ecc.) al di sotto di una unica normativa, assimilandoli ai prodotti finanziari classici. 2) INSIDER TRADING: sempre impacciata la Consob nell'indagare e colpire il reato di insider trading che in Italia sembra non essere non essere presente. PROBLEMI DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA (artt. 5 e 6 del TUF) Gli articoli 5 e 6, sebbene richiamino di continuo l'obbligo di coordinamento tra le due autorità di controllo, non forniscono un quadro organico dell'attività stessa: la distinzione tra "vigilanza prudenziale" affidata alla Banca d'Italia - che vaglierà l'adeguatezza patrimoniale dell?intermediario e la qualità del sistema interno di controlli - e tra "vigilanza comportamentale" affidata alla Consob - che vaglierà la qualità dei rapporti con l'utente finale - crea nei fatti sovrapposizioni o assenze di iniziative, con costi di notevole portata per il sistema. Riportiamo alcuni esempi: - l'art. 34 del TUF affida l?autorizzazione delle SGR spetta a Banca d?Italia, privilegiando in tal modo la prudenziale gestione societaria ai profili di correttezza e trasparenza dei comportamenti nei confronti dei risparmiatori/investitori; - gli artt. 36 e 39 del TUF annette alla Banca d'Italia la vigilanza sul Regolamento, cioè sulle condizioni contrattuali, dei Fondi comuni di investimento, mentre l'art. 94 sottopone al vaglio della Consob il Prospetto informativo per il sottoscrittore. PROBLEMI INERENTI IL RISPARMIO GESTITO (1) La dimensione del fenomeno. Nel 1998, il 61 per cento dei 21 milioni di famiglie italiane deteneva esclusivamente Depositi (bancari e postali), Certificati di deposito e Pronti contro termine; mentre il 18 per cento deteneva altre attività finanziarie definite rischiose (obbligazioni, fondi comuni, azioni e partecipazioni italiane ed estere, gestioni patrimoniali ecc.). Nel 1998 quindi, ben 12.810.000 famiglie procedevano con investimenti "fai da te" senza neanche coinvolgere i titoli di Stato italiani. Si consideri, in merito, la nostra alta propensione al risparmio (114.000 miliardi di lire nel 2000, 102.000 nel 1999, 95.000 nel 1998, ben 134.000 ed oltre nel 1997) è certamente giustificato il livello d'attenzione dimostrato dagli operatori del settore verso il mercato potenziale ed i competitori. Anche alla luce del fatto che, ancora a febbraio 2001, degli oltre 2,5 milioni di miliardi di debito delle Amministrazioni Pubbliche 2 milioni di miliardi erano costituiti da titoli di Stato, detenuti da investitori in maggioranza privati. Tra Fondi comuni, Assicurazioni, Fondi pensione, Gestioni patrimoniali la consistenza delle attività gestite è passata dai circa 2.133.000 di miliardi di lire del 1999 ad oltre 2.193.000 miliardi del 2000, con un incremento del 2,8 per cento. In calo del 5,3 per cento i Fondi (871.188 miliardi nel 2000; - 49.123 miliardi rispetto al 1999 ); in crescita del 6 per cento le Gestioni patrimoniali (759.234 miliardi nel 2000; +42.249 miliardi sul 1999 ). Nel 2000, l'utile di esercizio delle SGR è stato di 1.900 miliardi di lire, più 61 per cento rispetto al 1999. Le 115 Società di gestione del risparmio e le 3 Sicav gestiscono circa il 71 per cento del mercato, contro l'11,2 per cento delle banche, il 2,3 delle Sim, il 15 per cento di gestori esteri. Per inciso, questa distribuzione dà fastidio ad alcuni potentati: quasi tre quarti del risparmio gestito non staziona direttamente nei caveaux degli istituti di credito e le grossolane (quasi informali) gestioni offerte in modo estemporaneo dai borsini delle banche non sono certo in grado di sostenere il confronto con quelle proposte da gestori di professione. (2) Sorprese e mancata informazione Nonostante la normativa fornita dal TUF ( artt. 21 eseguenti) richiami fortemente la necessità di operare nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; di acquisire le informazioni necessarie dai clienti; di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; di agire, in situazioni di conflitto, in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; di salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati, possiamo i servizi di gestione del risparmio sono collocati senza che l'operatore ne metta in chiara evidenza la loro natura di strumenti finanziari di medio-lungo periodo. In merito ad informazione e documentazione e senza generalizzare, il bancario del borsino non consegna documentazione ed è più avaro di spiegazioni del promotore. A questo proposito dobbiamo rilevare una scorrettezza gravissima. La Consob impone al consulente una attenta indagine della situazione finanziaria del cliente, un accurata individuazione degli obbiettivi e dei prodotti di investimento ad essi adeguati. Ha quindi previsto l'ipotesi che il cliente non intenda fornire informazioni: impone, i tal caso, la formalizzazione per iscritto di tale volontà sul modulo di conferimento, attraverso la marcatura (in genere una crocetta) della voce relativa al rifiuto. In tal caso il Promotore è libero di suggerire servizi finanziari senza adeguarli alle esigenze del cliente, peraltro non conosciute. Ed ecco la scorrettezza/mala fede: in troppi contratti, il promotore, all'insaputa dell'investitore e di nascosto, appone la marcatura sulla voce relativa al rifiuto del cliente, anche se costui ha tranquillamente risposto a tutte le domande del consulente. Adusbef deve riscontrare che in troppi casi di contestazione (ad esempio del livello di rischio del servizio fatto sottoscrivere), gli OICR oppongono il fatto che il cliente non ha voluto esternare la sua situazione finanziaria. Viene in tal modo vanificato quanto dettato dal punto 6 dell'art. 23 :" -6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta." E' certamente da rivedere la procedura imposta da Consob per un più corretto rapporto col pianificatore finanziario, magari imponendo un contatto successivo del cliente ad opera di un responsabile che dovrà chiedere giustificazione conferma conferma della volontà di rifiutarsi di rispondere ai quesiti professionali del promotore. Ma anche l'attività dei borsini e degli incaricati titoli delle banche è altrettanto restia ad informare con chiarezza e buona fede i risparmiatori. In questo caso la vicenda è di maggiore gravità perché i dipendenti bancari approfittano dello stato di completa fiducia, in alcuni casi di soggezione, della clientela. Il caso dei bond Argentini è illuminante. MONOMANDATO DEI PROMOTORI Altro problema, direttamente incidente sulla qualità della consulenza prestata, è la caratteristica di dipendente (banca ) o di agente monomandatario (Sim, Sgr) di chi offre, fuori dai locali commerciali, i servizi di investimento. Il fatto che non possa scegliere il miglior prodotto sul mercato, il fatto che i vari servizi in portafoglio hanno provvigioni differenziate, spinge il consulente poco professionale a collocare i prodotti dove la sua remunerazione è più alta, indipendentemente dagli obbiettivi e dalla situazione dell'investitore. Ben si comprende l'innovazione che deriverebbe dalla eliminazione del monomandato, è però vero che, trattandosi dei risparmi degli italiani, non è accettabile la prevalenza degli interessi dell'OICR rispetto a quella degli interessi diffusi e forti come quelli inerenti la propensione al risparmio dei cittadini, oltretutto costituzionalmente rilevante. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni esposte e delle recenti gravi vicende finanziarie argentine è fortemente auspicabile una revisione sia del TUF sia dei regolamenti promossi dalla Consob. Il risparmio degli Italiani, da sempre baluardo finanziario di questo paese, non può essere bruciato da personaggi miranti esclusivamente al raggiungimento dei budget imposti dagli OICR di riferimento. Roma, gennaio 2002

23/01/2002

Documento n.3065

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