Assicurazioni. Antitrust: POTENZIARE DECRETO BERSANI...

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COMUNICATO STAMPA ASSICURAZIONI: ANTITRUST, POTENZIARE DECRETO BERSANI PER FAVORIRE CONCORRENZA Serve sistema distributivo unico, abolendo nel tempo esclusiva per tutte le tipologie di polizza Introdurre un sistema distributivo tendenzialmente unico, abolendo l’esclusiva per tutte le tipologie di polizza assicurative, e prevedere un meccanismo di remunerazione dell’agente sempre più rappresentato dalle commissioni corrisposte dai clienti per l’attività di consulenza e assistenza. Sono le modifiche all’articolo 8 del decreto Bersani, relativo alle “clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto”, suggerite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Parlamento e al Governo. Secondo l’Autorità queste correzioni sono in grado di potenziare quanto previsto dal decreto, favorendo il confronto concorrenziale tra i prodotti offerti sul mercato, con benefici per la generalità dei consumatori, in termini di minori prezzi, maggiore trasparenza e migliori servizi per le polizze assicurative, inclusa quella RC auto. L’Autorità condivide, in termini generali, la scelta di intervenire sul sistema distributivo, effettuata dal decreto Bersani, con l’obiettivo di sviluppare la concorrenza nel mercato dell’assicurazione RC auto. Il decreto ha introdotto il divieto di distribuzione in esclusiva per le sole polizze della RC auto, l’obbligo di pubblicità delle provvigioni percepite dai distributori per la vendita di tali polizze, e il divieto per le imprese di imporre ai distributori prezzi minimi o sconti massimi. Per l’Autorità, tuttavia, la limitazione del divieto di esclusiva alle sole polizze RC auto ne diminuisce l’efficacia per il raggiungimento dell’obiettivo concorrenziale. Ad un utente che richieda una copertura globale per i rischi associati alla guida di un autoveicolo (furto e incendio, kasko, infortuni conducente, tutela legale, assistenza stradale), è infatti probabile che venga offerta una polizza dell’impresa con cui l’agenzia continua a detenere un rapporto di esclusiva per i rami diversi dalla RC auto. Stessa probabilità esiste per tutte le coperture assicurative non auto per le quali gli utenti tendono a rivolgersi allo stesso agente. Nella segnalazione l’Autorità ricorda che l’esperienza internazionale, oltre che studi teorici, mostrano come, nel caso di polizze altamente standardizzate quali quelle per i rischi auto, sia preferibile un sistema di distribuzione assicurativa in cui giocano un ruolo rilevante gli intermediari o consulenti indipendenti. In ogni caso il progressivo passaggio ad un sistema in cui il distributore riceve una remunerazione dal cliente (soluzione già diffusa per talune categorie di agenti diverse da quelli assicurativi), permetterebbe, tra l’altro, di risolvere il problema degli incentivi per il rivenditore, in quanto la sua retribuzione sarebbe indipendente dall’ammontare del premio sottoscritto. Quanto all’obbligo di informativa verso i consumatori, secondo l’Autorità, la conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta un’informazione parziale e poco utile per i consumatori. In alcuni casi questa informazione potrebbe addirittura indurli a scelte distorte, come nel caso di una provvigione elevata offerta all’agente da un’impresa per entrare sul mercato innescando una spinta concorrenziale. Nella segnalazione l’Autorità sottolinea infine come il divieto di imposizione di sconti massimi o prezzi minimi potrebbe scontrarsi con le esigenze di stabilità delle imprese assicurative, in quanto una parte del premio pagato serve a finanziare i risarcimenti per i sinistri futuri. Non a caso la cosiddetta flessibilità tariffaria (ovvero la scontistica) è oggetto di vigilanza da parte dell’Autorità competente, proprio perché incide sul fabbisogno tariffario delle imprese. Se i distributori fossero invece liberi di stabilire la propria remunerazione, anche sulla base della contrattazione con i clienti, come suggerito dall’Autorità, potrebbero definire in modo autonomo l’entità degli sconti, così come si verifica in numerosi settori commerciali. Roma, 16 gennaio 2007

17/01/2007

Documento n.6167

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