ASCA (16-11-04) BANCHE: ADUSBEF, SULL’ANATOCISMO I GIUDICI BLOCCANO ANCHE FALLIMENTI

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ASCA (16-11-04) BANCHE: ADUSBEF, SULL’ANATOCISMO I GIUDICI BLOCCANO ANCHE FALLIMENTI (ASCA) - Roma, 16 nov - ’’Dopo la battaglia iniziata dall’ Adusbef, per far dichiarare illecito l’anatocismo bancario, fioriscono estemporanee iniziative con l’esclusiva finalita’ di offrire un supporto alle banche (come quello di ricorrere all’Ombudsman bancario, noto organismo di difesa degli interessi delle banche), e scoraggiare le richieste di restituzione con fantasiose spese legali’’. Lo scrive l’Adusbef in una nota, che prosegue: ’’L’Adusbef seppur disposta a negoziare con le banche, sia tramite l’Abi che per singola banca, le modalita’ dei risarcimenti, non e’ affatto disponibile alla solita melina conciliativa che serve solo a far guadagnare tempo agli istituti di credito, facendo superare l’attuale situazione di crisi di credibilita’ ad un sistema bancario ancora troppo arrogante e per questo sonoramente sconfitto nelle aule dei Tribunali e dalle sezioni unite di Cassazione, con la oramai celebre sentenza n.21095/2004’’. ’’Mentre non sono accoglibili le estemporanee richieste Abi di affidarsi ad un organismo come l’Ombudsman bancario - prosegue la nota dell’associazione di difesa degli utenti dei servizi finanziari - anche i giudici fallimentari accolgono le richieste di bloccare sia i fallimenti che le procedure concorsuali su pretese bancarie basate su interessi anatocistici e migliaia di espropriazioni immobiliari saranno paralizzate in attesa di perizie tecniche per espungere gli interessi illegali da quelli dovuti’’. In tre casi e’ esclusa la possibilita’ di ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalla banca - spiega l’Adusbef - a seguito di calcoli anatocistici. 1) Se il correntista e’ addivenuto ad una transazione definitiva con la banca. 2) Se l’utente ha ricevuto decreti ingiuntivi e non ha fatto opposizione, oppure l’ha fatta ma il giudice l’ha rigettata. 3) Se il contratto e’ stato stipulato dopo il 7 luglio 2000, con testo adeguato ed in linea con la delibera del CICR.

16/11/2004

Documento n.4259

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