IntesaConsumatori. Atto di messa in mora per il 1° Ministro ed il Governatore di Bankitalia

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CORTE D’APPELLO DI ROMA ATTO DI INVITO E MESSA IN MORA AI SENSI DELL’ART. 25 T.U.N.3/57, DELLA LEGGE 241/90 E DELLA LEGGE 281/98 Per l’INTESA CONSUMATORI (ADOC, ADUSBEF, CODACONS, FEDERCONSUMATORI) in persona dei Presidenti Carlo Pileri, Elio Lannutti, Carlo Rienzi e Rosario Trafiletti, dom.ti in Roma presso l’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS in viale Mazzini 73 Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governatore della Banca d’Italia PREMESSO 1. I risparmiatori italiani hanno perso gran parte dei risparmi degli ultimi 10 anni di duro lavoro a causa di numerosi crac finanziari che dovevano essere prevenuti e di cui doveva essere data adeguata e tempestiva notizia agli interessati, attraverso controlli assidui ed efficaci spettanti alla Banca d’Italia 2. il danno subito da un milione e mezzo di cittadini risparmiatori e dall’economia del Paese è stato enorme e la Banca d’Italia nulla ha fatto per impedirlo, essendo non credibile che tanti operatori finanziari fossero al corrente delle situazioni di sfascio industriale e finanziario di tanti emittenti di titoli tranne il controllore istituzionale 3. Il Governatore è soggetto come tutti i pubblici amministratori, e anzi più degli altri, ai doveri fissati dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con il DECRETO 28 novembre 2000 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto, infatti, contiene disposizioni che sono state ritenute dalla Giurisprudenza di portata generale ed applicabile a tutti i pubblici dipendenti e amministratori. 4. In particolare appaiono rilevanti le seguenti disposizioni del citato Decreto: l’ art.2,co.1: “Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli e’ affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attivita’ inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attivita’ che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. 4. Il dipendente … non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.” 5. Ancora : Art. 5.Trasparenza negli interessi finanziari 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita’ o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Art. 6.Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attivita’ che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa’ o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Art. 8.Imparzialita’ 1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parita’ di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta ne’ accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalita’ di svolgimento dell’attivita’ amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorche’ esercitata dai suoi superiori. 6 . In tema di doveri di comportamento si è espressa anche la giurisprudenza del massimo Giudice amministrativo. C. Stato, sez. VI, 11-01-1999, n. 8: ”Ai sensi del principio di diritto emergente dall’art. 51 c.p.c., dall’art. 290 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e dagli art. 16 e 279 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 e del precetto costituzionale della imparzialità della p.a., il pubblico funzionario ha obbligo di astensione, qualora, come autorità monetaria o come componente di un organo collegiale si pone in situazione d’incompatibilità con l’oggetto del provvedimento a causa di un proprio interesse, anche se il provvedimento predetto non contrasti con il pubblico interesse perseguito, così da non ipotizzarsi una diversa scelta amministrativa.” 7 . Conseguentemente a nulla rileva che i comportamenti di cui alle contestazioni mosse da più parti, e relativi ai rapporti di amicizia con un soggetto interessato ad atti dal Governatore poi compiuti, o la fornitura di informazioni privilegiate , o l’adozione di atti dell’ufficio a costui favorevoli nonostante i rapporti di convivialità e amicizia non abbiano violato alcuna norma né prodotto danno alla istituzione, né che non potevasi effettuare una diversa scelta amministrativa nella nota vicenda di acquisizioni bancarie, così come sostenuto nella relazione fatta al CICR dal Governatore in carica. Infatti, la violazione delle regole deontologiche sussiste ugualmente , così come il gravissimo danno alla IMMAGINE della istituzione da lui governata, anche se quanto sostenuto nella detta relazione sia vero e certo. 8 . La vigilanza sul rispetto di tali regole deontologiche spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri se il pubblico amministratore non ritenga spontaneamente di autosospendersi o dimettersi dalla carica. Ciò premesso SI DIFFIDA E METTE IN MORA Ai sensi dell’art. 25 TU 3/57, della legge 241/90 e dell’art. 3 della legge 281/98 : A) Il Governatore p.t. della Banca d’Italia a autosospendersi o dimettersi dalla carica nel termine di 30 gg da oggi B) In difetto, e nello stesso termine, l’organo di gestione competente della Banca d’Italia a disporre la sospensione cautelare o il trasferimento di ufficio per incompatibilità del Governatore,o, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro delle Entrate, la nomina di un Commissario straordinario della Banca d’Italia come a loro spettante in caso della dimostrata impossibilità di funzionare con il rispetto dell’art. 97 della Costituzione di qualsiasi organo pubblico, sia pure dotato di autonomia, nel superiore interesse dello Stato e del bene pubblico In caso di rifiuto o mancata risposta si intenderà concretizzato il silenzio rifiuto e si procederà ad impugnarlo dinanzi al Giudice competente chiedendo la nomina a questo Giudice di un commissario ad acta. Si chiede al Procuratore Generale della Corte dei Conti del Lazio di verificare se il comportamento di rifiuto comporti danno alla immagine e quindi all’erario dello Stato avviando in caso affermativo la relativa azione per danno erariale a carico dei responsabili anche tra questi i componenti degli organi di gestione della Banca d’Italia che omettono di adottare i dovuti provvedimenti cautelari. Roma, 12 sett. 2005 Carlo Pileri Elio Lannutti Carlo Rienzi Rosario Trafiletti Nelle loro qualità RELATA DI NOTIFICA Io sott. Aiut. Ufficiale Giudiziario ella Corte d’Appello di Roma ho notificato copia conforme dell’antescritto atto di messa in mora a: A) Governatore della Banca d’Italia p.t. in via Nazionale Roma B) Banca d’Italia in persona dell’organo collegiale di gestione p.t. in via Nazionale Roma C) Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. palazzo Chigi Roma D) Ministro delle Entrate p.t.

12/09/2005

Documento n.5027

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