ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ABI E PATTI CHIARI SU ACCORDI INTERBANCARI PER PAGAMENTO ASSEGNI

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COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST BANCHE: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ABI E PATTI CHIARI SU ACCORDI INTERBANCARI PER PAGAMENTO ASSEGNI E PER CONDIZIONI VALUTA Dovrà accertare se costituiscano intese restrittive della concorrenza L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 10 settembre 2008, ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se gli accordi interbancari predisposti dall’Abi per regolare alcuni servizi di pagamento, come gli assegni, costituiscano un’intesa in grado di restringere la concorrenza. L’istruttoria riguarda anche le condizioni sui giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari. Secondo l’Autorità, poiché gli oneri interbancari stabiliti dagli accordi possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia direttamente, in termini di prezzo del servizio, sia indirettamente, in termini di giorni di valuta e di messa a disposizione dei fondi, una eventuale riduzione del grado di concorrenza del settore potrebbe condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori. Gli accordi, che erano stati autorizzati dalla Banca d’Italia nel 2003, in deroga alla normativa sulla concorrenza, fino al 31 gennaio 2008, riguardano il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza di compensazione e ai MAV (Mediante Avviso) comunicazioni di pagato. Si tratta di servizi che comportano un’interazione tra le banche dei soggetti, imprese e cittadini, che ricevono ed effettuano il pagamento. Alcuni dei servizi di pagamento comportano il riconoscimento di giorni di valuta e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello interbancario che rappresentano anche una componente delle condizioni applicate alla clientela finale. In particolare un protocollo del consorzio Patti Chiari, nel caso di somme versate con assegni, stabilisce per le banche aderenti in 7 giorni lavorativi i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità delle somme alla clientela, ciò a fronte di 3 giorni lavorativi definiti per regolare il rapporto tra le banche. Il procedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre 2009. Di seguito le commissioni interbancarie in vigore dal primo febbraio 2008. 1) Assegni bancari troncati – pari a euro 0,06; 2) Assegni circolari troncati – pari a euro 0,02; 3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97; 4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62; 5) MAV comunicazioni di pagato – pari a euro 0,61. Roma, 12 settembre 2008 Il Testo del provvedimento L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 settembre 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262; VISTO l’articolo 81 del Trattato CE; VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la documentazione trasmessa dall’Associazione Bancaria Italiana, da ultimo, in data 7 luglio 2008, e dal consorzio Patti Chiari, da ultimo, in data 1° luglio 2008; VISTA la documentazione in proprio possesso; CONSIDERATO quanto segue: 2 I. PREMESSA 1. Il presente procedimento ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche ABI), per la regolazione a livello interbancario di alcune fasi del processo produttivo relativo a una serie di servizi di pagamento (assegni bancari troncati, assegni circolari troncati, assegni troncati impagati, assegni impagati restituiti in stanza, MAV comunicazioni di pagato); nonché le condizioni sui giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari. La documentazione relativa agli accordi aventi per oggetto le commissioni interbancarie concernenti i richiamati servizi di pagamento è stata trasmessa all’Autorità da ABI in più fasi, a partire dal 4 febbraio 2008 e successivamente con varie integrazioni - a seguito di richieste di informazioni inviate dall’Autorità il 2 aprile e il 20 giugno 2008 – in data 7 aprile 2008, 9 maggio 2008 e da ultimo in data 7 luglio 2008. 2. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono state precedentemente valutate, sulla base della legge n. 287/90, con il provvedimento 46/2003, datato 31 gennaio 2003, della Banca d’Italia. Con tale provvedimento Banca d’Italia aveva rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell’articolo 4 della citata legge. Tali autorizzazioni sono scadute il 31 gennaio 2008 e pertanto non sono più in vigore. A seguito del trasferimento all’Autorità delle competenze antitrust nel settore bancario, attuato dall’articolo 19 della legge n. 262/05, anche i suddetti accordi interbancari rientrano tra le materie sulle quali l’Autorità esercita i poteri attribuiti dalla legge a tutela della concorrenza. II. LE PARTI 3. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l’altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. In particolare, al gennaio 2008 risultano aderire all’ABI 781 banche, 233 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell’ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati, attraverso lo studio e l’esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario. 3 4. PATTI CHIARI è un consorzio, promosso dall’ABI nel settembre 2003, e costituito da un insieme di banche che intendono aderire alle sue iniziative aventi l’obiettivo di sviluppare una serie di progetti di interesse comune nel settore bancario. III. IL MERCATO RILEVANTE 5. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato. Ciascuno di tali servizi potrebbe appartenere ad un mercato rilevante distinto dal punto di vista merceologico. L’erogazione di ciascun servizio al cliente finale prevede fra l’altro una fase intermedia nella quale le banche coinvolte regolano i rapporti reciproci. Come nel seguito precisato, ogni servizio presenta peculiarità sue proprie ed è destinato a soddisfare specifiche esigenze della domanda per realizzare incassi e pagamenti. Incasso assegni bancari e circolari – troncati e non troncati – pagati ed impagati 6. Gli assegni bancari e circolari presentano due procedure di incasso, le quali vengono utilizzate a seconda del loro importo: la cosiddetta check truncation e la presentazione materiale presso le stanze di compensazione. La check truncation consente la gestione nel circuito interbancario dell’incasso degli assegni bancari di importo fino a € 3.000 e degli assegni circolari fino a € 12.500. Essa prevede che la banca negoziatrice non presenti materialmente l’assegno alla banca trattaria/emittente in stanza di compensazione, ma al contrario invii elettronicamente sulla rete interbancaria l’insieme dei dati necessari per compiere l’operazione. L’importo viene quindi addebitato alla banca trattaria e il regolamento avviene nel sistema di compensazione nazionale. La banca trattaria/emittente addebita l’importo dell’assegno bancario sul conto del traente, o considera estinto l’assegno circolare a suo tempo emesso. L’assegno è poi archiviato presso la banca negoziatrice e rimane a disposizione della banca trattaria per eventuali richieste. La procedura prevede 4 che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria determinata in sede ABI, commissione oggetto del presente procedimento. 7. In caso di impossibilità ad eseguire il pagamento, la banca trattaria/emittente ne dà comunicazione alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione elettronica. L’invio del messaggio elettronico di impagato determina il riaddebito dell’importo dell’assegno alla banca negoziatrice. Inoltre, il superamento del suddetto termine dell’impagato determina, a carico della banca trattaria/emittente, la presunzione assoluta del pagamento dell’assegno. Una volta ricevuto il messaggio di impagato, la banca negoziatrice comunica l’evento al cliente cedente, reperisce l’assegno nel proprio archivio e lo consegna materialmente alla banca trattaria/emittente, tramite stanza di compensazione, per gli adempimenti di competenza. La procedura nel caso di impagato sopra descritta prevede che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria, anch’essa determinata in sede ABI ed oggetto del presente procedimento. 8. La presentazione materiale degli assegni, bancari e circolari, presso una stanza di compensazione è invece obbligatoria quando gli importi superano l’ammontare sopra indicato. Come si è descritto in precedenza, essa è inoltre utilizzata per gli assegni che risultano impagati nella procedura della check truncation. Gli assegni presentati dalla banca negoziatrice vengono ritirati, direttamente o per il tramite di un altro istituto di credito incaricato, dalla banca trattaria/emittente. Quest’ultima ne gestisce quindi il pagamento e la relativa archiviazione, oppure comunica alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione in stanza, il mancato pagamento. Nei casi in cui la banca trattaria/emittente restituisce in stanza un assegno impagato, essa riceve dalla banca negoziatrice una commissione interbancaria, sempre definita a livello multilaterale in sede ABI, come tale oggetto degli accordi ai quali si riferisce il presente procedimento. MAV 9. Il MAV (Mediante Avviso) è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato dalla banca assuntrice al debitore, che lo utilizza per 5 effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). La banca del debitore, ricevuto il pagamento, provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite l’apposita procedura interbancaria elettronica, entro il termine massimo di due giorni lavorativi successivi. In base alla procedura interbancaria, la banca esattrice riceve dalla banca assuntrice una commissione definita a livello multilaterale in sede ABI, oggetto del presente procedimento 10. Dal punto di vista geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano servizi offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia. Gli accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati geografici rilevanti hanno dimensione nazionale. IV. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 11. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano la fissazione collettiva a livello associativo di condizioni che governano l’offerta dei servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato. 12. L’offerta dei servizi indicati comporta un’interazione tra le banche dei soggetti che ricevono ed effettuano il pagamento. Ogni commissione interbancaria è pagata, a seconda del servizio di pagamento alla quale si riferisce, dalla banca trattaria, dalla banca negoziatrice o dalla banca assuntrice. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento, ridefinite in sede ABI con decorrenza 1° febbraio 20081, sono le seguenti: 1) Assegni bancari troncati – pari a euro 0,06; 2) Assegni circolari troncati – pari a euro 0,02; 3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97; 4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62; 5) MAV comunicazioni di pagato – pari a euro 0,61. 13. Inoltre, taluni dei servizi di pagamento oggetto del procedimento comportano il riconoscimento di giorni di valuta e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello interbancario2; nel caso degli assegni si tratta di 1 Cfr. Circolare ABI – serie tecnica n. 5 – 31 gennaio 2008. 2 Cfr. “Accordo per il servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia” del 13 maggio 2004. 6 tre giorni lavorativi massimi. I giorni di valuta e di disponibilità delle somme rappresentano anche una componente delle condizioni applicate alla clientela finale. Queste ultime sono tra l’altro oggetto, da parte del consorzio PattiChiari, di un protocollo che, tra le varie iniziative e nello specifico delle somme versate con assegni, determina per le banche aderenti i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità delle somme alla clientela. I termini attualmente previsti sono di 7 giorni lavorativi3. V. VALUTAZIONE DELLE INTESE a) La restrittività delle intese 14. Le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE; pertanto, ABI costituisce una associazione di imprese4 e gli accordi interbancari da essa adottati sono decisioni di associazioni di imprese. Conseguentemente, ogni accordo relativo alla definizione multilaterale delle commissioni sopra descritte sui sistemi di pagamento costituisce un’intesa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE. Analogamente, PattiChiari è un consorzio tra banche promosso da ABI e le iniziative relative alla definizione dei giorni di disponibilità massima per i servizi di pagamento in esame nei confronti della clientela finale costituiscono una intesa ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE. 15. In particolare, le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento rappresentano corrispettivi versati tra banche nella fase intermedia delle procedure per la fornitura dei vari servizi di pagamento in oggetto, ossia per quella di regolazione interbancaria. Concorrono implicitamente alla definizione dei suddetti corrispettivi anche i giorni di valuta e di messa a disposizione dei fondi a livello interbancario. Tali oneri interbancari costituiscono dei costi intermedi e possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia direttamente, ovvero in termini di prezzo del servizio, sia indirettamente, ovvero in termini di giorni di valuta e di messa a disposizione dei fondi. Di 3 Cfr. Protocollo di certificazione del 3 giugno 2004 e http://disponibilitaassegni. pattichiari.it/cose.do. 4 Si veda anche il procedimento I675 - ABI/Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, del 10 luglio 2007, in Boll. n. 26/07. 7 conseguenza gli accordi, prevedendo una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche dei corrispettivi interbancari, si configurano come intese che incidono non solo sui servizi prestati a livello interbancario, ma anche sull’erogazione dei servizi di pagamento ai consumatori finali. Più specificamente, la loro fissazione in modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche commerciali alla clientela, ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che può condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori. 16. Alla luce di quanto esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, gli accordi interbancari per i servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, potrebbero configurare intese suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE5. b) L’applicabilità del diritto comunitario 17. La sussistenza del pregiudizio al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori (da valutare singolarmente e nei loro effetti cumulativi) che, tra l’altro, includono: la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese interessate6. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico7. 18. In particolare, gli accordi sopra descritti aventi per oggetto gli assegni 5 Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner, C-172/80; decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre 1984, in GUCE L 35 del 7 febbraio 1985; decisione della Commissione europea Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio 2002, in GUCE L318 del 22 novembre 2002. 6 Cfr. la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004). 7 Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 2005, Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, C-42/84. 8 bancari troncati, gli assegni circolari troncati, gli assegni troncati impagati, gli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, investono l’intero territorio italiano e interessano la quasi totalità delle banche che prestano in Italia servizi bancari alla clientela retail e business. Sul punto, la Commissione osserva che “gli organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato”8. 19. In aggiunta, con riferimento alla natura dei servizi in questione si deve osservare che, a seguito dell’introduzione dell’euro, il processo di integrazione europea nel campo dei servizi di pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi fondamentali del mercato unico. Inoltre, una banca estera che voglia effettuare in Italia attività bancaria tradizionale, verosimilmente non potrà essere effettivamente presente sul mercato senza offrire alla propria clientela anche i servizi in esame. 20. Tanto la natura di tali accordi, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza (per numero e dimensione) delle banche aderenti ad ABI ed al consorzio Patti Chiari, conducono a ravvisare un pregiudizio al commercio a livello comunitario. RITENUTO che, per quanto esposto, le intese in esame siano idonee a pregiudicare sensibilmente, in via attuale e potenziale, il commercio fra Stati membri, commercio da intendersi nella duplice forma del diritto di stabilimento e della libera circolazione di servizi; RITENUTO che, per quanto esposto, le intese relative agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, sono suscettibili di configurare violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE; 8 Cfr. Punto 78 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già citata. V. anche sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters C-309/99. 9 DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell’Associazione Bancaria Italiana e del consorzio PattiChiari, per accertare l'esistenza di violazioni dell’articolo 81 del Trattato CE; b) la fissazione del termine di giorni quaranta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Barone; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2009. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 10 Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

13/09/2008

Documento n.7482

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